SENTENZA N.79
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
Prof.
Francesco SAJA Presidente
Prof.
Giovanni CONSO
Prof.
Ettore GALLO
Dott. Aldo
CORASANITI
Prof.
Giuseppe BORZELLINO
Dott.
Francesco GRECO
Prof.
Renato DELL'ANDRO
Prof.
Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo
SPAGNOLI
Prof.
Francesco Paolo CASAVOLA
Prof.
Antonio BALDASSARRE
Prof.
Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro
FERRI
Prof.
Luigi MENGONI
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata
il 23 aprile 1980 dal Consiglio regionale dell'Umbria, recante <Provvidenze
per la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali>,
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
13 maggio 1980, depositato in cancelleria il 20 (successivo) ed iscritto al n.
12 del registro ricorsi 1980.
Visto
l'atto di costituzione della Regione Umbria;
udito
nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi
l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il
ricorrente, e l'avv. Goffredo Gobbi per la Regione.
Considerato
in diritto
l. -
La legge impugnata enuncia programmaticamente, all'art. 1, la finalità
di agevolare a favore dei cittadini emigrati all'estero l'esercizio del
diritto-dovere di cui all'art. 48 Cost. sino al momento in cui non verranno
disposte dallo Stato provvidenze specifiche in tal senso.
L'art. 2
consente ai Comuni della Regione di erogare agli emigrati, iscritti in appositi
elenchi, la somma di L. 40.000 per la partecipazione alle consultazioni
elettorali, politiche, regionali ed amministrative. L'art. 3 individua gli
aventi diritto in tutti i votanti residenti all'estero. L'art. 4 definisce,
infine, il meccanismo di rimborso agli enti locali eroganti da parte della
Giunta regionale.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri ha prospettato la violazione dell'art.
117 Cost. per l'interferenza in una sfera riservata alla competenza statale
quale e la disciplina dell'esercizio del diritto al voto, lamentando
altresì che l'intervento regionale abbia determinato una
disparità di trattamento tra gli elettori umbri e quelli delle altre
regioni.
La difesa
della Regione si fonda essenzialmente sull'assunto per cui la legge in
argomento rientrerebbe nella materia - di sicura competenza regionale-
dell'assistenza e della beneficenza.
2. - La
questione é fondata.
La Corte,
con la sentenza n.
39 del 1973, ha già avuto occasione di affermare come soltanto lo
Stato sia legittimato a provvedere in materia di disciplina delle forme e dei
limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo.
Va qui
ribadito il principio secondo il quale deve essere assicurata un'assoluta
parità di trattamento dei cittadini allorchè
essi esprimono il voto in ragione della delicatezza ed importanza di tale
momento di esercizio della sovranità popolare.
E' conseguentemente
escluso che la Regione possa, anche in via integrativa e sia pure con un
intervento <in melius>, modificare le
condizioni di svolgimento delle consultazioni politiche, come appunto si
verifica in concreto attraverso le provvidenze stabilite dalla legge impugnata.
La ratio di quest'ultima e del resto resa esplicita
testualmente, mentre la totale mancanza di un titolo di individuazione dei
beneficiari diverso dalla qualità di emigranti-elettori, non consente di
inserire la legge nella materia dell'assistenza e della beneficenza, sia pure
nella più ampia accezione conferita a tale espressione dall'art. 22 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Limitatamente
all'ipotesi di elezioni politiche va quindi affermato il contrasto della legge
impugnata con gli artt. 117 e 3 Cost.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale della l. reg. Umbria approvata il 17
marzo 1980 e riapprovata il 23 aprile 1980 (<Provvidenze per la
partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali>) nella parte in
cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in
occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche.Francesco
SAJA, PRESIDENTE
Francesco
GRECO, REDATTORE
Depositata
in cancelleria il 26 Gennaio 1988.