SENTENZA N. 37
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Mario BRACCI
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Prof. Aldo SANDULLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana
con ricorso notificato il 14 giugno 1957, depositato il 1 luglio 1957 nella cancelleria
della Corte costituzionale ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1957, per
conflitto di attribuzioni tra
Udita nell'udienza pubblica del 26 marzo 1958 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi
gli avv. Salvatore Orlando Cascio e Aldo Dedin per il ricorrente e il sostituto avvocato generale
dello Stato Luigi Tavassi
Ritenuto in fatto
1. - Con decreto 2 aprile 1957 del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, una zona di mq. 1.968,80 sita sulla costiera di Palermo e riportata nel catasto del Comune di Palermo al foglio 35, part. 597, é stata esclusa dal demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato (cfr. Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1957, n. 100).
A sostegno della sua richiesta la difesa della Regione
afferma che dall'esame degli articoli 32, 33 e 34 dello Statuto regionale si
ricava che "la generalità dei beni di proprietà pubblica e di proprietà privata dello Stato situati nella Regione"
sono stati attribuiti o assegnati alla Regione nel loro complesso. In
particolare questo sarebbe da dire dei beni pubblici e demaniali con la sola
eccezione di quelli interessanti la difesa o servizi di carattere nazionale
secondo la chiara formulazione dell'art. 32. Ora non vi può essere dubbio,
prosegue la difesa della Regione, che nel demanio pubblico
così trasferito alla Regione sia compreso il demanio marittimo: ne
darebbero conferma dati legislativi (l'art. 14 dello Statuto sardo che esclude
esplicitamente il passaggio alla Regione del demanio marittimo) e dati
giurisprudenziali (una decisione dell'Alta Corte per
Né si potrebbe obiettare contro
questa conclusione che la norma contenuta nell'art. 32 non sia ancora efficace
per essere, come si dice, di natura direttiva. Codesta distinzione posta nei
confronti di norme attributive di poteri non può essere richiamata nei
confronti dell'art. 32 che regola in modo diretto e immediato, come si evince
anche dalla lettera stessa degli articoli 32, 33 e
Una remora all'immediato trapasso dei beni demaniali dallo Stato alla Regione non potrebbe ricavarsi nemmeno dall'eccezione posta dall'art. 32 per i beni che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale. Sostiene la difesa regionale che la volontà legislativa manifestata col precetto dell'art. 32 é completa e definitiva, anche se l'eccezione al precetto possa richiedere un'attività successiva per la concreta individuazione dei beni eccettuati dal trapasso: un'attività d'altra parte "di mero accertamento di discrezionalità tecniche, non amministrative", con effetti dichiarativi e non costitutivi.
L'immediato trasferimento dei beni, che
2. - La difesa dello Stato nelle sue deduzioni, depositate
nella cancelleria di questa Corte il 4 luglio 1957, sostiene che la premessa
sulla quale si fonda il ragionamento della difesa regionale non é esatta.
Nessun bene del demanio marittimo sarebbe stato trasferito alla Regione in
virtù dell'art. 32 dello Statuto, perché tutti i beni del demanio marittimo
sarebbero da ricomprendere sotto l'eccezione posta
dal medesimo art. 32, non potendosi con figurare in relazione ad essi esigenze puramente o prevalentemente locali. L'art. 14
dello Statuto sardo sarebbe stato male invocato dalla difesa regionale: in quell'articolo, lungi dal voler stabilire una differenza di
regolamento tra le due isole, si volle rafforzare un principio già affermato
per
Da questo consegue che nessuna importanza hanno il richiamo agli articoli 33 e 34, che riflettono l'uno beni di specie diversa non facenti parte del demanio statale, l'altro le res nullius delle quali non fanno parte i beni del demanio marittimo, né la distinzione tra trapasso dei beni e trapasso di poteri, né la lettera dell'art. 33 dello Statuto. Viceversa occorrerebbe rilevare che mentre il passaggio della potestà legislativa dallo Stato alla Regione é avvenuto automaticamente con l'entrata in vigore dello Statuto, non altrettanto può dirsi delle funzioni amministrative ed esecutive per il cui passaggio si richiedono ulteriori disposizioni, come si ricava dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione e dall'art. 43 dello Statuto siciliano e come é confermato da una serie di decreti che hanno regolato codesto passaggio. E da questa distinzione tra immediato passaggio dei poteri legislativi e non immediato passaggio dei poteri esecutivi ed amministrativi dovrebbe trarsi la conseguenza che, anche nell'ipotesi della fondatezza della tesi regionale, si dovrebbe ugualmente dichiarare l'infondatezza del ricorso.
3. - La difesa della Regione ha anche presentato una memoria,
depositata il 13 marzo nella cancelleria della Corte. In questo scritto
difensivo
Di più, come ai sensi dell'art. 34 del Codice della navigazione un bene del demanio marittimo può essere posto dal Ministro per la marina mercantile nella disponibilità di un'altra amministrazione solo se ed in quanto e per il periodo di tempo in cui il bene può essere utilizzato per altro uso pubblico, sicché, cessata l'utilizzazione, l'amministrazione deve restituirlo al Ministero per la marina mercantile che solo può disporre il passaggio al patrimonio, così, analogamente, lo Stato, una volta cessata l'utilizzazione dei beni ai fini della difesa o per altri servizi di carattere nazionale, deve restituire tale bene alla Regione che sola può disporne il passaggio al patrimonio.
Quanto poi alla tesi che il demanio marittimo sia passato alla Regione soltanto in astratto e non in concreto, per il carattere direttivo della norma contenuta nell'art. 32, la difesa della Regione, che pure respinge questa tesi, sostiene, subordinatamente, che, in questo caso, la distinzione tra norme direttive e norme precettive opererebbe contro lo Stato; in quanto mentre é completo e di immediata attuazione il precetto che trasferisce il demanio marittimo alla Regione, tale non é l'eccezione relativa ai beni interessanti la difesa e i servizi di interesse nazionale, che dovrà essere completata, nell'interesse dello Stato, in base all'accertamento concreto della rilevanza dei beni stessi, accertamento che non potrebbe costituire in nessun caso esercizio di un potere discrezionale, ma concreterebbe un atto vincolato, con valore di mero accertamento e con effetti, in conseguenza, che retroagiscono al momento in cui é entrato in vigore l'art. 32.
Né, infine, avrebbe valore nella presente controversia il fatto che manchino tuttora le norme di attuazione relative al passaggio dei poteri amministrativi ed esecutivi. Non si avvertirebbe qui il bisogno di alcuna norma, dato che il potere di esclusione dei beni demaniali di enti diversi dallo Stato é regolato in via generale dall'art. 829 del Cod. civ., il cui secondo comma, dettato per i comuni e le province, non potrebbe non valere anche per le regioni. Comunque la inesistenza di un potere amministrativo ed esecutivo della Regione potrebbe condurre al riconoscimento del potere dello Stato di sostituirsi nell'esercizio delle competenze spettanti alla Regione, giammai al risorgere in favore dello Stato di competenze già trasferite alla Regione. Il che vorrebbe dire che lo Stato può operare il passaggio del bene dal demanio della Regione al patrimonio della Regione, e non già dal demanio dello Stato al patrimonio dello Stato.
4. - Anche la difesa dello Stato ha depositato, il 12 marzo 1958, una memoria nella quale ribadisce le proprie tesi difensive e insiste per il rigetto del ricorso.
Infine, nella pubblica udienza del 26 marzo 1958, tanto la difesa della Regione, quanto l'Avvocatura dello Stato hanno illustrato oralmente le tesi svolte nei rispettivi scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. - Il quesito che
Giova a una precisa interpretazione del sistema costruito con queste norme, sgombrare in primo luogo il campo della tesi che la difesa della Regione ha avanzata e secondo la quale, nel caso in esame, proprio lo Stato avrebbe accertata l'inesistenza di un suo particolare interesse relativamente al bene oggetto del decreto ministeriale impugnato, appunto mediante la sua esclusione dal demanio marittimo e il conseguente trasferimento al patrimonio disponibile. Ora, quel che forma oggetto principale della controversia non é già l'ulteriore destino dei beni demaniali, una volta accertata la cessazione della demanialità, ma l'appartenenza dei beni del demanio marittimo (e quindi la titolarità di relativi poteri amministrativi) allo Stato o alla Regione. E evidente che altra cosa é accertare la cessazione della demanialità di un bene, e altra cosa é affermare l'interesse dello Stato e quindi l'appartenenza ad esso di una categoria di beni demaniali o di singoli beni demaniali. Quando sia determinato quali beni del demanio marittimo rimangono di proprietà dello Stato e quali siano eventualmente assegnati alla Regione, Stato e Regione devono ritenersi proprietari dei beni di rispettiva spettanza con tutti i poteri inerenti a questo diritto, compreso quello di accertare la cessazione del carattere demaniale e il passaggio del bene al proprio patrimonio.
2. - Ma non é accoglibile
nemmeno la tesi principale della difesa regionale. Sostiene questa che i beni
del demanio marittimo rientrano nella regola posta dall'art. 32 dello Statuto
per
Ora é evidente che i beni del demanio marittimo siano prevalentemente di una specie siffatta. Il demanio marittimo non é una categoria astratta, ma il nomen di una precisa serie di beni quali risultano dall'art. 822 Cod. civ. (lido del mare, spiaggia, rade, porti) e dall'art. 28 del Codice per la navigazione (che a quei primi aggiunge lagune, foci di fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra comunicanti liberamente col mare almeno parte dell'anno; canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo); e anche se non si vuole ritenere, come pure da taluno si ritiene, che i beni di demanio considerati dal primo comma dell'art. 822 del Cod. civ. (tra i quali sono quelli del demanio marittimo) postulino rigorosamente la necessaria ed esclusiva proprietà dello Stato, non può negarsi che, nei loro confronti, si configuri con particolare intensità l'interesse dello Stato, in relazione a finalità perseguibili soltanto da esso: difesa, polizia marittima, navigazione.
Tuttavia il trasferimento alla Regione
siciliana di funzioni e di servizi, che al tempo delle classificazioni
dell'art. 822 Cod. civ. e
dell'art. 28 Cod. nav. erano
riservati allo Stato, porta alla conseguenza che, dopo l'entrata in vigore
dello Statuto, non possa escludersi l'esistenza di beni di demanio marittimo di
spettanza della Regione, in quanto si tratti di beni che abbiano perduto quell'interesse per la difesa dello Stato e per i servizi
di carattere nazionale, di cui fa parola l'art. 32 dello Statuto per
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando sul conflitto tra lo
Stato e
dichiara la competenza dello Stato a disporre dei beni del demanio marittimo fino a quando non sia individuato il demanio marittimo della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1958.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Mario BRACCI - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Aldo SANDULLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1958.