SENTENZA N. 9
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 luglio 1957 riguardante
"Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti
elettrici", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per
Visto l'atto di costituzione in giudizio, con deposito nella cancelleria delle proprie deduzioni in data 21 agosto 1957, del Presidente della Regione siciliana rappresentato e difeso dall'avv. prof. Salvatore Orlando Cascio;
udita nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1958 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;
uditi
il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini
per il ricorrente e l'avv. Salvatore Orlando Cascio
per
Ritenuto in fatto
Con ricorso del 31 luglio 1957 il Commissario dello Stato per
Resisteva
L'Avvocatura generale dello Stato si costituiva in giudizio
il 5 agosto
Nel suo ricorso il Commissario dello Stato sosteneva che l'articolo 8 della legge impugnata costituisce violazione dell'art. 81 della Costituzione, in quanto non fornisce nessuna indicazione dei mezzi con i quali far fronte alla nuova spesa. Inoltre con l'ultimo comma dello stesso articolo viene autorizzata l'iscrizione ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 96, nella categoria III del bilancio, e cioè nelle partite di giro, delle quote ricadenti sugli esercizi successivi a quello del 1957 - 58 il che non può ritenersi regolare, in quanto trattasi di contributi non recuperabili, e quindi di spese effettive, il cui onere, gravante sulle partite di giro, é in evidente contrasto con l'art. 81 della Costituzione.
Nel merito,
Circa poi le quote di spesa ricadenti sugli esercizi
successivi a quello in corso,
Nella sua memoria l'Avvocatura dello Stato, riportandosi anche alle decisioni dell'Alta Corte Siciliana, sostiene l'applicabilità dell'art. 81 della Costituzione anche al bilancio delle Regioni, trattandosi di un principio - limite la cui violazione si traduce in un vizio di legittimità costituzionale. Quanto al merito, la stessa Avvocatura ritiene non valido il riferimento a un generico fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative. A parte ogni rilievo circa la precostituzione di tale fondo, lo stanziamento di cui al cap. 23 del bilancio della Regione non vale a sanare l'inosservanza dell'art. 81, mancando nella legge impugnata ogni indicazione che l'onere assunto per l'esercizio 1957 - 58 dovesse incidere sul fondo medesimo.
Anche l'autorizzazione a iscrivere le quote ricadenti sugli esercizi successivi nella categoria III del bilancio regionale non può considerarsi, ad avviso dell'Avvocatura, una forma di finanziamento costituzionalmente legittima. Le così dette partite di giro rappresentano spese puramente figurative, essendo lo Stato nello stesso tempo debitore e creditore. Nella specie, invece, l'onere assunto dalla Regione per gli esercizi futuri costituisce un contributo non recuperabile, e quindi una spesa effettiva e non apparente, la quale non poteva incidere sulla categoria III del bilancio.
Nel merito, la difesa della Regione afferma ancora che l'avvenuta approvazione del bilancio - per l'anno 1957 - 58 impone una rivalutazione dei motivi del ricorso proposto dal Commissario dello Stato, dovendosi la legittimità costituzionale valutare al momento della pronuncia da parte della Corte. Se la legge impugnata era da ritenersi extra bilancio al momento del ricorso, in quanto era stata approvata in sede di esercizio provvisorio e quindi risultava posteriore al bilancio - posteriorità che costituiva il presupposto della impugnativa -, allo stato, a seguito dell'approvazione del bilancio non potrebbe considerarsi più tale, presentandosi invece anteriore al bilancio stesso, nel quale le quote di spesa relative agli esercizi futuri hanno trovato apposito stanziamento nell'art. 763 bis e quindi risultano coperte dall'approvazione dell'Assemblea.
Nella discussione orale le parti ribadivano le dedotte argomentazioni.
Considerato in diritto
Si deve innanzi tutto respingere la eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della Regione, con la quale si assume che l'avvenuta promulgazione e pubblicazione della legge regionale, ai sensi del secondo comma dell'art. 29 dello Statuto siciliano, renderebbe improcedibile il giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Commissario dello Stato. Il principio, sul quale la eccezione si vorrebbe fondare, vale a dire che il protrarsi oltre trenta giorni della inattività della Corte debba considerarsi come "accertamento di inesistenza dei denunziati vizi di illegittimità", non trova alcuna base nel citato art. 29.
Come questa Corte ha ripetutamente statuito (sentenze nn. 38, 44, 111, 112 del 1957),
il termine di venti giorni di cui al primo comma dell'art.
E nemmeno può accogliersi l'altra
eccezione secondo la quale la disposizione dell'art. 81 della Costituzione non
sarebbe applicabile alle Regioni ma soltanto allo Stato. E da ritenere invece
che debba anche in questa materia aver pieno vigore il principio unitario,
espresso dall'art. 5 della Costituzione e ripetuto dall'art. 1 dello Statuto
siciliano, e in forza del quale la legislazione regionale si svolge nella osservanza delle supreme direttive della disciplina
giuridica dello Stato. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 81 deve
necessariamente riguardare oltre che lo Stato anche le Regioni, non potendo
queste sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del
bilancio cui la predetta norma si ispira, in vista
anche della stretta correlazione in cui l'attività e i mezzi finanziari dello
Stato e delle Regioni vengono reciprocamente a trovarsi. E
ben noto, del resto, che in questo senso si é costantemente pronunciata anche
l'Alta Corte per
Nel merito la indagine ha per oggetto l'osservanza della norma dell'art. 81 della Costituzione, in relazione da un lato all'esercizio finanziario in corso, dall'altro agli esercizi successivi fra i quali la nuova spesa é stata ripartita. Per la parte che si riferisce all'esercizio finanziario in corso, la difesa della Regione obbietta che la legge impugnata si sarebbe fedelmente attenuta al precetto del l'ultimo comma dell'art. 81 della Costituzione; e ciò perché la copertura della relativa quota di spesa, come testualmente é detto nelle deduzioni del 12 agosto 1957, "é ampiamente data dal cap. 23 del bilancio regionale 1957 - 58, contenente Fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative". Soggiunge la difesa stessa che analogo fondo é previsto anche per il bilancio dello Stato. Risulta in effetti che un tal fondo é previsto nel bilancio della Regione e che per l'anno finanziario 1957 - 58 esso ammonta a lire 4.954.600.000; e risulta anche che nel bilancio dello Stato esiste un fondo analogo, contrassegnato dalla diversa formula "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso", e che per l'esercizio 1957 - 58 é fissato nella misura di lire 214.026.400.000.
Premesso che
La inosservanza della disposizione
dell'ultimo comma dell’ art.
PER QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione;
dichiara, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, la illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata il 24 luglio 1957, promulgata il 20 settembre e pubblicata il 25 settembre 1957, recante "Provvidenze in favore dei Comuni della Regione per impianti elettrici".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 11 marzo 1958