Sentenza n.44 del 2004

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SENTENZA N. 44

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-  Gustavo                          ZAGREBELSKY                        Presidente

-  Valerio                            ONIDA                                          Giudice

-  Carlo                               MEZZANOTTE                                  "

-  Fernanda                        CONTRI                                              "

-  Guido                             NEPPI MODONA                              "

-  Piero Alberto                  CAPOTOSTI                                       "

-  Annibale                         MARINI                                              "

-  Franco                            BILE                                                    "

-  Giovanni Maria              FLICK                                                 "

-   Ugo                               DE SIERVO                                       "

-   Romano                         VACCARELLA                                 "

-   Paolo                             MADDALENA                                  "

-   Alfio                              FINOCCHIARO                                "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), promosso con ordinanza del 20 febbraio 2003 emessa dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, sull’appello proposto da Francesco Diego Pinna contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 321 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 novembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio d’appello proposto da Francesco Diego Pinna per la riforma della sentenza n. 798 del 7 settembre 2002 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, che aveva respinto il suo ricorso presentato avverso il provvedimento del Ministero della difesa di rigetto della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, con ordinanza del 20 febbraio 2003 ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art.1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui richiede, come presupposto di fatto per l’insorgenza del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

La Corte rimettente rileva che - come risultante dagli atti - il 27 settembre 1989 Ignazio Pinna rinveniva nelle vicinanze di Norbello una bomba a mano, risultata, dall’esame dei frammenti successivamente raccolti, del tipo S.R.C.M. mod. 35 “SETA” lotto 1-344-1969; l’ordigno, una volta raccolto, veniva poggiato dal Pinna nel cortile della propria abitazione, ove era presente il fratello Francesco, poi ricorrente, il quale tentava di smontarlo, provocandone così l’esplosione che gli causava lesioni gravissime.

Dalle indagini effettuate su richiesta della Procura della Repubblica militare di Cagliari, volte, tra l’altro, ad individuare i movimenti del lotto di bombe a mano, recanti la sigla suddetta, era risultato - secondo quanto riferisce ancora la Corte rimettente - che né nel 1989, né negli anni precedenti, alcun reparto delle Forze armate aveva svolto, nei pressi di Norbello, esercitazioni a fuoco con impiego di tali ordigni.

Dall’ordinanza risulta altresì che la sentenza di primo grado - sulla non contestata premessa dell’appartenenza alle Forze armate della bomba a mano di cui si tratta - aveva respinto il ricorso dell’infortunato in quanto egli non aveva riportato le lesioni “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”, ed in quanto sembrava accertato il difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze Armate ed evento dannoso, in ragione della rimozione dell’ordigno dal luogo in cui era stato rinvenuto e del suo trasporto in altro luogo, dove altra persona, nel tentativo di smontarlo, ne aveva provocato l’esplosione.

2. - Secondo la Corte rimettente, adita in grado d’appello, l’impugnata sentenza di primo grado erroneamente non aveva considerato l’ipotesi che potesse trattarsi di ordigno andato, comunque, “perso” in un’occasione, “anche se non direttamente collegabile ad esercitazioni militari precedentemente compiute, pur sempre collegabile all’attività delle forze di sicurezza”.

In tal caso la norma impugnata - prevedendo il diritto alla pensione privilegiata solo quando gli ordigni esplosivi siano stati smarriti “in occasione di esercitazioni combinate o isolate” - comporterebbe, secondo la Corte rimettente, una disparità di trattamento tra chi divenga invalido a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo abbandonato dalle Forze armate in occasione delle suddette esercitazioni e chi lo divenga a seguito dello scoppio di un ordigno esplosivo lasciato incustodito in altra occasione, come, ad esempio, in caso di trasferimento di truppe o munizioni o durante operazioni di ordine pubblico.

3. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo in via preliminare per la declaratoria di inammissibilità per insufficiente motivazione sulla rilevanza e nel merito per l’infondatezza della questione di costituzionalità.

Sotto il primo profilo l’Avvocatura osserva che la Corte rimettente ha del tutto trascurato le circostanze ritenute idonee dal giudice di primo grado ad interrompere il nesso di causalità fra l’attività delle Forze armate e l’evento dannoso, onde il giudizio di rilevanza  ne risulterebbe inficiato.

Nel merito comunque - osserva ancora l’Avvocatura - le situazioni poste in comparazione non sono omogenee. La previsione di una connessione tra il ritrovamento di un ordigno e lo svolgimento di una esercitazione militare è dettata dall’esigenza di vincolare il diritto alla pensione privilegiata ad elementi certi e determinabili inerenti ai presupposti dell’abbandono, essendo insufficiente il solo requisito della appartenenza dell’ordigno alle dotazioni delle Forze armate; e tale scelta, espressione di discrezionalità legislativa, non è irragionevole, né determina alcuna ingiustificata disparità di trattamento.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello di Roma, ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), nella parte in cui condiziona il diritto al trattamento pensionistico privilegiato alla circostanza che gli ordigni esplosivi, il cui scoppio abbia reso invalidi cittadini italiani, siano stati lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace “in occasione di esercitazioni combinate o isolate”. E' prospettata la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sotto il profilo che tale condizione determinerebbe una disparità di trattamento, rimanendo senza tutela le ipotesi in cui l’ordigno poi esploso sia stato lasciato incustodito dalle Forze armate a prescindere dalla “occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

 2. - L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, non avendo il giudice rimettente considerato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto infondata la domanda di pensione privilegiata per l’accertato difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso, in quanto colui che aveva rinvenuto l’ordigno l’aveva trasportato nel cortile della propria abitazione, dove un’altra persona aveva tentato di smontarlo, provocandone l’esplosione e riportando lesioni gravissime. Pertanto la norma impugnata non potrebbe essere applicata alla fattispecie concreta neppure se ne fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale nei termini prospettati dal giudice rimettente.

L’eccezione è infondata.

Dall’ordinanza di rimessione risulta che la sentenza di primo grado - premesso non essere contestato che l’ordigno bellico di cui trattasi apparteneva alle Forze armate - aveva respinto il ricorso dell’infortunato per la ragione che egli non aveva riportato le lesioni nelle circostanze previste dalla norma impugnata, essendo rimasto accertato che nell’anno dell’infortunio ed in quelli precedenti nessuna esercitazione a fuoco si era svolta nelle vicinanze del comune in cui l’esplosione era avvenuta. Rispetto a questo determinante rilievo, il tema del difetto di nesso causale fra attività operativa delle Forze armate ed evento dannoso è esposto in termini dubitativi (“sembra”), e si risolve in un’argomentazione aggiuntiva e non in un’autonoma ragione del rigetto del ricorso. E poiché il giudice rimettente dà atto che la decisione di primo grado è stata impugnata sul punto dell’asserita non necessità del requisito delle “esercitazioni combinate o isolate” richiesta dalla norma impugnata, ne discende che il giudice di secondo grado deve, per decidere sull’appello, fare applicazione di tale norma, onde la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

3. - Nel merito la questione è infondata, nei sensi di seguito precisati.

3.1. - La disposizione censurata - nel contesto della disciplina di provvidenze a favore delle vittime dell’esplosione di ordigni bellici in tempo di pace - prevede l’attribuzione di una pensione privilegiata in favore dei cittadini italiani divenuti invalidi e dei congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati “incustoditi” oppure “abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate”.

La struttura della fattispecie implica un evento lesivo dipendente da un comportamento negligente delle Forze armate consistente nell’omissione delle dovute cautele nella custodia degli ordigni in tempo di pace; onde il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione militare costituiscono presupposti indefettibili della prestazione pensionistica.

Il legislatore, però, al fine di agevolare il danneggiato nel rispetto dell’onere, su di lui gravante, di provare tali presupposti, ha considerato distintamente l’ipotesi più frequente, ossia quella dell’evento dannoso provocato dall’esplosione di ordigni giacenti - e quindi “abbandonati” - su aree in cui si siano svolte esercitazioni militari. Di tali ordigni inesplosi l’Amministrazione militare è tenuta non tanto alla custodia, quanto alla rimozione dal terreno interessato all’esercitazione. Agli ordigni non rimossi, e quindi “abbandonati”, testualmente si riferisce la disposizione censurata.

Il riferimento legislativo al particolare contesto dell’esercitazione militare, combinata od isolata, in cui l’ordigno sia stato abbandonato - e poi sia accidentalmente esploso provocando lesioni a terzi - comporta infatti che l’onere probatorio gravante sul danneggiato sia assolto con la prova della derivazione causale dell’evento lesivo  dall’esplosione di un ordigno abbandonato nell’area ove un’esercitazione sia avvenuta, non essendo necessaria anche l’ulteriore prova di una specifica colpa dell’Amministrazione militare.

3.2. - Questa particolare disciplina, favorevole al danneggiato, non concerne però l’ipotesi degli ordigni che l’Amministrazione militare abbia lasciato “incustoditi”, indipendentemente dallo svolgimento di esercitazioni che, secondo il dato testuale della norma censurata, concorre ad integrare invece la parallela ipotesi dell’abbandono.

Il principio di eguaglianza risulterebbe infatti violato se la disposizione in esame fosse interpretata, come presuppone la Corte dei conti rimettente, nel senso che il  trattamento pensionistico privilegiato non spetti ove l’evento lesivo provocato dall’esplosione di un ordigno dell’Amministrazione militare consegua ad un generico e non tipizzato comportamento negligente di omessa custodia dell’ordigno stesso, piuttosto che ad un comportamento specifico consistente nell’omessa bonifica di aree utilizzate per esercitazioni militari. Infatti, a fronte di comportamenti parimenti negligenti dell’Amministrazione militare e lesivi dell’integrità fisica di altri, risulterebbe ingiustificato il disconoscimento del trattamento pensionistico per il solo fatto che l’evento lesivo sia avvenuto fuori dal contesto di tali esercitazioni; e l’ingiustificatezza non sarebbe superata dall’azionabilità di una pretesa risarcitoria in base all’ordinaria disciplina della responsabilità civile (sicuramente più gravosa per il danneggiato, quanto all’onere della prova).

Pertanto l’interpretazione adeguatrice conforme a Costituzione - che costituisce generale canone esegetico (cfr., da ultimo, ordinanze n. 107 del 2003 e n. 366 del 2002) - conduce a ritenere che il diritto al trattamento pensionistico sorga anche in caso di negligenza dell’Amministrazione militare, consistita nell’omessa custodia di un ordigno dalla cui esplosione sia derivato l’evento lesivo; e che tale condotta, nella sua più ampia portata, si affianchi a quella più specifica dell’abbandono di ordigni in occasione di esercitazioni militari.

4. - Così interpretata, la disposizione in esame si sottrae alla censura di disparità di trattamento formulata dal giudice rimettente, onde la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata non fondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 437 (Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla  Corte  dei  conti, sezione giurisdizionale d’appello  di  Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2004.