SENTENZA
N. 27
ANNO
1965
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio
regionale sardo l'8 luglio 1964 e riapprovato, in seguito a rinvio, il 29
ottobre 1964, intitolato: "Concessione di un sussidio ai combattenti della
guerra 1915-18, che versano in condizioni di bisogno", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 novembre
1964, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 25 successivo ed
iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza
pubblica del 3 febbraio 1965 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della
Regione autonoma della Sardegna.
Ritenuto
in fatto
1. - Il Consiglio
regionale sardo ha approvato una prima volta l'8 luglio 1964 e una seconda
volta, in seguito a rinvio, il 29 ottobre 1964, un disegno di legge intitolato:
"Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra 1915-18, che
versano in condizioni di bisogno".
Questo disegno di
legge autorizza nell'art. 1 l'Amministrazione regionale a concedere ai
combattenti della guerra 1915-18, che versano in disagiate condizioni
economiche e "fino a quando lo Stato non emani provvedimenti per la
concessione di pensioni sussidi e assegni", un sussidio annuo nella misura
di lire 60.000 "da liquidarsi in unica soluzione entro il 31 marzo di
ciascun anno". Il sussidio può essere concesso a coloro che ne facciano
domanda e dimostrino: a) di essere nati e residenti in Sardegna; b) di
possedere la qualifica di combattente della guerra 1915-18; c) di aver superato
il sessantacinquesimo anno di età; d) di non godere di un reddito annuo
superiore a lire 240.000, sulla base degli accertamenti fiscali dell'Amministrazione
comunale (art. 2). La legge regola inoltre il procedimento per la concessione
del sussidio (art. 3); dispone che le relative norme regolamentari debbano
essere emanate entro un mese dalla pubblicazione della legge con decreto del
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta
medesima (art. 4); provvede alla copertura della spesa prevista in lire 240
milioni annui (art. 5); dichiara urgente la legge ai sensi e per gli effetti
previsti dall'art. 33 dello Statuto speciale (art. 6).
2. - Contro questo
disegno di legge ha proposto ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato
nella cancelleria di questa Corte il 25 novembre 1964.
L'Avvocatura sostiene
che l'impugnato disegno di legge "esorbita in senso assoluto dalla
competenza legislativa della Regione sarda" quale é regolata dagli artt.
3, 4 e 5 dello Statuto regionale.
Il
"sussidio" previsto dal disegno di legge, infatti, avrebbe carattere
pensionistico - concesso com'é con riferimento alla qualifica di combattente,
in riconoscimento, si vuol dire, di un servizio prestato -, e soltanto
nominalmente assistenziale. Ora, secondo l'Avvocatura, non é dubbio che la
materia pensionistica non é di competenza regionale; e che, inoltre, la
concessione di una pensione a chi ha reso un servigio allo Stato, rappresenta
un'indebita ingerenza della Regione nella sfera di competenza dello Stato.
Né si potrebbe
sostenere che il disegno di legge trovi fondamento nella competenza regionale
in materia di "assistenza e beneficenza pubblica", di "lavoro,
previdenza e assistenza sociale", attribuiti rispettivamente alla
competenza secondaria e terziaria della Regione dagli artt. 4, lett. h) e 5, lett.
b) dello Statuto. Nel primo caso, infatti, la previsione statutaria concerne
coloro che versino in stato di bisogno indipendentemente da servigi resi e da
qualità possedute; nel secondo i lavoratori dipendenti o autonomi. Ma, anche se
il disegno di legge potesse trovare fondamento nella competenza in materia di
assistenza e beneficenza, la Regione avrebbe esorbitato dai limiti posti alla
sua competenza perché non avrebbe rispettato i principi della legislazione
statale, che presuppongono in via primaria e non accessoria la valutazione
dello stato di bisogno al di fuori di qualificazioni non espressive di per sé
del bisogno stesso, le quali potrebbero indurre - sempre considerando le cose
sotto il punto di vista assistenziale - ingiustificate disparità di
trattamento. Ma il disegno di legge violerebbe anche il principio di
eguaglianza (art. 3 della Costituzione), creando una non giustificata
sperequazione tra i combattenti della guerra 1915-18 e quelli della guerra
1940-44, fra quelli nati in Sardegna e gli altri nati nel restante territorio
dello Stato, e, infine, tra quelli nati e residenti in Sardegna e quelli nati,
ma non più residenti nell'isola.
3. - La Regione si é
costituita in giudizio nella persona del suo presidente, rappresentato e difeso
dall'avv. Pietro Gasparri con atto depositato il 7 dicembre 1964.
Sostiene la difesa
regionale che pur ammesso che il sussidio previsto dal disegno di legge
impugnato possa essere qualificato "pensione", non ne sarebbe escluso
il carattere assistenziale, dato che la pensione può assumere questo carattere
tutte le volte che sia concessa come soccorso a chi si trovi in particolari
condizioni di indigenza e non costituisca lo sviluppo di un preesistente
rapporto assistenziale; né questo carattere lo perde quando la corresponsione
di essa é condizionata oltre che alla situazione di bisogno, rivelata dall'età
e dal reddito insufficiente, al possesso di un requisito di benemerenza.
La disparità di
trattamento che lo Stato lamenta tra i combattenti della guerra 1915-18 nati e
residenti in Sardegna e quelli non nati e non residenti nell'isola, sarebbe
fondata se rivolta a una legge statale, che limitasse una particolare forma di
assistenza ai cittadini di una parte del territorio nazionale, non già se mossa
ad una regione, competente in materia di assistenza e beneficenza, che disponga
provvidenze umanitarie in aggiunta a quelle previste dalle leggi statali in
ragione della particolare depressione economica esistente nel suo territorio.
4. - In una memoria
depositata il 19 gennaio 1965 la difesa della Regione ha sottolineato il
carattere eccezionale e temporaneo dell'assegno previsto dalla legge regionale,
per dedurre che non può essere assegnata ad esso la natura di pensione. D'altra
parte ha chiarito la distinzione che correrebbe tra pensione previdenziale e
pensione assistenziale. L'istituzione di una pensione di questo secondo tipo,
alla base della quale manca un precostituito sistema di versamenti e di
trattenute in vista di una futura ed eventuale situazione di bisogno, mirando
essa, invece, a provvedere a situazioni attuali di bisogno, bene potrebbe
rientrare tra le competenze della Regione. Infine, poiché la disposizione
regionale in esame si ispirerebbe a fini di solidarietà sociale, la difesa
sostiene che l'assegno previsto dalla legge della Regione avrebbe non tanto
carattere di assistenza pubblica, quanto di assistenza sociale e troverebbe
fondamento nell'art. 4 dello Statuto che prevede in tale materia una competenza
legislativa integrativa della Regione.
5. - All'udienza del
3 febbraio 1965 le difese delle parti hanno confermato le loro argomentazioni e
insistito nelle conclusioni prese negli atti scritti.
Considerato
in diritto
1. - Il ricorso deve
essere accolto.
La difesa della
Regione sarda ha invocato, per respingere la censura di illegittimità
costituzionale del disegno di legge impugnato, le norme contenute nella lettera
h dell'art. 4 e nella lettera b dell'art. 5 dello Statuto, che riconoscono alla
Regione, nel primo caso, una potestà legislativa cosiddetta concorrente nella
materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, nel secondo, una potestà
legislativa integrativa e di attuazione nella materia della previdenza e
assistenza sociale. Nella memoria e nella discussione orale, anzi, essa ha
insistito sulla seconda delle competenze ora ricordate, sostenendo che un
provvedimento della natura di quello che la Regione si propone di adottare nei
confronti dei combattenti della guerra 1915-18 contiene di per sé elementi di
solidarietà sociale, dato che vuole far sentire a una categoria benemerita di
cittadini in stato di bisogno il calore della comprensione e il conforto
dell'aiuto.
La Corte non può
condividere questa interpretazione per due motivi: il primo che la
"previdenza e assistenza sociale", della quale fa parola la lettera b
dell'art. 5 dello Statuto, riguarda i lavoratori, alla dipendenza altrui o
autonomi, per i quali l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, vuole che
siano "preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in
caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria", come si ricava anche dalla collocazione che questa materia
della previdenza e assistenza trova nello Statuto, nella citata lettera b
dell'art. 5, subito dopo quella del "lavoro". La seconda ragione é
che, pur se si potesse concedere che il "sussidio" previsto dal
disegno di legge regionale trovi la sua sede nella invocata competenza
regionale, la Regione avrebbe ugualmente travalicato i confini della sua
competenza, non potendosi al certo sostenere che il disegno di legge impugnato
si limiti a integrare e a dare attuazione a una legge della Repubblica.
2. - Nemmeno può
dirsi che la legge impugnata trovi fondamento nell'art. 4, lett. h.
L'assistenza e la beneficenza pubblica che questa norma assegna alla competenza
sussidiaria della Regione é quella alla quale si riferisce il primo comma
dell'art. 38 della Costituzione, per il quale ogni cittadino inabile al lavoro
e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale, e, come ha osservato esattamente la difesa del Presidente del
Consiglio, essa si propone di sovvenire chiunque si trovi in condizioni di
bisogno, prescindendo da particolari qualità o situazioni personali o da
servigi particolari resi allo Stato. Né vale opporre che la legge regionale
prevede, fin nel titolo, che il sussidio può essere corrisposto soltanto ai
combattenti che versano in condizioni di bisogno, perché il bisogno viene, nel
caso, come condizione sussidiaria, non principale e determinante, non
diversamente, del resto, da quel che é disposto nelle numerose proposte di
legge presentate al Parlamento dal 1960 al 1963 (20 ottobre 1960; 1 dicembre
1960; 1 febbraio 1961; 17 febbraio 1962; 15 ottobre 1963), e che non
intendevano al certo adottare una misura di assistenza e di beneficenza. La
potestà legislativa della Regione, poi, si deve esercitare, in questa materia,
nei limiti dei principi delle leggi dello Stato e, perciò, in relazione con un
tipo di assistenza che le leggi dello Stato prevedano e regolino, come non é
del caso in esame. Ne consegue che la legge regionale non trova fondamento
nella competenza legislativa assegnata dallo Statuto alla Regione, sia che si
voglia qualificare il "sussidio" previsto dall'art. 1 quale una misura
assistenziale, sia che, invece, si voglia riconoscergli il carattere di
pensione. E non occorre, perciò, verificare la consistenza della distinzione
proposta dalla difesa regionale tra pensione previdenziale e pensione
assistenziale.
3. - La verità é che
il sussidio o pensione che la Regione, con lodevole intento, vorrebbe assegnare
agli ex-combattenti della guerra 1915-18, a prescindere dalla qualificazione
giuridica relativa, é di quelle misure che lo Stato, e soltanto lo Stato, può
adottare, perché in corresponsione di un servizio, il più alto e il più nobile,
che il cittadino é tenuto a prestargli. Una Regione che si arroghi di
provvedere in questa materia, al posto dello Stato, in favore dei cittadini
nati, e viventi nel territorio in cui si esercita la sua competenza, commette
un'invasione della sfera di competenza dello Stato e, conseguentemente e
necessariamente, anche una violazione dell'art. 3 della Costituzione, che
consacra il principio di eguaglianza dei cittadini. E che così sia é confermato
dalla medesima legge impugnata, che limita la sua efficacia nel tempo
"fino a quando lo Stato non emani provvedimenti per la concessione di
pensioni sussidi o assegni" e dall'ammissione della difesa della Regione
che la legge non avrebbe invaso la sfera di competenza dello Stato, ma questa
avrebbe anzi riaffermata.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato l'8 luglio 1964 e
la seconda volta il 29 ottobre 1964 dal Consiglio della Regione sarda,
intitolato "Concessione di un sussidio ai combattenti della guerra
1915-18, che versano in condizioni di bisogno", in riferimento agli artt.
4, lett. h, e 5, lett. b, dello Statuto per la Regione sarda e all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile
1965.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 14 aprile 1965.