Sentenza n. 174 del 1974
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SENTENZA N. 174

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti promossi con tre ricorsi del Presidente della Regione Campania, notificati il 19 settembre e il 18 ottobre 1973, depositati in cancelleria il 22 settembre e il 24 ottobre 1973 ed iscritti ai nn. 10, 11 e 12 del registro 1973, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti 9 aprile 1973, n. 10754, del Prefetto di Napoli e 10 maggio 1973, n. 50565, del Prefetto di Benevento, concernenti la nomina dei commissari straordinari, rispettivamente, dell'asilo infantile "Croce Rossa" di San Giuseppe Vesuviano e dell'Ente comunale di assistenza di Arpaia, nonché del decreto 9 giugno 1973, numero 11008, del Prefetto di Napoli, con cui si é provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'ospedale civile "Albano Francescano" di Procida.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con due ricorsi, notificati entrambi il 19 settembre 1973, il Presidente della Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri impugnando i provvedimenti del Prefetto di Napoli in data 9 aprile 1973 e del Prefetto di Benevento in data 10 maggio 1973, con i quali si é provveduto alla nomina di commissari straordinari, rispettivamente, per l'Opera pia "Asilo infantile Croce Rossa" di S. Giuseppe Vesuviano e per l'Ente comunale di assistenza di Arpaia.

Lamenta la Regione la violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione anche al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, in quanto la materia dell'assistenza e beneficenza dovrebbe intendersi integralmente trasferita alle Regioni e con essa anche i poteri "politici" di supremazia sugli enti operanti nel settore: tra cui, appunto, il potere di esercitare, nei confronti di tali enti, il controllo, non solo sugli atti, ma anche sugli organi.

Eccepisce, preliminarmente il costituito Presidente del Consiglio dei ministri (che, per altro, resiste la tesi della Regione anche nel merito) che i ricorsi sopradetti sarebbero, comunque, entrambi inammissibili: in quanto notificati oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione, pubblicazione o conoscenza dell'atto impugnato, di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87; senza che possa nella specie invocarsi la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini feriali, non trovando questa applicazione nel processo costituzionale.

2. - Con altro ricorso, notificato il 18 ottobre 1973, il Presidente della Regione Campania ha anche impugnato, per conflitto di attribuzione, il decreto del Prefetto di Napoli in data 9 giugno 1973 con cui si é provveduto alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera pia ospedale civile "Albano Francescano" di Procida.

Nelle proprie deduzioni, rileva preliminarmente la Regione che "la natura dell'ente in questione appare non definita", in quanto questo "sebbene costituito come opera pia" di fatto esercitando attività sanitaria, si presenta come un "ente ospedaliero".

Ciò per altro non inciderebbe sulla attribuzione del potere di controllo sostitutivo sull'ente stesso, che, in ogni caso, spetterebbe alla Regione: in base alla legge ospedaliera 1968, n. 132, ove si evinca la natura dell'ente dalle funzioni effettivamente esercitate, od in base agli artt. 117, 118 della Costituzione e al d.P.R. 1972, n. 9, ove si consideri l'ente tra quelli di natura assistenziale.

Di conseguenza il provvedimento prefettizio impugnato - in quanto comunque invasivo di competenze regionali - andrebbe annullato.

Anche di tale ricorso il Presidente del Consiglio costituito, eccepisce, preliminarmente, l'inammissibilità per tardività della notificazione: mentre nel merito, ne contesta la fondatezza, per la ragione che il controllo sugli organi - quale nella specie viene in discussione - competerebbe, anche relativamente agli enti locali, in ogni caso all'autorità statale, ex art. 130 della Costituzione.

 

Considerato in diritto

 

I ricorsi, che possono essere riuniti, vanno dichiarati inammissibili perché notificati oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il decreto del Prefetto di Napoli, emesso il 9 aprile 1973, era stato notificato alla Regione Campania il 6 giugno 1973, e il decreto del Prefetto di Benevento del 10 maggio 1973 le era stato comunicato il 5 giugno successivo.

Entrambi, come si é detto, sono stati impugnati dalla Regione con ricorsi notificati il 19 settembre 1973, e quindi oltre il termine predetto di decadenza.

Lo stesso é a dire rispetto al decreto del Prefetto di Napoli in data 9 giugno 1973, che era stato comunicato alla Regione il 5 luglio 1973 ed é stato impugnato con ricorso notificato il 18 ottobre 1973.

Né, per ritenersi la tempestività dei ricorsi, potrebbe invocarsi la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, giacché la giurisprudenza di questa Corte é ferma nell'escludere l'applicabilità di tale disciplina nel processo costituzionale (sent. n. 30 del 1973).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili per tardività i ricorsi proposti dalla Regione Campania con atti notificati il 19 settembre 1973 e il 18 ottobre 1973 per la risoluzione di conflitto di attribuzione relativo ai decreti prefettizi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1974.