SENTENZA
N. 112
ANNO
1957
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. GAETANO
AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE
AMBROSINI
Prof. ERNESTO
BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale siciliana n. 1 del 4 gennaio
1957 intitolata "Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale
siciliana 1 agosto 1953 n. 44", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Commissario dello Stato per la Regione siciliana
notificato il 26 gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale il 29 successivo ed iscritto al n. 1 del Registro ricorsi 1957.
Vista la costituzione
in giudizio del Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza
pubblica del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Giuseppe Cappi;
uditi il sost. Avv.
gen. dello Stato Cesare Arias per i ricorrenti e l'Avv. Pietro Virga per la
Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
L'Assemblea regionale
siciliana, in data 3 ottobre 1956, approvava una legge intitolata
"Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1 agosto
1953, n. 44". Tale legge - che constava di due soli articoli - venne
ritualmente impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avanti questa
Corte; la quale, con sentenza 7 marzo 1957, depositata il 18 stesso, respinse
le eccezioni di incompetenza e di inammissibilità sollevate dalla Regione
siciliana, e, nel merito, respinse il ricorso dello Stato per quanto riguarda
l'art. 1 della predetta legge, dichiarando invece l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2.
Prima che la sentenza
di questa Corte venisse depositata, la Regione siciliana, avvalendosi del
disposto del capoverso dello art. 29 dello Statuto siciliano, provvedeva a
promulgare e pubblicare la legge di cui trattasi (n. 1 del 4 gennaio 1957 in
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 12 gennaio 1957).
La Presidenza del
Consiglio dei Ministri e - come leggesi nel ricorso - "per quanto possa
occorrere, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana",
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, in data 24 gennaio
1957, proposero ricorso quatenus opus avverso la dianzi citata
legge regionale, prima quindi che venisse depositata la già citata sentenza 18
marzo 1957 di questa Corte.
Lo Stato, in questo
suo secondo ricorso, ripeté le motivazioni e le conclusioni del primo,
chiedendo declaratoria di illegittimità costituzionale della citata legge
siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957.
La Regione, in data 6
febbraio 1957, depositò nella cancelleria della Corte le proprie deduzioni,
ripetendo gli argomenti e le conclusioni già contenute nelle deduzioni
presentate contro il primo ricorso dello Stato; e concluse: "Voglia l'Ecc.
ma Corte costituzionale dichiarare inammissibile e subordinatamente respingere
perché infondato il ricorso indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri contro la legge regionale siciliana approvata
dall'Assemblea regionale siciliana in data 3 ottobre 1956 e pubblicata il 12
gennaio 1957".
In data 18 marzo
1957, veniva depositata, come sopra si é detto, la sentenza di questa Corte 7
marzo 1957, con la quale veniva respinto il ricorso dello Stato relativamente
all'art. 1 della citata legge regionale e veniva invece dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.
Pertanto la
situazione era questa: che avverso una stessa legge, prima semplicemente
approvata dalla Regione siciliana e successivamente promulgata e pubblicata, si
erano avute due distinte impugnative da parte dello Stato e due distinte
deduzioni difensive da parte della Regione.
Devesi aggiungere
che, avvenuto il deposito della sentenza di questa Corte che decideva il primo
ricorso, la Regione, in data 13 maggio 1957, depositava nuove deduzioni. In
esse la Regione prendeva atto della suaccennata sentenza di questa Corte e
concludeva perché la Corte stessa volesse: in via preliminare, dichiarare
irricevibile il ricorso della Presidenza del Consiglio contro la legge
regionale n. 1 del 4 gennaio 1957; in subordine, dichiarare la cessazione della
materia del contendere quanto all'art. 2 e la efficacia del giudicato quanto
all'art. 1 della stessa legge.
L'Avvocatura dello
Stato, che non aveva presentato nuove deduzioni, nella discussione orale prese
essa pure atto dell'intervenuta sentenza 7-18 marzo 1957 di questa Corte e
chiese si dichiara, se cessata la materia del contendere relativamente alla
intera legge, opponendosi però alla declaratoria di irricevibilità del ricorso
dello Stato, chiesta dalla Regione.
Considerato
in diritto
1. - L'impugnativa in
via diretta, da parte dello Stato, delle leggi regionali siciliane é regolata
dallo Statuto della Regione siciliana negli artt. 28 e 29, che non é
inopportuno trascrivere:
Art. 28. "Le
leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione
al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle
davanti l'Alta Corte".
Art. 29. "L'Alta
Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle
medesime.
"Decorsi otto
giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia
dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al
Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di
annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Regione".
La formazione delle
leggi regionali siciliane passa, come vedesi, per due momenti: l'approvazione,
da parte dell'Assemblea; la promulgazione, da parte del Presidente della
Regione e la conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione.
Lo Stato può impugnare le leggi, dopo che le stesse sono state approvate
dall'Assemblea e gli sono state comunicate.
2. - Questa procedura
é tuttora in vigore, anche dopo la sentenza n. 38 del 27 febbraio - 9 marzo 1957 della Corte costituzionale. Con questa
sentenza la Corte dichiarò la propria competenza a decidere le questioni di
legittimità costituzionale delle leggi regionali siciliane, ma ritenne che i
modi e i termini della proposizione del giudizio di legittimità potessero
continuare ad essere quelli che regolavano la impugnativa davanti all'Alta
Corte per la Regione siciliana. La citata sentenza così al riguardo si
espresse: "L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le
questioni di legittimità - il Commissario dello Stato - e i termini più brevi
che l'art. 28 stabilisce perché la impugnativa sia valida, bene si inseriscono
nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. É lo
stesso é da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art.
29), fermo restando peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere
ordinatorio, quale, del resto, é stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte
per la Sicilia".
3. - Alla stregua dei
suesposti principi, che la Corte conferma, é chiaro che lo Stato, proposta
ritualmente l'impugnativa contro la legge di cui trattasi dopo che era stata
approvata dalla Assemblea regionale, non poteva più proporre nuovo ricorso
contro la stessa legge quando poi era stata promulgata e approvata. La
Circostanza che al momento in cui il nuovo ricorso fu proposto non era ancora
stata depositata l'or citata sentenza n. 38
di questa Corte, né l'altra, n. 44, che
decideva la questione di legittimità costituzionale della legge in disputa,
possono spiegare perché lo Stato, per uno scrupolo di cautela, ritenne di dover
proporre il nuovo ricorso. Resta però fermo che non poteva proporlo, onde la
Corte, usando la formula comprensiva da essa adottata, ritiene di dichiararlo
inammissibile.
4. - Appena é d'uopo
aggiungere che se la Regione, in base all'art. 29 dello Statuto siciliano,
aveva diritto di promulgare e pubblicare la legge in disputa, ciò non muta in
nulla la sostanza delle cose, giacché, in forza dell'art. 136 della
Costituzione, la legge di cui é causa, nella parte della quale fu dichiarata
l'illegittimità costituzionale, ha già cessato di avere efficacia in
conseguenza della sentenza n. 44 pronunciata dalla Corte sul primo ricorso che
era stato proposto dallo Stato.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 24 gennaio 1957 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
legge regionale siciliana n. 1 del 4 gennaio 1957, intitolata
"Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale siciliana 1
agosto 1953, n. 44".
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno
1957.
Gaetano AZZARITI –
Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI -
Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO -
Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio
MANCA – Aldo SANDULLI.
Depositata in
Cancelleria il 8 luglio 1957.