SENTENZA N. 44
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero
Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
-
Paolo MADDALENA "
-
Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art.1 della legge 31 dicembre
1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa
di ordigni bellici in tempo di pace), promosso con ordinanza del 20 febbraio
2003 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma,
sull’appello proposto da Francesco Diego Pinna contro il Ministero della
difesa, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
23, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera
di consiglio del 26 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel giudizio d’appello proposto da Francesco Diego Pinna per la riforma
della sentenza n. 798 del 7 settembre 2002 della sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Sardegna, che aveva respinto il suo ricorso presentato avverso il provvedimento del Ministero della
difesa di rigetto della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, la
Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, con ordinanza del
20 febbraio 2003 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.1
della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini
deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte
in cui richiede, come presupposto di fatto per l’insorgenza del diritto al trattamento
pensionistico privilegiato, che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia
reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o
abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni
combinate o isolate”.
La Corte rimettente rileva che - come
risultante dagli atti - il 27 settembre 1989 Ignazio Pinna rinveniva nelle
vicinanze di Norbello una bomba a mano, risultata,
dall’esame dei frammenti successivamente raccolti, del
tipo S.R.C.M. mod. 35 “SETA” lotto 1-344-1969;
l’ordigno, una volta raccolto, veniva poggiato dal
Pinna nel cortile della propria abitazione, ove era presente il fratello
Francesco, poi ricorrente, il quale tentava di smontarlo, provocandone così
l’esplosione che gli causava lesioni gravissime.
Dalle indagini effettuate su richiesta della Procura della Repubblica militare di
Cagliari, volte, tra l’altro, ad individuare i movimenti del lotto di bombe a
mano, recanti la sigla suddetta, era risultato - secondo quanto riferisce
ancora la Corte rimettente - che né nel 1989, né negli anni precedenti, alcun
reparto delle Forze armate aveva svolto, nei pressi di Norbello,
esercitazioni a fuoco con impiego di tali ordigni.
Dall’ordinanza risulta altresì che la sentenza di primo grado - sulla non
contestata premessa dell’appartenenza alle Forze armate della bomba a mano di
cui si tratta - aveva respinto il ricorso dell’infortunato in quanto egli non
aveva riportato le lesioni “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”,
ed in quanto sembrava accertato il difetto di nesso causale fra attività
operativa delle Forze Armate ed evento dannoso, in ragione della rimozione
dell’ordigno dal luogo in cui era stato rinvenuto e del suo trasporto in altro
luogo, dove altra persona, nel tentativo di smontarlo, ne aveva provocato l’esplosione.
2.
- Secondo la Corte rimettente, adita in grado d’appello, l’impugnata
sentenza di primo grado erroneamente non aveva considerato l’ipotesi che potesse trattarsi di ordigno andato, comunque, “perso” in
un’occasione, “anche se non direttamente collegabile ad esercitazioni militari
precedentemente compiute, pur sempre collegabile all’attività delle forze di
sicurezza”.
In tal caso la norma impugnata -
prevedendo il diritto alla pensione privilegiata solo quando gli ordigni
esplosivi siano stati smarriti “in occasione di esercitazioni
combinate o isolate” - comporterebbe, secondo la Corte rimettente, una
disparità di trattamento tra chi divenga invalido a seguito dello scoppio di un
ordigno esplosivo abbandonato dalle Forze armate in occasione delle suddette
esercitazioni e chi lo divenga a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo
lasciato incustodito in altra occasione, come, ad esempio, in caso di
trasferimento di truppe o munizioni o durante operazioni di ordine pubblico.
3.
- E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo
in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità per insufficiente
motivazione sulla rilevanza e nel merito per l’infondatezza della questione di
costituzionalità.
Sotto il primo profilo l’Avvocatura
osserva che la Corte rimettente ha del tutto trascurato le circostanze ritenute
idonee dal giudice di primo grado ad interrompere il nesso di causalità fra
l’attività delle Forze armate e l’evento dannoso, onde il giudizio di
rilevanza ne risulterebbe
inficiato.
Nel merito comunque
- osserva ancora l’Avvocatura - le situazioni poste in comparazione non sono
omogenee. La previsione di una connessione tra il ritrovamento di un ordigno e
lo svolgimento di una esercitazione militare è dettata
dall’esigenza di vincolare il diritto alla pensione privilegiata ad elementi
certi e determinabili inerenti ai presupposti dell’abbandono, essendo
insufficiente il solo requisito della appartenenza dell’ordigno alle dotazioni
delle Forze armate; e tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa,
non è irragionevole, né determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento.
1.
- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, ha
proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31
dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati
a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella
parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensionistico privilegiato
alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi
cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze
armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”. E'
prospettata la violazione del principio di eguaglianza
(art. 3 della Costituzione) sotto il profilo che tale condizione determinerebbe
una disparità di trattamento, rimanendo senza tutela le ipotesi in cui
l’ordigno poi esploso sia stato lasciato incustodito dalle Forze armate a
prescindere dalla “occasione di esercitazioni combinate o isolate”.
2. - L’Avvocatura generale dello Stato ha
eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo
il giudice rimettente considerato che la sentenza di
primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per
l’accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate
ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rinvenuto l’ordigno l’aveva
trasportato nel cortile della propria abitazione, dove un’altra persona aveva
tentato di smontarlo, provocandone l’esplosione e riportando lesioni
gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere
applicata alla fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata
l’illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.
L’eccezione è infondata.
Dall’ordinanza di rimessione risulta che la sentenza
di primo grado - premesso non essere contestato che l’ordigno bellico di cui
trattasi apparteneva alle Forze armate - aveva respinto il ricorso
dell’infortunato per la ragione che egli non aveva riportato le lesioni nelle
circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che
nell’anno dell’infortunio ed in quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco
si era svolta nelle vicinanze del comune in cui l’esplosione era avvenuta.
Rispetto a questo determinante rilievo, il tema del
difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento
dannoso è esposto in termini dubitativi (“sembra”), e si risolve in un’argomentazione
aggiuntiva e non in un’autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che la decisione di primo
grado è stata impugnata sul punto dell’asserita non necessità del requisito
delle “esercitazioni combinate o isolate” richiesta dalla norma impugnata, ne
discende che il giudice di secondo grado deve, per decidere sull’appello, fare
applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
3. - Nel merito la questione
è infondata, nei sensi di seguito precisati.
3.1. - La disposizione censurata - nel contesto della disciplina di provvidenze a favore delle
vittime dell’esplosione di ordigni bellici in tempo di pace - prevede l’attribuzione
di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi
e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e
ordigni esplosivi lasciati “incustoditi” oppure “abbandonati dalle Forze Armate
in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate”.
La struttura della fattispecie
implica un evento lesivo dipendente da un comportamento negligente delle Forze
armate consistente nell’omissione delle dovute cautele nella custodia degli ordigni
in tempo di pace; onde il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione
militare costituiscono presupposti indefettibili della
prestazione pensionistica.
Il legislatore, però, al fine di
agevolare il danneggiato nel rispetto dell’onere, su di lui gravante, di
provare tali presupposti, ha considerato distintamente l’ipotesi più frequente,
ossia quella dell’evento dannoso provocato dall’esplosione di
ordigni giacenti - e quindi “abbandonati” - su aree in cui si siano
svolte esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l’Amministrazione
militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione dal terreno
interessato all’esercitazione. Agli ordigni non rimossi, e quindi
“abbandonati”, testualmente si riferisce la disposizione censurata.
Il riferimento legislativo
al particolare contesto dell’esercitazione militare,
combinata od isolata, in cui l’ordigno sia stato abbandonato - e poi sia
accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi - comporta infatti che l’onere
probatorio gravante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione
causale dell’evento lesivo dall’esplosione
di un ordigno abbandonato nell’area ove un’esercitazione sia avvenuta, non essendo
necessaria anche l’ulteriore prova di una specifica colpa dell’Amministrazione
militare.
3.2. - Questa particolare disciplina, favorevole al
danneggiato, non concerne però l’ipotesi degli ordigni che l’Amministrazione
militare abbia lasciato “incustoditi”, indipendentemente
dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale della norma
censurata, concorre ad integrare invece la parallela ipotesi dell’abbandono.
Il principio di eguaglianza
risulterebbe infatti violato se la disposizione in esame fosse interpretata,
come presuppone la Corte dei conti rimettente, nel senso che il trattamento pensionistico privilegiato non
spetti ove l’evento lesivo provocato dall’esplosione di un ordigno
dell’Amministrazione militare consegua ad un generico e non tipizzato
comportamento negligente di omessa custodia dell’ordigno stesso, piuttosto che
ad un comportamento specifico consistente nell’omessa bonifica di aree
utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di comportamenti
parimenti negligenti dell’Amministrazione militare e lesivi dell’integrità
fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il disconoscimento
del trattamento pensionistico per il solo fatto che l’evento lesivo sia avvenuto
fuori dal contesto di tali esercitazioni; e l’ingiustificatezza
non sarebbe superata dall’azionabilità di una pretesa
risarcitoria in base all’ordinaria disciplina della
responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il danneggiato, quanto
all’onere della prova).
Pertanto l’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione - che costituisce
generale canone esegetico (cfr.,
da ultimo, ordinanze
n. 107 del 2003 e n. 366 del 2002)
- conduce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in
caso di negligenza dell’Amministrazione militare, consistita nell’omessa
custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l’evento lesivo; e che
tale condotta, nella sua più ampia portata, si affianchi a quella più specifica
dell’abbandono di ordigni in occasione di esercitazioni militari.
4. - Così interpretata, la
disposizione in esame si sottrae alla censura di disparità di trattamento
formulata dal giudice rimettente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale
deve essere dichiarata non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437
(Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni
bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale d’appello
di Roma, con l’ordinanza indicata
in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 20 gennaio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria
il 27 gennaio 2004.