SENTENZA
N. 56
ANNO
1964
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. GASPARE
AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE
CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO
PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI
CASSANDRO
Prof. BIAGIO
PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO
MORTATI
Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28
dicembre 1963, n. 33, recante "Associazione della Regione all'Istituto
trentino di cultura" promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 27 febbraio 1964, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo successivo ed iscritto al n.
3 del Registro ricorsi 1964.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige;
udita nell'udienza
pubblica del 3 giugno 1964 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
uditi l'avv. Giuseppe
Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per la Regione Trentino-Alto Adige.
Ritenuto
in fatto
1. - Con legge 28
dicembre 1963, n. 33, la Regione Trentino-Alto Adige autorizzò l'associazione
dell'amministrazione regionale, in qualità di socio fondatore, all'Istituto
trentino di cultura creato con legge della Provincia di Trento 29 agosto 1962,
n. 11, ed autorizzò il versamento a questo Istituto di un contributo annuo di
lire venti milioni (art. 1).
Contro questa legge
ha mosso ricorso la Provincia di Bolzano con atto depositato il 5 marzo 1964,
lamentando che essa violi gli artt. 4, 5,11, 59 e seguenti, 70 e 82 dello
Statuto Trentino-Alto Adige. La legge, infatti, non troverebbe fondamento in
alcuna delle competenze legislative della Regione, previste dagli artt. 4 e 5
dello Statuto, e nemmeno in quella relativa all'ordinamento degli enti
pararegionali, prevista dall'art. 4, n. 2, stante la specifica natura di ente
paraprovinciale dell'Istituto trentino di cultura. La legge, viceversa, si
fonderebbe sulla competenza prevista dal n. 4 dell'art. 11 dello Statuto -
"usi e costumi locali, istituzioni culturali aventi carattere
provinciale" -, cioè su una competenza primaria della Provincia che
esclude la possibilità di qualsiasi ingerenza, sia della Regione, sia dello
Stato, anche in adesione allo spirito dell'allegato IV del Trattato di pace.
La violazione degli
ora ricordati articoli dello Statuto comporterebbe la violazione delle norme
statutarie in materia finanziaria. Sarebbe principio fondamentale - desumibile
anche dall'art. 119 della Costituzione, oltre che dalle norme del titolo IV
dello Statuto -, che le entrate "proprie" attribuite agli enti
costituzionali locali devono essere destinate esclusivamente alle funzioni
dell'ente, al quale tali entrate sono assegnate, non, come nel caso, al
perseguimento di fini specifici delle Province, o addirittura particolari di
una di esse.
Ritiene la Provincia
di Bolzano che, qualora si avverta la necessità di integrare i mezzi finanziari
delle Province perché esse possano raggiungere i fini loro propri, bisogna far
ricorso all'istituto dell'assegnazione annuale da parte del Consiglio regionale
di una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito
ricavato rispettivamente dalle due Province ai sensi dell'art. 70 dello Statuto
speciale.
Infine, il fatto che
la Regione abbia destinato una somma a un ente paraprovinciale, che persegue
fini propri di una soltanto delle due Province in deroga ai principi e alle
norme degli artt. 59 e seguenti, 70 e seguenti dello Statuto, configurerebbe
una violazione del principio di parità tra i gruppi linguistici (art. 82 dello
Statuto) e del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), che si
applicherebbe anche agli enti pubblici, quando la Costituzione o la legge abbia
attribuito loro, come nel caso delle due Province della Regione Trentino-Alto
Adige, una posizione paritaria.
2. - Resiste al
ricorso la Regione che si é costituita nel presente giudizio con atto di deduzioni
depositato il 18 marzo 1964, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato.
La difesa regionale
eccepisce in primo luogo l'irricevibilità del ricorso perché proposto decorso
il termine di 30 giorni previsto dall'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
che, giusta il successivo art. 36, si applicherebbe anche ai ricorsi proposti
dalle Province contro leggi della Regione. Non si potrebbe invocare
l'applicazione del termine di 60 giorni previsti dall'art. 33 della legge 11
marzo 1953, n. 87, per i ricorsi proposti da una Regione contro le leggi di
un'altra Regione, perché il rapporto Provincia-Regione é assimilabile a quello
Regione-Stato, non già all'altro Regione-Regione.
In secondo luogo
l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità del ricorso per due motivi: 1) perché
la sua proposizione non é stata deliberata dal Consiglio provinciale (art. 5,
secondo comma, D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574) bensì dalla Giunta provinciale,
senza che risulti alcun motivo di urgenza, che, ad ogni modo, non escluderebbe
la necessità della ratifica da parte del Consiglio; 2) perché non é
ipotizzabile un invasione da parte della legge impugnata, limitata nei suoi
effetti al territorio della Provincia di Trento, della sfera di competenza
della Provincia di Bolzano, sicché questa non sarebbe legittimata al ricorso e,
comunque, sarebbe carente d'interesse.
In terzo luogo, il
ricorso sarebbe infondato, perché la legge non detta norme nella materia
indicata nell'art. 11 , n. 4, dello Statuto, ma si limita a consentire la
partecipazione ad un ente esistente o a versare ad esso un contributo annuo.
Non si potrebbe negare alla Regione (come allo Stato e ad altri enti pubblici
minori), la facoltà di aderire ad enti o società che perseguono fini di
pubblica utilità e di interesse generale; né potrebbe trascurarsi la
circostanza che l'ente al quale la Regione ha aderito persegue finalità
turistiche e sociali rientranti lato sensu nella competenza regionale
(artt. 4, nn. 12 e 17, 5, n. 2, e 6 dello Statuto T.-A. A.).
Infine non sarebbero
invocati a proposito i principi di parità linguistica e di eguaglianza perché
la Commissione legislativa regionale per le finanze, nell'approvare la legge
all'unanimità, prese atto delle dichiarazioni dell'Assessore che la Giunta
regionale intendeva non soltanto parificare ed eguagliare le partecipazioni e
gli investimenti di carattere patrimoniale della Regione nelle due Province, ma
aveva in animo di favorire le eventuali analoghe iniziative culturali della
Provincia di Bolzano.
3. - La difesa della
Provincia ha depositato il 21 maggio 1964 una memoria, nella quale respinge le
tre eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Avvocatura.
L'eccezione di
irricevibilità per tardività del ricorso non dovrebbe essere accolta perché la
fissazione del termine entro il quale deve essere proposta l'impugnazione
avviene di regola con riferimento al tipo di atto che forma oggetto
dell'impugnazione, non con riferimento al soggetto legittimato a proporla. La
diversità perciò dei due termini fissati dagli artt, 32 e 33 della legge 11
marzo 1953, n. 87, discende dal fatto che, in un caso, oggetto dell'impugnativa
é la legge statale, nell'altro la legge regionale. Da che la conseguenza che
nel caso presente, in cui impugnata é una legge regionale, il termine che deve
essere osservato é di 60, non di 30 giorni. Questa tesi troverebbe conferma
nell'art. 36 della medesima legge n. 87 del 1953 che estende alle Province quel
che é stabilito in questa materia per la Regione. Comunque, ove questo
argomento non fosse sufficiente a eliminare ogni dubbio, si dovrebbe tener
presente che, trattandosi di un termine di decadenza, si deve propendere per il
termine più lungo, di 60 giorni, che, del resto, é quello normalmente imposto,
nei casi di decadenza, laddove dovrebbe considerarsi eccezionale quello di 30.
La seconda eccezione
dovrebbe essere respinta richiamando l'art. 48, n. 7, dello Statuto, che
consente alla Giunta di adottare in caso di urgenza i provvedimenti di
competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima
seduta successiva; cosa che é accaduta, nel caso, con delibera n. 10/150 del 20
marzo 1964 del Consiglio provinciale di Bolzano.
La conclusione
sarebbe avvalorata dall'art. 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale
dispone: "la questione, previa deliberazione della Giunta regionale (o
provinciale), é proposta dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto
alla Corte costituzionale".
Nel caso si
accogliesse la contraria conclusione, si dovrebbe sollevare la questione di
costituzionalità dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574,
per violazione dell'art. 48, n. 7, dello Statuto e dell'art. 33 della legge 11
marzo 1953, n. 87, e si dovrebbe lamentare la violazione del principio
costituzionale di eguaglianza, stante che tale disposizione varrebbe solo per
il Trentino-Alto Adige, non per le altre Regioni.
La Provincia respinge
anche l'ultima eccezione di inammissibilità per carenza di interesse che
ritiene strettamente connessa con la questione di merito, perché il carattere
esclusivo della competenza ex art. il, n. 4, toglie che essa competenza possa
essere in alcun modo turbata. Si dovrebbe porre mente al carattere
specializzato delle competenze proprie della Regione, che vietano a questa di
prendere iniziative in materie che non rientrano esplicitamente nei suoi fini
istituzionali. Se si tiene conto che la legge regionale invade obiettivamente
la competenza provinciale, indipendentemente dall'utilità che la Provincia può
ricavare da una maggiore disponibilità di fondi, appare chiaro quale sia
l'interesse della Provincia ad ottenere la dichiarazione di incostituzionalità
della legge, e cioè quello di tutelare "il principio dell'intangibilità
delle competenze provinciali".
4. - Anche
l'Avvocatura ha depositato il 30 aprile 1964 una memoria nella quale, ribadite
le eccezioni pregiudiziali, sostiene l'infondatezza del ricorso - oltre che con
gli argomenti esposti nelle deduzioni e col richiamo a una lunga prassi
legislativa regionale in materia di interventi e sovvenzioni finanziarie -,
anche con riferimento a un'ulteriore finalità dell'Istituto trentino di
cultura, quella cioè di istituire una facoltà di scienze sociali; il che
confermerebbe che la Regione con la legge impugnata ha perseguito finalità sue
proprie in materia di assistenza sociale, turismo e incremento della
produzione.
5. - All'udienza del
3 giugno 1964, le difese della Regione e della Provincia hanno ribadito le loro
tesi sul merito del ricorso e insistito nelle conclusioni prese con gli atti
scritti.
Considerato
in diritto
1. - Nessuna delle
tre eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione é fondata;
tutte, anzi, sono state già respinte dalla Corte in occasione di precedenti
giudizi.
In primo luogo il
termine fissato alla Provincia per ricorrere contro la legge regionale é di 60
giorni, non già di trenta, ed esso risulta dall'interpretazione coordinata
degli artt. 33 e 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 57 del
1957).
In secondo luogo, é
vero che legittimato a proporre ricorso contro la legge regionale é il
Consiglio provinciale, come é stabilito, prima ancora che dall'art. 5, secondo
comma, del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, dall'art. 82, terzo comma, dello
Statuto per il Trentino- Alto Adige, ma é anche vero che, per l'art. 48, n. 7,
del medesimo Statuto, la Giunta provinciale, in caso di urgenza, può adottare
"provvedimenti di competenza del Consiglio", salva la ratifica da
parte di questo nella sua prima seduta successiva: ratifica che, nel caso, é
stata deliberata dal Consiglio il 20 marzo 1964 (deliberazione n. 10/150).
Di fronte a questo
chiaro disposto legislativo e alla precedente pronunzia della Corte (sentenza n. 57 del 1957), non hanno fondamento le argomentazioni
della difesa della Regione, e non fanno al proposito talune delle ragioni in
contrario addotte dalla difesa provinciale.
In terzo luogo la
Corte ha già affermato che i Consigli provinciali possono impugnare la legge
regionale non soltanto quando ricorra una violazione della sfera della
competenza legislativa provinciale, ma anche quando ricorra un caso di
violazione della Costituzione o dello Statuto, o del principio di parità tra i
gruppi linguistici, dovendosi interpretare in tal senso il sistema costruito
dall'art. 82 dello Statuto speciale in coerenza con "la particolare
struttura dell'ordinamento" della Regione Trentino-Alto Adige (cfr. sentenza n. 40 del 1960). Che poi sussista nel presente giudizio un
interesse della Provincia a ricorrere risulta, come si vedrà, dall'esame del
merito della questione.
2. - La Provincia
fonda il ricorso su due motivi. Col primo sostiene che la Regione abbia violato
lo Statuto disponendo, con la legge impugnata, in materia che non può essere
ricondotta ad alcuna di quelle ad essa assegnate, e che é , invece, di
esclusiva competenza della Provincia (art. 11, n. 4). Tale motivo non é
fondato. La legge regionale si limita, infatti, ad autorizzare
l'amministrazione regionale ad assumere la qualità di socio fondatore
dell'Istituto trentino di cultura e a corrispondere, in tale qualità, la somma
annua di lire 20 milioni, non già a regolare o in altra maniera a interferire
nella materia degli "usi e costumi locali e istituzioni culturali (. . .)
aventi carattere provinciale" (art. 11, n. 4), sostituendosi alla
Provincia o concorrendo con questa nell'esercizio di una competenza propriamente
provinciale.
Non ha bisogno di
confutazione la tesi, adombrata dalla difesa della Provincia, giusta la quale
il caso in esame configurerebbe una violazione indiretta delle competenze
provinciali o del "principio della intangibilità" di codeste
competenze, tanto é evidente che una siffatta violazione non può aver luogo in
conseguenza dell'erogazione di un contributo finanziario della Regione in
favore di una iniziativa della Provincia, iniziativa che resta intatta nella
disponibilità della Provincia medesima.
3. - Fondato,
viceversa, é il secondo motivo del ricorso.
In effetti la
Regione, essendo un ente con fini predeterminati e inderogabilmente fissati
dalla legge, non può destinare i fondi che lo Statuto le assegna, se non per il
perseguimento di quei fini che sono ad essa propri. La stessa difesa della
Regione sembra accettare questa tesi, quando afferma che le finalità
dell'Istituto trentino di cultura possono essere ricondotte alle materie di
competenza regionale, ma la dimostrazione che essa tenta di dare di questa tesi
non é persuasiva. Come si ricava dall'art. 1 dello statuto dell'Istituto
allegato alla legge provinciale 29 agosto 1962, n. 11, i fini di questo
Istituto si riassumono nel proposito "di promuovere e favorire nell'ambito
della Provincia, lo sviluppo di ogni possibile iniziativa e attività di studio
e di cultura con speciale riguardo alle tradizioni ed esigenze locali".
Non si può dire veramente che i fini così assegnati all'Istituto possono essere
ricondotti alle finalità turistiche e sociali della Regione quali risultano
dagli artt. 4, n. 12 (assistenza sanitaria ed ospedaliera), n. 17 (turismo e
industrie alberghiere); 5, n. 2 (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
e 6 (facoltà della Regione di istituire o agevolare l'istituzione di appositi
istituti autonomi nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni
sociali).
Vero é che gli
interessi regionali non sono soltanto quelli puntualmente rilevabili dalle
competenze che lo Statuto attribuisce alla Regione, ed é anche vero che può
essere configurato un interesse generale proprio della Regione che questa può e
deve tutelare; ma é di tutta evidenza che, nel caso in esame, il carattere
tutto provinciale dell'interesse perseguito dall'Istituto non consente di individuare
un interesse regionale con esso coincidente e di giustificare, in conseguenza,
la destinazione di fondi regionali per il suo perseguimento.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni
pregiudiziali sollevate dalla difesa della Regione;
dichiara
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige 28
dicembre 1963, n. 33, intitolata "Associazione della Regione all'Istituto
trentino di cultura", in riferimento agli artt. 4, 5 e 11 dello Statuto
per il Trentino-Alto Adige (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5).
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno
1964.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni
CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA
- Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI – Giuseppe VERZì -
Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco
Paolo BONIFACIO.
Depositata in Cancelleria
il 23 giugno 1964.