SENTENZA N.562
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Dott. Francesco SAJA
Presidente,
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo
CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale 23 maggio 1977,
riapprovata il 5 agosto 1977 dal Consiglio Regionale del Lazio, avente per
oggetto: <Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia
per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di
crisi> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 31 agosto 1977, depositato in cancelleria il 9 settembre 1977
successivo ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di
costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica
del 23 febbraio 1988 il giudice relatore Enzo Cheli;
udito l'Avvocato dello
Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente.
Considerato in diritto
1. -Con il ricorso in esame
il Presidente del Consiglio dei ministri chiede la dichiarazione
d'illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio
riapprovata il 5 agosto 1977 e recante <Concessione di una sovvenzione
straordinaria al Comune di Pomezia per lo sviluppo delle attività
economiche locali che versino in stato di crisi>.
Ad avviso del ricorrente la
legge in questione verrebbe a violare gli artt. 117 e 128 Cost., dal momento
che esulerebbe dalla competenza delle Regioni a statuto ordinario sia la
disciplina dell'ordinamento dei Comuni per materie diverse dalle
<circoscrizioni comunali>, sia la concessione di sovvenzioni e contributi
a sostegno delle attività comunali.
2. - Il ricorso é
infondato.
Va innanzitutto escluso che
la legge in esame abbia preteso investire, sotto qualsivoglia profilo,
l'ordinamento del Comune di Pomezia, dal momento che l'erogazione di una
sovvenzione straordinaria, quale quella in esame, non rappresenta un intervento
che possa, in qualche modo, alterare la struttura e le funzioni comunali
fissate dalla legge statale. Risulta, pertanto, del tutto inconferente
il richiamo all'art. 128 Cost.
Ma neppure il profilo
relativo all'art. 117 Cost., che appare nel ricorso più sviluppato,
merita accoglimento.
Il sistema dei rapporti tra
Regione ed enti locali infraregionali, così
come risulta tracciato dal disegno costituzionale (e ulteriormente precisato
dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), non frappone, in
linea di principio, ostacoli all'erogazione di contributi e sovvenzioni della
Regione in favore degli enti locali. Tali interventi di sostegno finanziario
non investono una specifica competenza regionale, ma possono risultare attivati
ogni qualvolta entrino in gioco interessi della collettività locale
suscettibili d'incidere nella sfera degli interessi e delle attribuzioni
regionali.
E' questo il caso della
legge impugnata che-pur nella genericità del suo fine-investe interessi
locali rilevanti per la sfera regionale, sia con riferimento al settore dello
<sviluppo economico> (di cui al tit. IV del d.P.R.
n. 616 del 1977), sia con riferimento al settore della <beneficenza
pubblica>, nell'interpretazione adottata dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n. 616 e convalidata da questa Corte con la sentenza n. 174 del
1981.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale proposta, con riferimento agli
artt. 117 e 128 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri
nei confronti della legge della Regione Lazio riapprovata in data 5 agosto 1977
e recante <Concessione di una sovvenzione straordinaria al Comune di Pomezia
per lo sviluppo delle attività economiche locali che versano in stato di
crisi>.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Enzo CHELI, REDATTORE
Depositata in cancelleria
il 19 Maggio 1988.