SENTENZA N.829
ANNO
1988
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della
legge della Regione Toscana n. 86/80 approvata il 30 giugno 1981, avente per
oggetto: <Contributi della Regione Toscana al Fondo di solidarietà nazionale
istituito dalla Regione Piemonte>, promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 21 luglio 1981, depositato in cancelleria
il 27 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 198l. Visto l'atto
di costituzione della Regione Toscana;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988
il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Mario Imponente,
per il ricorrente, e l'Avvocato Fabio Lorenzoni per
Considerato in diritto
1.-Sottoposta al presente giudizio di legittimità costituzionale é la
legge della Regione Toscana, riapprovata il 30 giugno 1981, con la quale si
attribuisce al <Comitato regionale di solidarietà> ivi indicato un
contributo di venti milioni di lire.
Tale legge é impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto ritenuta lesiva: a) dell'art. 117 Cost., come
attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, il quale, riservando ai comuni le funzioni amministrative relative
all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza
pubblica, ne precluderebbe il diretto esercizio da parte delle regioni; b) del
principio di territorialità, che, vincolando la potestà legislativa di ciascuna
regione ad operare all'interno del territorio di propria spettanza, ne
vieterebbe lo svolgimento a tutela di interessi localizzabili in altra regione.
2. - Le anzidette censure non possono essere accolte, poiché né l'uno né
l'altro dei limiti invocati trovano applicazione, nei termini prospettati dal
ricorrente, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio.
2.1. -L'ipotesi di erogazione finanziaria contenuta nella legge impugnata
non può essere ricondotta al pur ampio concetto di
assistenza e di beneficenza pubblica previsto come oggetto della potestà
legislativa regionale dall'art. 117 Cost., nel significato precisato dall'art.
22 del d.P.R. n. 616 del 1977.
Anche se appare giustificato dai motivi di solidarietà sociale, il
contributo ivi previsto manca dei caratteri
strutturali propri delle prestazioni di assistenza e di beneficenza pubblica,
in quanto, anziché consistere in un'erogazione di servizi o di denaro a favore
di singoli o di gruppi sociali, come richiesto dal predetto art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977, é dato da una prestazione
pecuniaria compiuta una tantum dalla Regione Toscana a favore della Regione
Piemonte o, più precisamente, a favore del Comitato regionale di solidarietà,
vale a dire di un organo della Regione Piemonte che é stato istituito al fine
di promuovere, coordinare e organizzare iniziative di soccorso e di aiuto a
favore di popolazioni o di categorie sociali particolarmente colpite da
avvenimenti, anche di carattere internazionale, che sollecitino l'intervento
concreto della comunità regionale (cfr. legge Reg. Piemonte 28 gennaio 1982, n.
4, nonché la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 10 gennaio
1980, n. 545-263).
In altre parole, la legge impugnata non é, certo, esercizio della
specifica competenza posseduta dalla Regione Toscana in materia di assistenza e
di beneficenza pubblica, ma costituisce una forma di collaborazione e di
cooperazione solidaristica della stessa Regione nei confronti della Regione
Piemonte in quanto ente politico impegnato, attraverso
il proprio Comitato di solidarietà, in iniziative di soccorso e di aiuto a
favore di persone danneggiate da licenziamenti o sospensioni dal lavoro occorsi
nel capoluogo piemontese. Per tali ragioni, al fine di giudicare della
legittimità costituzionale della legge impugnata, non ha alcuna rilevanza
domandarsi se, a norma dell'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, la
regione possa concretamente erogare servizi di assistenza o di beneficenza
pubblica, per il semplice fatto che il problema sottoposto al presente giudizio
consiste, piuttosto, nel decidere se una regione possa disporre di contributi a
favore di altre regioni per motivi di solidarietà sociale.
2.2. - In relazione a un diverso caso di
versamento di fondi della Regione Trentino Alto - Adige a favore di un istituto
di cultura della Provincia di Trento, questa Corte ha già affermato che <gli
interessi regionali non sono soltanto quelli puntualmente rilevabili dalle
competenze che (
Questo ruolo di rappresentanza generale degli interessi della
collettività regionale e di prospettazione
istituzionale delle esigenze e, persino, delle aspettative
che promanano da tale sfera comunitaria deriva alle singole regioni dal complessivo
disegno costituzionale sulle autonomie territoriali (come ulteriormente
precisato dal d.P.R. n. 616 del 1977) e, in primo
luogo, dall'art. 5 Cost. e dai principi fondamentali contenuti nelle
disposizioni iniziali della Costituzione. Grazie a tali norme, infatti, si
afferma, per un verso, il principio generale che le autonomie locali
costituiscono una parte essenziale dell'articolazione democratica
dell'ordinamento unitario repubblicano e, per altro verso, si attribuisce a
siffatto articolato complesso di istituzioni
democratiche - ora sotto la denominazione di <Repubblica>, ora sotto
quella di <Italia>- l'adempimento di una serie di compiti fondamentali:
compiti che vanno svolti, oltreché attraverso le proprie competenze, nella
pienezza delle potenzialità di partecipazione comunitaria di cui ciascuna
istituzione e capace e che sono diretti a favorire il più elevato sviluppo
della persona umana, della solidarietà sociale ed economica, della democrazia
politica, della cultura e del progresso tecnico-scientifico, della convivenza
pacifica tra i popoli (artt. 2, 3, 9 e 11 Cost.).
In base a questi principi, riprodotti dalla
totalità degli statuti regionali e, per quel che qui concerne, dagli artt. 1-5
dello Statuto toscano, si legittima, dunque, una presenza politica della
regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le
questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in
settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si
proiettano al di la dei confini territoriali della regione medesima. Si tratta,
più precisamente, di una presenza che, quando si manifesta al di fuori
dell'ambito di validità delle potestà che la regione vanta nelle materie di
propria competenza, si realizza attraverso atti di proposta, di stimolo, di iniziative o, anche, attraverso intese, accordi o altre
forme di cooperazione, che possono comunque comportare, sia sotto il profilo
organizzativo sia sotto quello dell'esecuzione, spese a carico del bilancio
regionale, le quali esigono l'adozione di una legge ad hoc da parte della
regione interessata.
2.3. - Del resto, questo particolare aspetto dell'autonomia regionale non
é soltanto affermato nelle disposizioni di principio della Costituzione e degli
Statuti, ma é anche sviluppato nella legislazione
statale o in atti equiparati, nelle cui norme si rinvengono numerosissime
fattispecie che coinvolgono le regioni, nella loro qualità di enti
rappresentativi delle rispettive comunità e degli interessi pubblici che vi si
agitano, in attività di rilievo nazionale ed anche internazionale, le quali si
svolgono, ovviamente, in una dimensione che oltrepassa i limiti materiali e
territoriali delle competenze puntualmente attribuite alle singole regioni.
Basta pensare, a titolo esemplificativo, da un lato, alla previsione di interventi regionali di promozione anche fuori delle
materie indicate dall'art. 117 della Costituzione (artt. 49 e 52, ultimo comma,
del d. P.R. n. 616 del 1977) e, dall'altro, alle molteplici ipotesi di
programmazione settoriale coinvolgenti nello stesso tempo organi statali e
organi regionali o, ancora, ai numerosi momenti di coinvolgimento regionale in
iniziative e funzioni dello Stato, oppure alle svariate forme di cooperazione
paritaria tra diverse regioni o tra le regioni medesime e gli enti omologhi
operanti in ordinamenti stranieri.
Si tratta, come é evidente, di svariate ipotesi normative che, pur avendo
in comune il fine di permettere alle Regioni di operare, anche
legislativamente, al di fuori dei limiti materiali e territoriali fissati
dall'art. 117 Cost., nell'attuazione ad essi data dal d.P.R. n. 616 del 1977, sono già state giudicate da questa
Corte come non contrarie a Costituzione (v., soprattutto, le recenti sentt. nn. 179 del 1987 e 562 del 1988,
nonché già sent.
n. 359 del 1985).
2.4.-A questo stesso filone si collega la legge regionale oggetto del
presente giudizio di costituzionalità. Nel disporre un contributo di
solidarietà a favore di altra regione al fine di cooperare in un'attività di
sostegno a favore di persone sospese dal lavoro nel corso di una vertenza
economica di rilievo politico nazionale, il legislatore toscano ha ritenuto di
interpretare il sentimento della propria popolazione attraverso un atto di
liberalità solidaristica fatto a nome dell'intera
comunità da esso rappresentata. Emanata nell'esercizio di tale potere
discrezionale, la legge impugnata non contravviene ai limiti che le sono
propri.
Innanzitutto, non si può dire che essa non sia sorretta da un interesse
della propria comunità regionale costituzionalmente qualificato. Se, in altra
circostanza (sent.
n. 56 del 1964), questa Corte ha rilevato tale mancanza, al contrario, nel
caso in questione, non si può negare l'interesse della collettività regionale
della Toscana a manifestare la propria solidarietà a una diversa collettività
regionale, già impegnata a sostenere con i propri mezzi i suoi concittadini in
lotta contro la disoccupazione e l'emarginazione dal mondo produttivo, vale a
dire contro un male e un pericolo che possono colpire
la cittadinanza in qualsiasi parte del territorio nazionale. Non é, dunque,
irragionevole che il legislatore toscano abbia voluto partecipare, con
l'erogazione del contributo qui in contestazione, al perseguimento di un fine
ritenuto comune e che, pertanto, giustifica l'atto di solidarietà compiuto in
nome di un dovere che l'art. 2 Cost. definisce come inderogabile.
In secondo luogo, non si può certo dire che l'intervento finanziario
previsto, in considerazione della quantità e della qualità della concreta
erogazione, possa esser ritenuto un fattore di alterazione o di turbativa delle
competenze proprie della regione destinataria (v. sent. n. 562 del
1988) o di quelle statali o, addirittura, possa esser considerato un modo
di svolgimento surrettizio di una competenza non assegnata ovvero un modo di
esercizio improprio o scorretto di altre specifiche competenze attribuite alla
regione stessa (come é, invece, accaduto nei casi giudicati con le sentt. nn. 66 del 1961, 56 del 1964, 27 del 1965, 29 del 1968).
Infine, si deve recisamente negare che il contributo previsto dalla legge
regionale impugnata possa essere causa o fattore di disparità o di irragionevoli interferenze nell'esercizio e nel godimento
dei diritti dei cittadini (come, invece, si é riscontrato nelle ipotesi
giudicate con le sentt. nn.
39 del 1973
e 79 del 1988).
2.5.-Dalle considerazioni già svolte appare chiaro
come non sia appropriato invocare il limite territoriale in relazione a
fattispecie normative come quella regolata dalla legge impugnata e, più in
generale, con riferimento alla rilevata posizione delle regioni come
rappresentanti degli interessi generali della propria collettività. Le
disposizioni costituzionali e le pronunzie di questa Corte
precedentemente ricordate mostrano con tutta evidenza che, nei limiti
appena detti, l'autonomia regionale può esercitarsi anche in forme che si
proiettano al di là del territorio proprio di ciascun ente. La regione, per
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della
Regione Toscana riapprovata il 30 giugno 1981, avente ad oggetto:
<Contributo della Regione Toscana al fondo regionale di solidarietà
istituito dalla Regione Piemonte>, sollevata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117
Cost., come attuato dall'art. 25 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, e per violazione del principio costituzionale di territorialità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 05/07/88.
Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 21/07/88.