SENTENZA
N. 66
ANNO
1961
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI,
Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco
Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe
CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino
PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni
CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta 6 ottobre 1960,
riguardante l'autorizzazione all'emissione di azioni al portatore nella Regione
autonoma della Valle d'Aosta, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei Ministri, notificato il 28 ottobre 1960 depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 3 novembre successivo ed iscritto al n. 22 del Registro
ricorsi 1960.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione della Valle d'Aosta;;
udita nell'udienza
pubblica del 18 ottobre 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il vice
avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per il Presidente della Regione della
Valle d'Aosta.
Ritenuto
in fatto
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 28 ottobre 1960 e depositato
il 3 novembre successivo, ha impugnato la legge della Valle d'Aosta 6 ottobre
1960 sulla "autorizzazione alla emissione di azioni al portatore nella
Regione autonoma della Valle d'Aosta". Detta legge stabilisce che possono
essere emesse azioni al portatore dalle società, esistenti o di nuova
formazione, con sede nella Regione, le quali abbiano per oggetto la
costituzione e l'esercizio di imprese agricole, industriali, commerciali,
alberghiere e turistiche (art. 1) e favoriscano lo sviluppo economico e sociale
della Regione (art. 2). L'emissione di tali azioni é subordinata ad
autorizzazione, da concedersi con decreto del Presidente della Giunta
regionale, secondo le modalità e alle condizioni (versamento di una cauzione)
stabilite dalla legge stessa (art. 3 e segg.).
Col ricorso viene
denunciata l'illegittimità costituzionale di tale legge, in quanto eccedente la
competenza legislativa della Regione, di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto
speciale, approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4. Essa, infatti, si
sostiene nel ricorso, non trova fondamento nell'art. 2 St. citato, perché le
materie ivi elencate non riguardano la disciplina delle azioni di società, e
perché sulla potestà legislativa attribuita alla Regione per singole e separate
materie non può basarsi un provvedimento legislativo, come quello impugnato,
che sia innovativo rispetto a una norma di principio vigente in sede nazionale,
avente finalità fiscali e concernente tutte le attività industriali e
produttive nel loro complesso, qual'é la norma che stabilisce la nominatività
delle azioni. Né la legge impugnata trova miglior fondamento nell'art. 3 St.
speciale, che prevede una potestà di emanare norme legislative di integrazione e
di attuazione delle leggi della Repubblica. A parte il rilievo che tale
competenza legislativa non comprende l'emanazione di norme in materia di
azioni, il potere di adattamento ivi previsto non può mai risolversi
nell'emanazione di norme che siano in contrasto con quelle nazionali e
sostanzialmente sopprimano la legge di cui dovrebbero disciplinare
l'applicazione. Inoltre, secondo il ricorso, nella nominatività obbligatoria
dei titoli azionari va riconosciuta una applicazione dei principi di cui agli
artt. 47 e 53 Cost., come confermerebbe anche l'art. 17 legge 5 gennaio 1956,
n. 1.
Al ricorso resiste la
Regione della Valle d'Aosta, costituitasi con deduzioni depositate il 16
novembre 1960. In queste si osserva, preliminarmente, che le altre Regioni a
Statuto speciale hanno adottato leggi eguali alla legge in oggetto: di esse,
quella sarda e quella del Trentino-Alto Adige non sono state impugnate, mentre
il ricorso contro la legge siciliana 8 luglio 1948 era stato precedentemente
respinto dall'Alta Corte per la Regione siciliana. La Regione della Valle
d'Aosta non ha poteri inferiori a quelli attribuiti dai rispettivi Statuti alla
competenza legislativa delle altre Regioni, e comunque, nella specie, non ha
superato i limiti della propria competenza. La legge impugnata, infatti, in
quanto riguarda società che abbiano per oggetto l'esercizio di imprese
agricole, alberghiere e turistiche, o industriali e commerciali, é conforme
all'art. 2 St. speciale, che comprende nella competenza legislativa primaria
della Regione l'agricoltura e foreste e l'industria alberghiera e turismo
(lett. d e q), ed é conforme all'art. 3, che comprende, nella competenza a
emanare norme di integrazione e attuazione delle leggi della Repubblica,
l'industria e il commercio (lett. a). In quest'ultima materia, sostiene la
difesa regionale, la potestà della Regione della Valle d'Aosta é uguale a
quella delle Regioni sarda e del Trentino-Alto Adige; se così non fosse, solo
essa non disporrebbe di una potestà legislativa secondaria, e avrebbe un'autonomia
inferiore a quella delle Regioni a ordinamento normale. Ma, a parte tale
considerazione, la Regione si é mantenuta, con la legge impugnata, nel potere
di adattamento delle leggi della Repubblica, che implica un potere di limitare
e di modificare queste ultime, per adeguarle alle esigenze regionali. Né,
prosegue la difesa della Regione, esiste un vincolo costituzionale per cui con
un unico provvedimento legislativo non si possa esercitare, simultaneamente e
cumulativamente, la potestà attribuita alla Regione, in materie diverse.
Infine, si nega che la nominatività obbligatoria delle azioni, disposta dal
decreto - legge 25 ottobre 1941, n. 1148, costituisca un principio
dell'ordinamento giuridico dello Stato, ed un'applicazione degli artt. 53 e 47 Cost.,
mentre, invece, le azioni al portatore sono previste dall'art. 2355 Cod.
civile.
In via subordinata,
la Regione chiede che ove, per ipotesi, questa Corte ritenga fondata la
questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 St. speciale,
voglia limitare la dichiarazione di incostituzionalità a quella parte dell'art.
1 della legge impugnata che riguarda le imprese industriali e commerciali,
dichiarando non fondata la questione di legittimità per tutti i rimanenti
articoli della legge, in conseguenza della modifica del detto art. 1 che
risulterebbe da tale pronuncia.
L'Avvocatura generale
dello Stato il 2 ottobre 1961 ha presentato una memoria in cui, dopo aver
osservato che la mancata impugnativa di leggi analoghe alla presente non implica
l'esistenza nella Regione della contestata competenza, ribadisce che la legge
impugnata non ha fondamento né nell'art. 2 St. speciale, né nell'art. 3, che
attribuisce alla Regione una potestà più regolamentare che legislativa, e
riafferma che la Regione non può innovare alla legge della Repubblica sulla
nominatività dei titoli azionari. Alla domanda subordinatamente posta dalla
Regione, l'Avvocatura oppone che la Corte costituzionale non può sostituirsi al
legislatore, modificando la legge impugnata. La memoria conclude con
considerazioni d'ordine economico e finanziario.
La difesa della
Regione, nella memoria depositata il 4 ottobre 1961, insiste negli esposti
argomenti. Essa rileva come il decreto legge 25 ottobre 1941 corrispondeva a
esigenze del tempo di guerra, mentre nella successiva emanazione del Codice
civile il legislatore ha considerato la nominatività come un elemento del tutto
contingente nella struttura delle società per azioni, da regolare in relazione
alle circostanze. La legge impugnata, pertanto, é conforme all'art. 3 St.
speciale, perché costituisce un adattamento della legislazione generale dello
Stato, in materia di società, alle esigenze peculiari della Regione, e perché
la materia rientra nel grande settore dell'industria e commercio, attribuito da
quell'articolo alla competenza legislativa regionale di attuazione e di
integrazione. La memoria illustra, infine, brevemente, sempre in relazione al
l'art. 3 St. speciale, la domanda subordinata, proposta con le deduzioni,
affermando che la potestà legislativa, di cui in tale articolo, comprende la
materia delle società che operano nei settori in esso indicati (industria e
commercio). Conclude con considerazioni sullo sviluppo economico - sociale
della Regione.
Nell'udienza del 18
ottobre 1961 i difensori delle parti hanno illustrato le tesi svolte negli
scritti difensivi, confermando le rispettive conclusioni.
Considerato
in diritto
Nel resistere al
ricorso, la difesa della Regione, pur senza sollevare formalmente una eccezione
pregiudiziale, ha insistito sulla circostanza che altre Regioni a Statuto
speciale hanno in precedenza emanato leggi di contenuto identico a quella in
oggetto, le quali però non sono state impugnate. Il comportamento dello Stato,
che ha viceversa ritenuto di proporre il presente ricorso, viene ricondotto
dalla detta difesa alla figura dell'eccesso di potere.
A sgombrare il campo
da questo preliminare rilievo, va osservato che, a parte le differenze
esistenti nelle norme dei singoli Statuti circa la competenza legislativa delle
varie Regioni, la mancata impugnazione di leggi analoghe non influisce sulla
ammissibilità dell'attuale ricorso, né sui termini della questione proposta.
Da quanto si é
precedentemente esposto risulta come la questione che si presenta come fondamentale
nell'attuale giudizio é se la disciplina dei titoli azionari possa considerarsi
compresa nelle materie dell'agricoltura e del turismo, e dell'industria e
commercio, attribuite, con diversi limiti, alla potestà legislativa della
Regione della Valle d'Aosta dagli artt. 2 e 3 St. speciale, approvato con legge
cost. 26 febbraio 1948, n. 4.
In conformità alla
giurisprudenza di questa Corte, é innanzi tutto da escludere che a stabilire la
legittimità costituzionale della legge possa essere determinante la
considerazione del fine, che essa si é proposto, di dare incremento nella
Regione all'agricoltura, al turismo, all'industria e al commercio. Già in
precedenti sentenze si é avuto occasione di affermare che la tassativa
elencazione di materie contenuta negli Statuti pone un limite alla competenza
legislativa delle Regioni, che non consente l'emanazione di provvedimenti
legislativi fuori dell'ambito di esse, anche se preordinati al conseguimento di
finalità inerenti alle dette materie (sent. n. 124 del 1957, nn. 2 e 32 del 1960). Occorre, dunque, aver riguardo all'oggetto della legge regionale e
al contenuto delle sue norme, per rapportarli alla sfera di competenza
legislativa attribuita alla Regione nelle singole materie indicate nello
Statuto.
Nella specie,
l'oggetto della legge impugnata rientra nella disciplina delle società e della
circolazione dei titoli di credito. Essa, inoltre, contiene una
regolamentazione pubblicistica di rapporti economici, in quanto prevede
un'autorizzazione dell'autorità regionale all'emissione di azioni al portatore,
e un controllo sull'attività delle imprese, con relative sanzioni, come
l'incameramento della cauzione e la revoca dell'autorizzazione.
A giudizio di questa
Corte, tale oggetto e tale disciplina sono fuori della competenza della
Regione.
Con l'attribuire alla
Regione una competenza legislativa in materia di agricoltura, o di industria e
commercio, si é conferita ad essa una potestà di emanare norme aventi per
oggetto l'attività agricola, industriale o commerciale. La disciplina di tali
attività può comprendere l'emanazione di norme relative alla loro
organizzazione e ai rapporti in cui esse si esplicano, ma solo in quanto tale
organizzazione e tali rapporti siano propri delle dette attività, siano da esse
peculiarmente caratterizzati e si esauriscano nell'ambito di esse. Non rientra,
invece, nella potestà legislativa della Regione modificare, in relazione alle
singole attività di cui é stata affidata ad essa la disciplina, la
regolamentazione di istituti e di rapporti giuridici, che hanno
nell'ordinamento giuridico generale una loro propria, unitaria disciplina, che
trascende l'ambito delle singole materie attribuite alle Regioni e si ispira a
propri principi e a individuate esigenze generali. Se così non fosse, la
competenza legislativa delle Regioni si estenderebbe, potenzialmente, a tutto
l'ordinamento giuridico, in quanto, salvo i principi, ogni norma di esso
potrebbe essere modificata in relazione alle dette materie; e, per converso,
tutta la potestà legislativa dello Stato sarebbe limitata dalla potestà della
Regione di regolare qualunque rapporto giuridico, nel campo delle attività
attribuite alla competenza regionale, in modo diverso dalla legislazione
statale. Il che é manifestamente contrario a quella delimitazione di ben
precisate competenze che con gli Statuti si é voluto attuare.
Applicando gli
esposti criteri al caso presente, va osservato che nel nostro ordinamento la
disciplina delle società non riguarda i soggetti di questa o quella attività
economica, ma riguarda, in generale, le forme di esercizio collettivo
dell'impresa. Se, come vuole un corretto criterio ermeneutico, le formule
adoperate negli Statuti si debbono interpretare secondo il significato che
hanno nel comune linguaggio legislativo e nel vigente ordinamento giuridico, si
é portati a riconoscere che l'espressione "agricoltura" o
"industria e commercio" non può essere stata in essi adoperata in un
senso comprensivo della disciplina delle società, la quale aveva già nel Codice
civile una organica e unitaria sistemazione. Se si fosse voluto attribuire alla
Regione una competenza in questa materia, lo si sarebbe detto esplicitamente,
come in altri casi in cui la norma statutaria fa riferimento non ad una
attività, ma a determinati istituti giuridici (ad es., gli usi civici,
l'espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato,
ecc.).
Alla ragione
ermeneutica corrisponde la ragione sistematica. La disciplina delle società
forma una parte integrante fondamentale dell'ordinamento giuridico, in quanto
attiene, da una parte, alla determinazione dei soggetti dell'ordinamento e
delle loro strutture; dall'altra, all'organizzazione dell'attività produttiva.
Essa, pertanto, non può essere che unitaria, e l'intento di favorire lo
sviluppo di una attività economica, in una Regione, non può considerarsi
prevalente sull'esigenza di questa unitarietà.
Si può, pertanto,
concludere su questo punto che l'attribuzione di una potestà legislativa su
determinate attività economiche, o rami di attività economica, non implica una
competenza in materia di società, e, quindi, resta esclusa la possibilità di
modificare la relativa disciplina statale. Nella specie, lo stesso voler
fondare la legittimità costituzionale della legge su due articoli dello
Statuto, relativi a diverse forme di potestà legislativa, indica come la
materia delle società non rientra senza residui in nessuna delle materie in
quegli articoli elencate, come non rientra in alcuna di queste la possibilità
di modificare i modi di essere dei soggetti di diritto, delineati dall'ordinamento
generale. E se é vero che con unico atto legislativo la Regione può regolare
materie distintamente considerate dallo Statuto, é anche vero che in tale
esercizio contestuale di distinte competenze la Regione non può avere poteri
maggiori di quelli che non abbia in ciascuna di esse.
La violazione dei
limiti assegnati alla competenza regionale dalle citate norme dello Statuto é
resa, poi, tanto più evidente dal fatto che la legge impugnata introduce, come
si é innanzi rilevato, una particolare disciplina pubblicistica
nell'ordinamento delle società, e stabilisce apposite sanzioni, nello stesso
momento in cui, derogando al decreto legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito
nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, deroga alle sanzioni penali ivi previste.
D'altra parte, anche
se la legge in questione potesse farsi rientrare, quanto meno in parte, nella
materia dell'industria e commercio, attribuita dall'art. 3 St. speciale alla
competenza regionale - come é stato sostenuto dalla difesa della Regione anche
nella discussione orale -, essa esorbiterebbe ugualmente dai limiti statutari,
in quanto la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa di integrazione
ed attuazione delle leggi della Repubblica, non può derogare a queste ultime,
come ha fatto nella specie.
Non vale richiamarsi
in proposito all'art. 2355 Cod. civile, che prevede le azioni al portatore,
perché la disposizione contenuta in questo articolo, per l'art. 109 disp. att.,
non é attualmente vigente. E noto che sono, invece, in vigore le norme del citato
decreto legge n. 1148 del 1941. Agli effetti della competenza regionale non é
rilevante che tale decreto abbia carattere temporaneo. Quello che ha rilievo é
che, nella quiescenza dell'art. 2355 Cod. civile, la norma attualmente vigente
nell'ordinamento dello Stato esclude l'emissione di azioni al portatore, e la
Regione non può anticipare la reviviscenza di una norma che, sia pure
temporaneamente, non é efficace, per effetto di altra norma statale attualmente
in vigore.
Inoltre, non può
trascurarsi la considerazione che il decreto legge 25 ottobre I941, n. 1148,
pur non modificando norme tributarie, incide di fatto sulla loro applicazione,
producendo conseguenze di natura fiscale. Ciò é dimostrato, tra l'altro, dalla
conferma che il principio della nominatività ha avuto nella legge 5 gennaio
1956, n. 1, integrativa della legge sulla perequazione tributaria.
Ora, é un principio
dell'ordinamento speciale delle Regioni, ripetutamente affermato da questa
Corte, che l'attività legislativa di esse non può interferire nel sistema
fiscale dello Stato, creando difformità nella posizione contributiva dei
cittadini e squilibrio nel sistema tributario generale. Anche sotto questo
riflesso, quindi, la deroga alle disposizioni sulla nominatività dei titoli
azionari si presenta costituzionalmente illegittima.
Tale deroga, infine,
col legittimare nella Regione atti considerati come reati dalla legislazione
dello Stato (art. 13 del R.D.L. 25 ottobre 1941; art. 29 del R.D.L. 29 marzo
1942, n. 239), implica l'esercizio di una potestà legislativa in materia
penale, che la Regione sicuramente non ha.
Le considerazioni qui
svolte, quale che sia il giudizio che in sede di politica legislativa e
finanziaria possa darsi circa la preferibilità del sistema della nominatività o
delle azioni al portatore, mentre confermano quell'esigenza di unitarietà del
sistema legislativo, in materia di società e di titoli di credito, in cui é la
ratio dell'appartenenza di questa materia alla competenza legislativa dello
Stato, portano a negare che la legge impugnata sia stata nei limiti della
competenza legislativa attribuita alla Regione, sia dall'art. 2 che dall'art. 3
dello Statuto speciale.
Nel riconoscere, per
gli esposti motivi, l'illegittimità costituzionale della legge impugnata, resta
assorbita ogni questione relativa alla asserita conformità del sistema delta
nominatività dei titoli azionari agli artt. 53 e 47 Costituzione. Viene
ugualmente a cadere la domanda, proposta in via subordinata dalla difesa della
Regione, di limitare la dichiarazione di illegittimità costituzionale a quella
parte della legge che riguarda le società per la gestione di imprese
industriali e commerciali.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
illegittimità costituzionale della legge regionale della Valle d'Aosta 6
ottobre 1960, riguardante l'autorizzazione all'emissione di azioni al portatore
nella Regione autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli artt. 2 e 3
Statuto speciale per la Regione della Valle d'Aosta.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre
1961.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo
GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER -
Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI -
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 22 dicembre 1961.