SENTENZA N. 179
ANNO
1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo
Italiano
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi per conflitti di attribuzioni,
promossi con ricorsi della Presidenza del Consiglio dei ministri contro
Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia e della Regione Lazio;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Uditi l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato l'8 maggio 1986 (reg. confl.
n. 23 del 1986)
Detta dichiarazione, oltre ad un'enunciazione di principio sulla pace in Europa e nel Mediterraneo, concerneva diverse attività, che le parti ritenevano opportuno coordinare, in materia di industria, commercio, traffico marittimo ed aereo, turismo, cultura, scienza, sanità, radiotelecomunicazioni.
Riteneva la ricorrente che tale atto configurasse una iniziativa della Regione in materia di rapporti internazionali, riservata alla competenza esclusiva agli organi dello Stato, come risultava non solo dagli artt. 1, 5, 80, 87, 115 e 117 Cost., bensì anche dall'art. 4 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616: quest'ultimo infatti attribuiva allo Stato le funzioni amministrative attinenti ai rapporti internazionali (primo comma), e permetteva alle regioni di svolgere all'estero soltanto "attività promozionali" relative alle materie di loro competenza, alla duplice condizione che vi fosse una previa intesa col Governo e che fosse rispettato l'indirizzo ed il coordinamento statale (secondo comma).
Per di più, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 1980 escludeva che le regioni potessero stipulare con rappresentanti di altri paesi accordi, intese o altri atti formali, idonei ad assumere impegni o ad esprimere valutazioni politiche.
Pertanto la ricorrente chiedeva che
2. - Analoga impugnativa (reg. confl. n. 32 del
1986)
Detto accordo - che il Presidente della regione affermava, senza documentazione, essere stato autorizzato in via informale dalla Giunta e comunque subordinato alle "determinazioni" del Ministero degli affari esteri - conteneva una serie di impegni in materia culturale, commerciale, scientifica e tecnologica, con una clausola di durata e la previsione di una missione in Cina di una delegazione della Regione.
3. - Altra impugnativa (reg. confl. n. 37 del
1986)
4. - Infine
La ricorrente aggiungeva di aver consentito a che una delegazione regionale approfondisse e definisse un progetto relativo ad interventi in materia di sviluppo agro-forestale. Da informative dell'Ambasciata e dall'acquisizione (avvenuta il 31 luglio 1986) di copia integrale degli atti, prima conosciuti solo nei limiti di una menzione contenuta in una nota del 14 aprile 1986, essa aveva però appreso che i medesimi potevano comportare l'assunzione di impegni sul piano internazionale.
5. - Si costituiva
La resistente eccepiva ancora che un atto sottoscritto dal solo Presidente del Consiglio non poteva considerarsi come manifestazione di volontà della Regione, esprimibile solo dagli organi competenti: il ricorso doveva perciò considerarsi inammissibile perché privo di oggetto.
Nel merito
6. - Si costituiva anche
Essa sosteneva preliminarmente che il detto termine doveva farsi decorrere non dalla notificazione del ricorso bensì dalla costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta il 3 settembre 1986, e richiamava in proposito l'ordinanza di questa Corte n. 109 del 1975.
Nel merito la resistente sosteneva l'infondatezza del ricorso, trattandosi di attività regionali "promozionali", permesse dal citato art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977.
Questi argomenti venivano ulteriormente svolti dalla Regione in una memoria presentata in prossimità dell'udienza.
Considerato in diritto
1. - I quattro conflitti di attribuzioni indicati in epigrafe propongono alla Corte la medesima questione, deducendosi dallo Stato ricorrente che il c.d. "potere estero" é riservato al Governo in via esclusiva, senza che, sia pure limitatamente alle materie di competenza delle regioni, possa essere riconosciuto anche a queste ultime. In conseguenza di tale identità dell'oggetto, tutti i giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Delle quattro Regioni convenute (Puglia, Marche Lombardia, Lazio) si sono costituite soltanto la prima e l'ultima.
Ma la costituzione della Regione Lazio risulta inammissibile per essere
avvenuta oltre il termine di venti giorni, stabilito dall'art. 27, terzo comma,
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16
marzo 1966, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 successivo: tale
termine, che come tutti quelli afferenti al processo costituzionale ha
carattere perentorio, decorre dalla notificazione del ricorso (avvenuta nella
specie il 14 agosto 1986) e perciò era scaduto al momento in cui é avvenuta la
costituzione (23 settembre 1986). La contraria pretesa della Regione, secondo
cui il termine di costituzione del resistente decorrerebbe dalla scadenza di quello previsto per il deposito del ricorso, urta contro il
chiaro, inequivocabile disposto della norma indicata, mentre fuor di proposito
risulta il richiamo alla decisione n. 109 del 7 maggio
1975, che ha ben altro oggetto e nella quale
3. - La su indicata tardività della
costituzione non impedisce però alla Corte di rilevare d'ufficio
l'inammissibilità del ricorso concernente i protocolli siglati il 26 maggio
1984 e il 22 luglio 1985, chiaramente e inequivocabilmente indicati (oltre che
nella precedente corrispondenza) nella nota del 14 aprile 1986, con cui
Il ricorso é invece ammissibile, contrariamente a quanto eccepisce
4. - Pacificamente ammissibili sono pure i ricorsi contro le Regioni Marche e Lombardia.
E ad analoga conclusione si deve pervenire in ordine al ricorso contro
Né regge l'altra eccezione, con cui si deduce la giuridica inesistenza
dell'impugnata "Dichiarazione di intenti" perché posta in essere dal
Presidente del Consiglio regionale anziché dal Presidente della Giunta, a cui
spetta la rappresentanza della Regione a norma dell'art. 51 dello Statuto. A
parte invero ogni altro rilievo che pure potrebbe formularsi in ordine alla
qualificazione e agli effetti del vizio dedotto, é preliminare ed assorbente
l'evidente inesattezza della premessa.
5. - Ciò posto,
Il carattere unitario e indivisibile della Repubblica condiziona e subordina le autonomie locali (art. 5 Cost.), nelle quali perciò non può essere compresa la potestà di decidere sulla instaurazione e gestione dei rapporti internazionali; ciò é anche ribadito espressamente dal primo comma dell'art. 4 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale dispone testualmente: "Lo Stato... esercita le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali...".
Questi ultimi rientrano pertanto nella competenza dello Stato, in quanto attengono all'attività politica, economica, sociale e culturale del Paese nei confronti degli altri Stati: essi trovano la loro origine in patti stipulati da soggetti di diritto internazionale, con l'assunzione di impegni dei quali risponde lo Stato.
Né al riguardo può riconoscersi alcun rilievo alla maggiore o minore importanza dei singoli accordi, i quali, anche se di modesta portata, potrebbero in ipotesi pur sempre incidere sulla politica estera, per sua natura non suscettibile di frazionamenti e di una pluralità di titolari.
6. - Il vigente sistema costituzionale ammette peraltro esplicitamente, come ora si é accennato, che il legislatore ordinario possa introdurre deroghe alla regola fondamentale ora enunciata: deroghe che, come tali, sono di stretta interpretazione, e non possono perciò essere estese al di là dei casi espressamente previsti.
A tale possibilità si collega anzitutto l'art. 4, secondo comma, del cit. d.P.R. n. 616 del 1977, secondo cui le regioni possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza, previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento emanati da quest'ultimo.
La categoria delle attività promozionali, secondo un orientamento
assolutamente prevalente, comprende ogni comportamento legato da un rigoroso
nesso strumentale con le materie di competenza regionale, ossia qualsiasi
comportamento diretto, in tali settori, allo sviluppo economico, sociale e
culturale nel territorio dell'ente locale. L'ambito così rigorosamente
delimitato della potestà regionale, la necessaria preventiva intesa con il
Governo e la obbligatoria conformità agli indirizzi ed agli atti di
coordinamento degli organi centrali garantiscono l'indispensabile aderenza
degli atti "promozionali" alla politica estera perseguita dallo
Stato. E va peraltro aggiunto che tali atti non possono comunque concernere le
materie contemplate dall'art. 80 Cost., che
salvaguarda le funzioni del Parlamento. Alla ricordata possibilità offerta dal
sistema costituzionale va pure ricondotta la recente disposizione risultante
dal combinato disposto degli artt. 3 e
Nei casi anzidetti si ha sempre la responsabilità dello Stato, il quale risponde degli impegni assunti anche se l'ordinamento interno eccezionalmente consente l'iniziativa di enti minori.
7. - Oltre alle fattispecie indicate nei paragrafi precedenti e concernenti accordi in senso proprio, é dato riscontrare nell'ambito della realtà internazionale, come ha notato autorevole dottrina e come emerge dalla concreta esperienza, alcune attività di vario contenuto, congiuntamente compiute dalle regioni e da altri (di norma, omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi diretti ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte. La varietà della materia non consente una precisa classificazione, come peraltro si verifica per i trattati propriamente detti, ma si può rilevare trattarsi di attività non collegate con situazioni concernenti l'intero territorio nazionale e perciò rimesse all'iniziativa degli enti locali. Attraverso gli atti ora nominati le regioni, interessate alla realizzazione degli scopi connessi alle materie loro devolute, non pongono in essere veri accordi né assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato, ma si limitano, come sopra si é accennato, a prevedere lo scambio di informazioni utili ovvero l'approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, oppure, ancora, ad enunciare analoghi intenti ed aspirazioni, proponendosi di favorirne unilateralmente la realizzazione mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali.
Si tratta, evidentemente, di attività non suscettibili di essere
ricondotte nell'ambito dei rapporti internazionali sopra indicati, poiché il
loro contenuto non può assolutamente incidere sulla politica estera dello Stato
né, come s'é detto, può far sorgere responsabilità di qualsiasi genere a carico
del medesimo. Perciò ritiene
8. - Dalle caratteristiche di tali attività discende quale conseguenza necessaria che, se pur non espressamente prescritto, deve ritenersi sempre indispensabile il previo assenso del Governo, in modo che lo Stato possa controllare la loro conformità agli indirizzi di politica internazionale, e resti così escluso il pericolo di un pregiudizio agli interessi del Paese. Perciò le regioni, prima di avviare i contatti con organismi esteri, sono tenute a darne tempestiva notizia al Governo, il quale ha il potere di porre un divieto quando ritenga che essi mal si concilino con l'indirizzo politico generale. Intuitivamente é necessario che le regioni, nel richiedere l'assenso, espongano adeguatamente il contenuto dell'atto che si propongono di compiere, in modo che questo possa essere sottoposto ad un'effettiva e approfondita valutazione. Inoltre, dopo il compimento, l'atto regionale é soggetto alle regole generali in materia di controlli.
9. - Non va taciuto come la presente decisione sia sostanzialmente conforme all'orientamento già accolto dallo Stato, il quale, sempre sensibile nel difendere la propria competenza nei confronti delle regioni, dopo una iniziale resistenza ha notevolmente ceduto, in subiecta materia, alle pretese locali. In particolare, oltre alla circolare della Presidenza del Consiglio 3 febbraio 1983, va ricordata la nota 16 febbraio 1984, indirizzata dallo stesso Ufficio ai Commissari governativi regionali e al Ministero degli affari esteri, nella quale espressamente si consentono le attività su indicate, previa "notizia" alla Presidenza medesima. Di conseguenza l'attuale pronuncia della Corte viene in definitiva e sostanzialmente a convalidare una prassi già invalsa, valutata favorevolmente anche in qualche decisione della giurisdizione amministrativa.
La soluzione qui accolta, in parte positiva, si estende naturalmente anche alle regioni differenziate, se nulla é disposto in proposito dai relativi statuti, per effetto del noto principio secondo cui a queste ultime non può essere riservato un trattamento deteriore rispetto alle prime.
10. - In base a quanto sin qui detto risulta non plausibile, né coerente con il ricordato orientamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, la linea seguita nei quattro conflitti in esame dall'Avvocatura erariale, la quale ha fondato le sue deduzioni esclusivamente sulla riserva allo Stato del "potere estero", concepita come assoluta e illimitata e quindi senza che residui alcun margine per le regioni.
Seguendo invece la distinzione sopra posta, é necessario esaminare ogni ricorso secondo le caratteristiche proprie delle singole fattispecie, onde debbono ritenersi non fondate le due impugnative contro le Regioni Puglia e Lazio, mentre vanno accolte quelle proposte contro le Regioni Marche e Lombardia.
Invero, le Regioni Lazio e Puglia hanno dato tempestivo avviso
all'autorità centrale, che ha prestato il proprio assenso alle attività di cui
si trattava; le quali in effetti, pur con i loro contorni variamente modulati,
non fuoriescono dalla categoria sopra denominata di "attività di mero
rilievo internazionale". E infatti per quanto riguarda
Le Marche e
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara che spetta allo Stato il potere relativo alla determinazione
della politica estera (c.d. "potere estero") e di conseguenza
annulla: a) l'"Accordo per intenti" stipulato ad Ancona il 16 aprile
1986 dal Presidente della Regione Marche e dal Rappresentante del Dipartimento
brevetti della Provincia di Shandong (Repubblica
popolare di Cina); b) l'"Accordo di collaborazione sanitaria"
sottoscritto il 5 gennaio
2) dichiara che spetta alle regioni il potere di porre in essere atti di
mero rilievo internazionale e che di conseguenza: a) rientra nelle attribuzioni
della Regione Puglia la "Dichiarazione di intenti" sottoscritta il 27
gennaio 1986 dal Presidente del Consiglio regionale, insieme al Presidente
della Repubblica socialista del Montenegro (Jugoslavia); b) rientra nelle
attribuzioni della Regione Lazio il protocollo sottoscritto il 3 e 4 giugno
1986 dall'Assessore regionale all'agricoltura, insieme al Governatore dello
Stato di Sonora (Messico); 3) dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e diretto contro il protocollo
sottoscritto ad Hermosillo tra
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 20 maggio 1987.
Il Presidente:
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 22 maggio 1987.
Il direttore di cancelleria: VITALE