SENTENZA N. 239
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della
Regione Calabria 30 agosto 1973, n. 14 (Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del piano urbanistico
regionale), degli artt. 1 e 3
(recte: 2)
cpv. della legge della Regione Calabria 28 maggio 1975, n. 18 (Proroga, con
modifiche e integrazioni, della legge regionale n. 14 del 1973) e degli artt. 1 e 5 della legge della Regione Campania 13 maggio
1974, n. 17 (Misure temporanee di tutela urbanistica in
attesa dell'approvazione dei piani regolatori generali dei comuni costieri e
del piano regionale di assetto urbanistico territoriale), promossi con le
ordinanze emesse il 7 aprile 1976 dal Pretore di Belvedere Marittimo, il 27
febbraio 1976 dal Pretore di Scalea, il 24 aprile 1976 dal Pretore di Pisciotta, il 19 gennaio e il 22 aprile 1977 dal pretore di
Scalea e il 23 novembre 1977 dal Tribunale di Paola (quattro ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 420, 421 e 615 del
registro ordinanze 1976, ai nn. 97
e 416 del registro ordinanze 1977 ed ai nn.
170, 171, 172 e 173 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 177,
184 e 300 del 1976, nn. 107 e 299 del 1977 e
n. 164 del 1978.
Visti gli atti di intervento della Regione
Calabria e della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1982
il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Sabato Lelio,
imputato del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge 6 agosto 1967 n. 765 in relazione agli artt. 1 e seguenti della legge della regione Calabria 30 agosto
1973 n. 14, per avere iniziato con licenza edilizia i lavori di sopraelevazione
di un edificio a meno di centocinquanta metri dal demanio marittimo, nel
territorio del comune di Belvedere Marittimo (comune non provvisto di piano
regolatore generale), il pretore della medesima città, con ordinanza del 7
aprile 1976 (in G. U. n. 184 del 14 luglio 1976),
sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
1 e 3 della legge regionale citata.
Il pretore osservava anzitutto che il legislatore regionale, vietando nei
comuni sprovvisti di piano regolatore generale l'edificazione nell'interno del
demanio marittimo ed entro una zona di centocinquanta metri dallo stesso, o dal
ciglio dei terreni sul mare, aveva inteso dettare norme a "protezione
delle coste", così valicando i limiti di materia di cui all'art. 117 della
Costituzione: infatti la protezione delle coste rientrava
nella tutela del paesaggio (art. 9 Cost.), riservata alla legislazione statale,
e non nella materia urbanistica, concernente soltanto l'assetto e l'incremento
edilizio dei centri abitati.
Il giudice a quo osservava
inoltre che l'art. 3 della detta legge, stabilendo, per le violazioni della
medesima, l'applicazione delle "norme previste dalla legislazione
urbanistica nazionale", aveva configurato un nuovo reato, il cui precetto era contenuto nel divieto di edificazione di cui al
citato art. 1 e la cui sanzione era indicata nell'art. 13 lett. b della legge
n. 765 del 1967. Ma ciò sembrava al pretore porsi in contrasto con la riserva
di legge statale in materia penale, stabilita dall'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, nonché con l'art. 3 della Costituzione
stessa, data la connessione tra principio di eguaglianza ed unità
dell'ordinamento penale. Né il richiamo a sanzioni
previste in leggi statali escludeva la violazione della riserva, stante la
novità della fattispecie di reato configurata dal legislatore regionale.
La regione Calabria interveniva in data 18 settembre 1976, ossia oltre il
termine di cui all'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87 modificato dall'art. 3 delle
Norme integrative del 16 marzo 1956, sostenendo potersi applicare nel giudizio
costituzionale la legge 7 ottobre 1969 n. 742 sulla sospensione dei termini
processuali per ferie.
2. - Gli artt. 1 e 3 della legge regionale
citata venivano denunciati, sempre in riferimento agli
artt. 3 e 25 Cost. e con argomenti
analoghi a quelli del pretore di Belvedere Marittimo, dal pretore di Scalea con
ordinanze del 27 febbraio 1976 e del 19 gennaio 1977 (in G. U. n. 177 del 7 luglio 1976 e n. 107 del 20 aprile 1977),
emesse nei procedimenti penali a carico di Sollazzo Felice ed altro, imputati
del reato previsto dall'art. 13 della legge n. 765 del 1967 per avere iniziato
con licenza edilizia una costruzione a meno di centocinquanta metri dal demanio
marittimo, ed a carico di Oliva Teresa, soggetta alla stessa imputazione (il
fatto era stato commesso però senza il previo conseguimento della licenza
edilizia).
La regione interveniva oltre il suddetto termine di legge in relazione alla prima ordinanza e, quanto alla seconda,
negava che le norme denunciate configurassero un nuovo tipo di reato, in quanto
il richiamo alle sanzioni previste nelle leggi statali era puramente
pleonastico, riguardando comportamenti già punibili ai sensi di queste stesse
leggi.
3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di
Trama Sofia, imputata del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge n. 765
del 1967 per avere iniziato, nel comune di Pisciotta,
la costruzione di un edificio a distanza inferiore a cinquecento metri dal
mare, il pretore della medesima città, con ordinanza del 24 aprile 1976 (in G.
U. n. 300 del 10 novembre 1976), sollevava questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge regionale campana 13 maggio 1974 n. 17, il primo vietante
le costruzioni nei cinquecento metri di fascia costiera e il secondo
richiamante, per il caso di violazione, "le sanzioni di cui all'art. 32,
terzo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 ed all'art. 13 della legge 6
agosto 1967 n. 765".
Sembrava al pretore che questo richiamo ponesse
le norme denunciate in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
per le stesse ragioni addotte dal pretore di Scalea.
La regione Campania interveniva chiedendo dichiararsi l'infondatezza
della questione.
4. - Con ordinanza del 22 aprile 1977 (in G. U. n.
299 del 2 novembre 1977), emessa nel procedimento penale a carico di Bello
Giuseppe ed altro, imputati del reato di cui all'art. 13 lett. b della legge n.
765 del 1967 per avere eseguito nel comune di Praia a Mare una costruzione con
licenza edilizia decaduta, il pretore di Scalea sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2
della già citata legge regionale calabra n. 14 del 1973.
Il pretore rilevava preliminarmente che il citato art.
1 vietava l'edificazione in determinate zone dei comuni non provvisti di piano
regolatore generale; che l'art. 2 stabiliva la decadenza delle licenze edilizie
già rilasciate per le dette zone, oltre i termini stabiliti dallo stesso
articolo e poi prorogati dall'art. 4 della successiva legge regionale 28 maggio
1975 n. 18; che, nella specie, agli imputati era addebitato di avere iniziato
la costruzione oltre i detti termini.
Ciò premesso, il pretore dubitava che l'art. 1 della legge n. 14 del 1973
contrastasse con l'art. 3 Cost.,
non sembrandogli giustificabile l'esclusione dal divieto di edificazione dei
comuni provvisti di piano regolatore generale e non anche dei comuni provvisti
di programma di fabbricazione, stante l'efficacia sostanzialmente equivalente
di questi due strumenti urbanistici in materia di previsioni di inedificabilità.
Sembrava ancora al pretore che gli artt. 1 e 2
citati contrastassero con principi generali espressi nella materia urbanistica
dalla legislazione statale, e quindi con l'art. 117 Cost., e precisamente: a) col principio secondo cui le licenze
edilizie possono decadere soltanto per effetto di "nuove previsioni"
urbanistiche (art. 10 della legge n. 765 del 1967), e b) col principio secondo
cui le misure di salvaguardia possono essere stabilite dalla legge solo a
tutela di piani regolatori già adottati, mentre il divieto in questione era
dettato in vista dell'approvazione di un piano regolatore non ancora adottato.
La regione interveniva, negando la fondatezza delle questioni sia perché
tra le "nuove previsioni" urbanistiche andavano compresi i divieti
legislativi di edificazione, sia per la non parificabilità dell'efficacia dei piani regolatori generali
ai programmi di fabbricazione.
5. - Con quattro ordinanze di identico contenuto
emesse in data 23 novembre 1977 (in G. U. n. 164 del
14 giugno 1978) nei procedimenti penali a carico di Leta Libero ed altri,
imputati del reato di cui all'art. 13 della legge n. 765 del 1967 per avere
eseguito nel comune di Fuscaldo costruzioni a meno di
centocinquanta metri dal demanio marittimo, il tribunale di Paola sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1
e 3 della legge regionale calabra n. 14 del 1973 nonché
degli artt. 1 e 3 (recte: 2),
capoverso, della legge regionale calabra n. 18 del 1975.
Il tribunale dubitava che le dette norme contrastassero con diversi
principi generali della legislazione statale in materia urbanistica, e quindi
con l'art. 117 Cost., e in
particolare: a) con il principio secondo cui l'inedificabilità
può essere sottoposta "a particolari condizioni e limitazioni", ma
non esclusa in intere zone; b) col principio di temporaneità dei vincoli di inedificabilità, poiché la temporaneità del divieto imposto
nelle norme denunciate non escludeva la prorogabilità di esso. Sembrava inoltre
al tribunale che le dette norme contrastassero con gli
artt. 3 e 25 Cost., per le ragioni esposte dai pretori di Belvedere Marittimo
e di Scalea.
Considerato in diritto
1. - Le nove ordinanze in epigrafe sottopongono alla
Corte questioni identiche o connesse, concernenti due leggi regionali
(l. 30 agosto 1973 n. 14 della regione Calabria, prorogata e modificata con l.
28 maggio 1975 n. 18 nonché la l. 13 maggio 1974 n. 17 della regione Campania),
che hanno lo stesso oggetto; i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti
per essere decisi con unica sentenza.
2. - Va anzitutto rilevato che la regione Calabria é intervenuta nei
giudizi concernenti le ordinanze di rimessione nn. 420
e 421 oltre il termine di cui all'art. 25 l. 11 marzo 1953 n. 87, modificato
dall'art. 3 delle Norme integrative del 16 marzo 1956. Sostiene al
riguardo la regione che l'intervento va considerato
tempestivo, risultando applicabile la l. 7 ottobre 1969 n. 742, la quale
prevede la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. In
contrario si deve osservare che la sospensione concerne, secondo la testuale
disposizione dell'art. 1 della citata legge, i termini relativi soltanto
"alle giurisdizioni ordinarie e amministrative", sicché, come già
questa Corte ha ritenuto (cfr. sent.
28 marzo 1973 n. 30 e 19 giugno 1974 n.
174), ne rimane escluso il processo costituzionale.
3. - Delle proposte questioni va per ragioni
logiche esaminata per prima quella sollevata dal pretore di Belvedere
Marittimo, il quale ha impugnato l'art. 1 della citata legge della regione
Calabria, secondo cui "fino all'approvazione del piano urbanistico
regionale, é vietato di eseguire, nel territorio dei comuni non provvisti di
piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e
entro una zona di centocinquanta metri (elevati a duecento dall'art. 2 della
citata legge n. 18 del 1975) dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni sul
mare".
L'ordinanza di rimessione muove dal rilievo che
l'urbanistica concernerebbe esclusivamente l'assetto e l'incremento edilizio
dei centri abitati, sicché non comprenderebbe anche quelle zone del territorio
comunale, come quella considerata dalla legge impugnata, che non rientrano
negli aggregati urbani. L'impugnata disposizione non riguarderebbe quindi la
detta materia, attribuita dall'art. 117 Cost. alla potestà legislativa
regionale, ma concernerebbe la tutela del paesaggio riservata dall'art. 9 Cost.
alla competenza statale.
4. - La questione non é fondata.
Già secondo la l. 17 agosto 1942 n. 1150 la
nozione di urbanistica comprendeva non solo l'assetto e l'incremento edilizio
dei centri abitati ma anche "lo sviluppo urbanistico in genere nel
territorio dello Stato" (art. 1). Il successivo sviluppo della
legislazione in subiecta materia (cfr., ad esempio, la l. 6 agosto 1967 n. 765 nonché la l. 19
novembre 1968 n. 1187) é tutto orientato verso tale ampia concezione, nel
senso, cioé, che l'istituto comprende l'intero
territorio senza limitazioni di sorta. Il che ha trovato ampia e precisa
conferma nel d.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 (emanato, in attuazione della delega di cui all'art. 1 l. 22
luglio 1975 n. 382, per l'attuazione dell'ordinamento regionale), il quale
all'art. 80 ridefinisce l'urbanistica come "la disciplina dell'uso del
territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali
riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo nonché la
protezione dell'ambiente".
Conseguentemente ogni dubbio, se pure poteva
giustificarsi per il passato (cfr. in proposito la sent. di questa Corte 24 luglio 1972 n. 141), non ha ormai
ragion d'essere, e si deve quindi ritenere che l'urbanistica comprende tutto
ciò che concerne l'uso dell'intero territorio (e non solo degli aggregati
urbani) ai fini della localizzazione e tipizzazione degli insediamenti di ogni
genere con le relative infrastrutture.
Naturalmente la competenza regionale può subire restrizioni, come
certamente si verifica per le opere pubbliche di
interesse nazionale, rispetto alle quali é legittimo l'intervento statale (cfr., per le relative funzioni amministrative, l'art. 81
del cit. d.P.R. n. 616 del
1977), ma, sotto il profilo che qui interessa, non può consentirsi alla
limitazione indicata nell'ordinanza di rimessione.
5. - Rilevato che nulla si oppone in linea di principio a ritenere che la
disposizione impugnata si riferisca alla materia urbanistica, occorre esaminare
se essa concerna effettivamente tale materia ovvero, come ritiene il pretore, sia diretta alla tutela del paesaggio.
Al riguardo va premesso che, secondo qualche opinione dottrinale, la
tutela del paesaggio apparterrebbe alla competenza statale e regionale secondo
la consueta ripartizione: allo Stato i principi e l'indirizzo, alla regione la
legislazione di dettaglio e l'attività amministrativa. Ma
tale tesi - in base alla quale nella presente causa diverrebbe intuitivamente
irrilevante la su indicata distinzione perché la normativa de qua, avendo i
caratteri di una legislazione di dettaglio, rientrerebbe pur sempre nella
potestà regionale - non può essere condivisa. Vi si oppone la disposizione del
secondo comma dell'art. 9 Costituzione, secondo cui la tutela del paesaggio é
compito della Repubblica e quindi in prima linea dello Stato, disposizione
correttamente intesa ed applicata dal ricordato d.P.R. n. 616 del 1977, il quale
all'art. 82 ha delegato (in base all'art. 118, secondo comma, Cost.) e non
trasferito alle regioni (come, invece, ha fatto per le materie previste
dall'art. 117 della Costituzione stessa) le funzioni amministrative in materia.
Né in senso contrario potrebbe invocarsi il disposto del ricordato art.
80 d.P.R. n. 616 del 1977,
il quale completa la definizione dell'urbanistica, aggiungendo la previsione
della "protezione dell'ambiente".
Questa, intesa in senso lato, comprende, com'è comunemente ammesso, oltre
la protezione ambientale collegata all'assetto urbanistico del territorio,
anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché
la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento. Ma nel cit. art. 80 la formula legislativa é usata in senso
restrittivo e riferita soltanto al profilo urbanistico, come risulta
evidente dalla collocazione della disposizione, la quale é posta a
completamento della nozione di urbanistica, mentre il cit. d.P.R.
si occupa dell'ambiente inteso in senso diverso in
altre e ben distinte disposizioni (cfr., tra l'altro,
art. 82 cit. e Capo VIII del Titolo V).
6. - Ciò posto, osserva la Corte che intuitivamente la medesima zona di
territorio può formare oggetto di provvedimenti normativi relativi al paesaggio
ovvero concernenti l'urbanistica, provvedimenti i quali, come si é detto, sono
attribuiti alla diversa competenza statale o regionale. Da ciò la necessità di
un criterio discretivo, il quale non può essere altro che quello fornito dal
contenuto e dallo scopo dell'atto (normativo), i quali
qualificano l'atto stesso e ne determinano l'appartenenza all'una ovvero
all'altra materia. In base a tale criterio, rileva la
Corte come sia evidente che il provvedimento de quo non concerna la protezione
di un valore estetico -culturale relativo alle bellezze paesistiche, nel che si
sostanzia la nozione di paesaggio accolta dalla Costituzione; questa nell'art.
9, secondo comma, accomuna la tutela del paesaggio a quella del patrimonio
storico ed artistico e detta il suo precetto, come già ha rilevato parte della
dottrina, ai fini di proteggere e migliorare i beni (culturali) suddetti e
contribuire così all'elevazione intellettuale della collettività.
L'estraneità della norma regionale alla materia concernente il paesaggio risulta anche dalla considerazione che la disposizione non é
collegata con strumenti paesistici di alcun genere in atto o futuri e ciò non
si sarebbe certo potuto verificare se il provvedimento avesse avuto per
finalità la tutela a cui é diretto il cit. art. 9, secondo
comma, della Costituzione.
Per converso, la legge de qua fa riferimento agli strumenti tipici della
disciplina urbanistica e si inserisce appunto in tale
prospettiva: così essa dispone che la sua disciplina ha carattere provvisorio
"fino all'approvazione del piano urbanistico regionale" che dovrà
prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone; dispone ancora che
la legge si applica ai comuni non provvisti di piano regolatore generale e cioè
a quei comuni per cui non si é provveduto alla localizzazione e tipizzazione
delle costruzioni sull'intero territorio comunale; stabilisce, infine, che il
divieto da essa temporaneamente posto concerne tutte le opere per cui era
richiesta la licenza edilizia (la legge regionale, come si é detto, é del 1973
e quindi anteriore alla legge 28 gennaio 1977 n. 10).
D'altro canto, la normativa impugnata é chiaramente ispirata alla duplice
finalità di assicurare ai cittadini il più ampio godimento di una res communis
(stabilimenti, parcheggi, ecc.) e di evitare i pericoli conseguenti alla
corrosione del suolo antistante al mare, per cui sono
necessari adeguati spazi per le opere di difesa (cfr.
la legge 14 luglio 1907 n. 542).
Il che inequivocabilmente conferma come l'oggetto e lo
scopo dell'impugnata normativa sia la disciplina urbanistica e quindi una
materia che la regione ha legittimamente regolato.
7. - Tutte le ordinanze di rimessione relative alla legge della regione Calabria (ad eccezione di
quella n. 416, del 1977, concernente il comune di Praia a Mare) ritengono che
l'art. 3 della stessa legge avrebbe introdotto una nuova fattispecie criminosa
e perciò contrasterebbe con la riserva assoluta di legge prevista dal secondo
comma dell'art. 25 Costituzione ed anche con il principio di eguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione, data la diversità di trattamento da regione a
regione, che sotto il profilo penale deriverebbe dallo stesso comportamento.
La questione non é fondata.
La normativa de qua, dopo avere posto il ricordato divieto, testualmente
dispone che "per le violazioni si applicano le norme previste nella
legislazione urbanistica nazionale". Correttamente intesa, tale
disposizione sta a significare che le costruzioni
eseguite in violazione del divieto, in quanto effettuate senza il provvedimento
abilitante dell'autorità (o, in quanto possibile, in difformità dal medesimo)
ricadono, per la parte penale, sotto la previsione dell'art. 13 legge 6 agosto
1967 n. 765. Così interpretata - e non si vede quale altro significato sia
possibile - alla disposizione predetta non può essere riconosciuta la funzione
indicata nella ordinanza di rimessione;
essa, invece, risulta inutile perché le sanzioni comminate dal cit. art. 13 si
dovrebbero applicare in ogni caso per forza loro propria
quando si sia realizzata la fattispecie criminosa, da esso prevista,
della costruzione senza licenza (ovvero, eventualmente, in difformità dalla
medesima). In altre parole, la norma denunciata non intende che debba essere
punito il fatto, in sé considerato, di edificare entro la fascia costiera interdetta,
bensì il fatto di edificarvi senza avere conseguito il provvedimento autorizzatorio, ovvero anche senza rispettare le
prescrizioni ivi contenute. Né, come questa Corte ha rilevato nella sentenza n. 142 del
1969, può farsi differenza tra il caso in cui la legge statale intervenga successivamente a comminare sanzioni penali per
l'inosservanza di leggi regionali anteriori e quello nel quale tali sanzioni,
come nel caso in esame, già esistano nell'ordinamento nazionale. La situazione invero é sostanzialmente analoga nei due casi e non é
consentita quindi al riguardo alcuna discriminazione.
Rileva, invece, che la regione abbia la potestà
di intervenire nelle materie di sua competenza e che la fattispecie penale
configurata dalla legge statale sia idonea a ricomprendere
quanto successivamente previsto in funzione integratrice dalla legge regionale;
la quale, in tal modo, non viene a creare, com'è evidente, alcuna nuova ipotesi
di reato, né conseguentemente dà luogo ad alcuna disparità di trattamento penalistico tra le diverse parti del territorio nazionale.
8. - Il pretore di Scalea con l'ordinanza n. 416 relativa al comune di
Praia a Mare impugna l'art. 1 della cit. legge della regione Calabria n. 14 del
1973 anche sotto altro profilo, in quanto esclude dal divieto di edificazione nelle zone da essa indicate i comuni
provvisti di piano regolatore e non anche quelli (come il comune suddetto) che
hanno un programma di fabbricazione. In proposito il giudice a quo, premesso che i due strumenti
urbanistici avrebbero un'efficacia sostanziale equivalente, deduce che la
disposizione in esame sarebbe viziata da un irrazionale
disparità di trattamento, e quindi risulterebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione.
Anche tale questione non é fondata.
Allorquando venne introdotto nel nostro
ordinamento (con l'art. 34 della legge urbanistica n. 1150 del 1942), il
programma di fabbricazione differiva notevolmente dal piano regolatore generale
ed era prescritto come parte integrante del regolamento edilizio per i comuni
sprovvisti di detto piano al solo fine di indicare l'ambito di ciascuna zona
secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, con la precisazione dei
relativi tipi edilizi; era anche consentito, ma non prescritto, che esso
contenesse le eventuali direttrici di espansione.
In base alla successiva evoluzione legislativa, sia questa Corte (sent. 20 marzo 1978 n. 23) sia la giurisprudenza ordinaria e amministrativa hanno ritenuto che l'originario divario é stato ampiamente - se non completamente - colmato nel senso che il programma di fabbricazione può contenere delle previsioni riservate prima al piano regolatore generale (come, ad esempio, la disciplina dei vincoli urbanistici, su cui vedi la cit. sent. n. 23 del 1978
). Ma tale possibilità non significa che il programma di fabbricazione debba avere necessariamente un contenuto analogo al piano regolatore generale e cioè considerare l'intero territorio comunale e comprendere tutti gli elementi indicati nell'art. 1 legge 19 novembre 1968 n. 1187, che ha sostituito l'art. 7 della legge urbanistica del 1942 (e cioè soprattutto la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e sottoposte a speciali servitù; le aree da riservare agli edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale).Pure tale
questione non e fondata.
Anche tale questione non é fondata.