SENTENZA
N. 31
ANNO
1959
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Gaetano AZZARITI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Gaspare AMBROSINI
Prof. Ernesto BATTAGLINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 16 agosto
1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 agosto 1958
ed iscritto al n. 23 del Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito dell'atto 18 giugno 1958
con il quale la Regione siciliana ha trasferito al Comune di Agrigento
l'immobile denominato caserma Francesco Crispi.
Udita nell'udienza
pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Angelo Falzea, per la Regione siciliana.
Ritenuto
in fatto
1. - Il 16 giugno la
Regione siciliana, assumendo che il demanio regionale fosse proprietario dei
ruderi e dell'area annessa all'edificio denominato caserma Francesco Crispi,
situato nel Comune di Agrigento (art. 5646, n. 3642 di mappa del catasto
fabbricati di Agrigento), su conforme richiesta del Sindaco di Agrigento, a ciò
autorizzato da una deliberazione della Giunta municipale del 14 dello stesso
mese e anno, trasferì al Comune di Agrigento "l'area di risulta delle
predette demolizioni nonché tutto il materiale accatastato nel perimetro
dell'area stessa", con espressa riserva di regolare con apposita
convenzione i conseguenti rapporti tra l'Amministrazione del demanio della
Regione siciliana e il Comune di Agrigento. Tutto ciò risulta da un verbale di
consegna redatto in pari data e sottoscritto per la Regione da un Ispettore
regionale per incarico dell'Assessore per le finanze, bilancio e demanio della
Regione siciliana e per il Comune di Agrigento dal Sindaco.
In relazione a questo
atto il Presidente del Consiglio ha sollevato conflitto di attribuzione,
ritenendo invasa la sfera della competenza amministrativa statale e lamentando
la violazione degli artt. 32 e 33 dello Statuto per la Regione siciliana.
2. - Nel ricorso
depositato in cancelleria il 26 agosto
3. - Il Presidente
della Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Falzea, si é costituito in giudizio, depositando le sue controdeduzioni il 4
settembre dello scorso anno.
Sostiene in primo
luogo la difesa regionale la inammissibilità del ricorso in quanto la presente
controversia non comporterebbe alcun conflitto di attribuzione tra Stato e
Regione, quale é previsto dall'art. 134 della Costituzione e dall'art. 39 e
seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma soltanto la questione
dell'appartenenza del bene allo Stato o alla Regione, una questione che la
difesa regionale qualifica di disponibilità e che sostiene debba essere risolta
per le normali vie giurisdizionali. La Regione non avrebbe preteso di operare
in una materia sottratta alla sua competenza, ma avrebbe compiuto un atto di
disposizione di un bene nel convincimento che questo rientrasse nella sua
disponibilità: sicché, anche quando codesto convincimento fosse errato, ne
conseguirebbe l'illegittimità amministrativa dell'atto per difetto nella
Regione del potere di disposizione, non già la sua illegittimità
costituzionale, non potendo contestarsi che per la materia del demanio e del
patrimonio regionale la competenza in sede amministrativa spetta alla Regione.
In secondo luogo sostiene la difesa regionale che, se si potesse discutere in
questa sede la natura dei beni in contestazione e il relativo potere di
disposizione da parte della Regione, sarebbe necessaria un'istruttoria per
accertare il momento nel quale é venuta a cessare la destinazione dell'immobile
alla difesa. Non sarebbe sufficiente a questo fine il verbale del 13 febbraio
1948, perché la cessazione della destinazione e dunque della qualifica di un
bene pubblico potrebbe avvenire per fatto naturale, nel qual caso il
provvedimento amministrativo avrebbe natura meramente dichiarativa. Il che
sarebbe proprio del caso presente, dato che l'immobile in questione sarebbe
divenuto inutilizzabile per i fini inerenti all'originaria destinazione in
seguito agli eventi bellici anteriori all'entrata in vigore dello Statuto
siciliano.
4. - L'Avvocatura
dello Stato, in una memoria depositata il 16 febbraio
Gli artt. 32 e 33
dello Statuto, i quali assegnano alla Regione alcuni beni situati in Sicilia
già appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, devono essere
interpretati dalla Corte costituzionale, che é l'unico organo competente a
risolvere le questioni che sorgono tra Stato e Regione, in relazione alle
singole disposizioni degli Statuti regionali.
Inoltre
l'assegnazione di quei beni già dello Stato alla Regione non é che il
presupposto logico e giuridico di un'attività di natura pubblica diretta alla
conservazione, tutela e amministrazione di beni pubblici. Se codesta attività -
dello Stato o della Regione -, si rivolga rispettivamente a beni trasferiti o a
beni non trasferiti dallo Stato alla Regione, é evidente, prosegue
l'Avvocatura, che l'attività amministrativa svolta dallo Stato o dalla Regione
esorbita dalla competenza di un Ente e invade la sfera di competenza riservata
all'altro Ente dallo Statuto. Sostiene in secondo luogo l'Avvocatura dello
Stato che nella specie la sussistenza di un conflitto costituzionale é tanto
meno discutibile in quanto lo Stato contesta alla Regione la spettanza di ogni
e qualsiasi potere in merito all'amministrazione dei beni che ricorrono negli
artt. 32 e 33 dello Statuto fino a quando non siano state emanate le norme di
attuazione che devono determinare quali siano i beni di interesse statale,
quali le modalità e decorrenze del trasferimento, quali, infine, gli effetti
degli atti compiuti finora e la spettanza dei redditi maturati.
Nel merito, citando
largamente un parere del Consiglio di Stato del 26 aprile
5. - Anche la difesa
regionale ha depositato una memoria il 19 febbraio 1959 nella quale ribadisce
le sue due tesi della inammissibilità o irricevibilità del ricorso, e
dell'avvenuta dismissione dal patrimonio indisponibile dello Stato
dell'immobile in questione prima dell'entrata in vigore dello Statuto
siciliano, aggiungendo che la questione che questa seconda tesi implica circa
la natura e gli effetti di una dismissione tacita dal patrimonio indisponibile
dello Stato non sarebbe di competenza della Corte costituzionale,
rafforzandosi, così, anche sotto questo profilo, la prima e principale tesi
dell'improponibilità del ricorso.
6. - All'udienza del
4 marzo 1959 tanto la difesa dello Stato, quanto quella della Regione hanno
illustrato oralmente gli argomenti già svolti negli scritti difensivi.
Considerato
in diritto
1. - La Corte deve
prendere in esame in primo luogo l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
difesa della Regione.
Non ritiene la Corte
che questa eccezione sia fondata. Oggetto del presente giudizio é, in via
principale, l'appartenenza allo Stato o alla Regione di una potestà pubblica
relativamente a un bene che la Regione assume trasferito al suo patrimonio e lo
Stato ritiene rimasto nel proprio. La "disponibilità" del bene é
soltanto un presupposto del legittimo esercizio di questa potestà e soltanto
come tale viene all'esame della Corte.
D'altra parte, più
esattamente, si dovrebbe parlare in luogo di "disponibilità" (che la
difesa regionale pare adoperi come sinonimo di proprietà), di assegnazione alla
Regione di beni o categorie di beni dello Stato, in base alle norme contenute
negli artt. 32 e 33 dello Statuto per la Regione siciliana. E poiché é di tutta
evidenza che codesta assegnazione é stata fatta in relazione alle funzioni
pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione, ogni questione
relativa non può essere risolta se non con riferimento appunto alle funzioni
rispettive dello Stato e della Regione, in definitiva, alle sfere di competenza
dei due Enti. Perciò l'atto della Regione o dello Stato concernente un bene
della cui appartenenza si discuta, può costituire un atto di invasione della
sfera di competenza costituzionale dello Stato o della Regione che, in quanto
tale, é idoneo a dar luogo a un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Né vale dire, come fa
la Regione più distesamente nella sua memoria difensiva, che un conflitto di
attribuzione deve in ogni caso presupporre un contrasto intorno a un potere
generale, di cui lo Stato o la Regione, con l'emanazione dell'atto, pretendono
concretamente la "titolarità". Osserva la Corte che, a prescindere
dalla difficoltà di stabilire i confini tra "potere generale" e
"potere speciale" o "particolare" che ne dovrebbe essere il
contrapposto, la distinzione é irrilevante ai fini della valida proposizione di
un conflitto di attribuzione, perché un siffatto conflitto sorge quante volte
un atto dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata
alla Regione (e lo stesso vale per il caso in cui sia l'atto regionale a
invadere la sfera di competenza dello Stato), senza che sia necessario riferire
l'atto che suscita il conflitto a una potestà esecutiva o amministrativa fornita
di particolari caratteri di generalità. Nel caso, pare che la difesa regionale
ritenga sufficiente condizione, per l'esistenza di codesto potere generale, che
l'atto sia riferibile a una categoria di beni e non a un solo bene. Ma ritiene
la Corte che questa condizione, così posta, sia stata soddisfatta. Basta
osservare che il conflitto, indirettamente, si riferisce all'assegnazione o
meno alla Regione di una categoria di beni del patrimonio indisponibile dello
Stato o di quelli tra essi per i quali l'indisponibilità sia cessata
"tacitamente" prima dell'entrata in vigore dello Statuto per la
Regione siciliana e quindi, in definitiva, si riferisce alla effettiva
composizione delle tre categorie di beni che sul modello del Codice civile sono
considerati e regolati dallo Statuto per la Regione siciliana.
2. - La Corte non
ritiene che possa essere accolta nemmeno l'altra eccezione sollevata dalla
difesa regionale secondo la quale essa dovrebbe dichiarare la sua incompetenza
a stabilire il momento nel quale, in base alle norme dello Statuto per la
Regione siciliana, é avvenuto il passaggio dei beni dal demanio e dal
patrimonio dello Stato al demanio e al patrimonio della Regione. L'affermazione
che la Corte ha testé fatta della sua competenza a giudicare dell'appartenenza
di un bene allo Stato o alla Regione come presupposto del legittimo esercizio
delle potestà amministrative relative a questi beni, ricomprende, come é ovvio,
anche quella di stabilire, qualora se ne dubiti, il momento in cui il passaggio
del bene dallo Stato alla Regione ha avuto luogo e quindi quello dal quale ha
inizio la possibilità di esercizio, da parte della Regione, delle relative
potestà, anche se questa determinazione (come quasi sempre accade nei conflitti
di attribuzione), comporti la necessità di considerare e risolvere
pregiudizialmente quesiti di diritto amministrativo.
Senonché, l'eccezione
della Regione, respinta come eccezione pregiudiziale, si ripresenta come
questione di merito che può essere così formulata: il bene in contestazione era
già entrato per dismissione tacita nel patrimonio disponibile dello Stato al
momento dell'entrata in vigore dello Statuto per la Regione siciliana dato che
gli eventi bellici gli avevano tolta, già nel
Giova, in primo
luogo, rilevare che, com'é chiaro, la Regione non contesta l'interpretazione
che la difesa dello Stato sostiene delle norme degli artt. 32 e 33 dello
Statuto speciale, secondo la quale il momento in cui é avvenuto il passaggio
dei beni dello Stato alla Regione é quello dell'entrata in vigore dello Statuto
stesso.
Non ritiene, per
altro, la Corte che possa applicarsi al caso in esame il concetto di
"dismissione tacita". La cessazione dell'indisponibilità regolata
dall'art. 828 Cod. civ. é cosa diversa dal passaggio dei beni dal demanio al
patrimonio, che più generalmente viene designato nell'uso col termine di
dismissione e che é regolato dall'art. 829 del medesimo codice.
L'indisponibilità che sorge dalla destinazione di un bene a un fine o a un
servizio pubblico presuppone una manifestazione di volontà dell'amministrazione
e altrettanto é da richiedere per la sua cessazione. I danni subiti da un
edificio per gravi che possano essere non sono sufficienti, come del resto é
giurisprudenza costante, a determinare la fine del vincolo
dell'indisponibilità, prima che vi sia una manifestazione di volontà
dell'Amministrazione alla cui base é un giudizio sull'idoneità o no del bene a
perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato destinato.
Ora, nel caso del
presente giudizio, un atto dell'Amministrazione é stato emanato soltanto nel
1948 e precisamente il 13 febbraio di quest'anno, quando già era avvenuto il
passaggio dei beni dallo Stato alla Regione, passaggio che non poté comprendere
PER
QUESTI MOTIVI
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione siciliana;
in accoglimento del
ricorso proposto dallo Stato contro il provvedimento col quale la Regione
siciliana ha disposto la consegna al comune di Agrigento del bene denominato
caserma Crispi,
dichiara che i poteri
relativi spettano allo Stato, e
annulla, in conseguenza,
l'atto della Regione impugnato.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile
1959.
Gaetano AZZARITI - Giuseppe CAPPI - Tomaso PERASSI - Gaspare
AMBROSINI - Ernesto BATTAGLINI - Mario
COSATTI - Francesco PANTALEO GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino
PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI.
Depositata in
cancelleria il 18 maggio 1959.