Ordinanza n. 244 del 2004

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ORDINANZA N. 244

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Valerio                          ONIDA                                        Presidente

-    Carlo                             MEZZANOTTE                          Giudice

-    Fernanda                       CONTRI                                            "

-    Guido                            NEPPI MODONA                            "

-    Piero Alberto                CAPOTOSTI                                     "

-    Annibale                       MARINI                                            "

-    Franco                           BILE                                                  "

-    Giovanni Maria             FLICK                                               "

-     Francesco                    AMIRANTE                                      "

-    Ugo                               DE SIERVO                                     "     

-    Romano                        VACCARELLA                               "

-    Paolo                             MADDALENA                                 "

-    Alfonso                         QUARANTA                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione, sorto a seguito dell’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 30 luglio 2001, depositato in cancelleria il 4 agosto 2001 ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 2001.

  Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri;

  uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

  Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 30 luglio 2001 e depositato in data 4 agosto 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (concernente “Obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001), lamentando la violazione: degli artt. 8, numeri 23) e 29); 9, numeri 2), 4) e 5), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (fra cui, in particolare, l’art. 9-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro”); dell’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché del principio di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti amministrativi;

che la ricorrente chiede che sia dichiarato che non spetta allo Stato di condizionare con decreto dirigenziale l’assegnazione di risorse alla Provincia autonoma di Trento a precedenti adempimenti, né di prevedere la revoca parziale di tale assegnazione in difetto di una determinata percentuale di spesa delle risorse assegnate; e, conseguentemente, che sia annullato l’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro 4 maggio 2001;

che, ad avviso della ricorrente, i commi 2 e 4 dell’art. 2 del decreto dirigenziale 4 maggio 2001 sarebbero lesivi delle proprie prerogative costituzionali, determinando, anzitutto, la lesione dell’autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa della Provincia;

che, attraverso i commi 2 e 4 dell’art. 2, il decreto impugnato, anziché limitarsi ad operare la ripartizione annuale dei fondi tra le Regioni per il finanziamento delle iniziative di cui all’art. 68, comma 1, lettere b) e c), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) – riguardanti l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età – sulla base dei criteri fissati dall’art. 9, comma 2, del d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257  (Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), porrebbe delle “condizioni” aggiuntive che riguardano da un lato l’effettiva erogazione delle risorse (richiedendo la effettiva spesa di almeno il 50% di quanto assegnato con altro decreto), dall’altro la loro “conservazione” alla Provincia autonoma, essendo prevista, nella originaria formulazione, la possibile revoca delle quote non utilizzate se non viene speso entro il 31 dicembre 2003 il 70% dei fondi assegnati;

che tali condizioni sarebbero illegittime in relazione alla Provincia autonoma di Trento, in quanto l’art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 stabilisce che “i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l’utilizzo a favore delle Regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell’ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive Province”, e che il successivo comma 3 precisa che, “per l’assegnazione e l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all’individuazione dei parametri o delle quote di riparto”;

che analoghe considerazioni varrebbero in relazione alla “conservazione” dei finanziamenti, in quanto le somme, una volta erogate, entrano a fare parte della finanza della Provincia autonoma e, in base alla già citata disposizione dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989, vengono spese secondo normative provinciali;

che la Provincia ricorrente ritiene inoltre che il decreto impugnato violi il principio di legalità, in quanto, invece di limitarsi a operare la ripartizione delle risorse, avrebbe “creato” delle condizioni limitatrici dell’erogazione delle stesse, senza alcun fondamento normativo del corrispondente potere;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo, anzitutto, che dal complesso della disciplina risultante dall’art. 9 del d.P.R. n. 257 del 2000 e dall’art. 68, comma 5, della legge n. 144 del 1999, che non sono stati oggetto di impugnativa, si desumerebbe che competeva allo Stato la determinazione dei tempi di attuazione della legge, alla quale hanno provveduto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione con il provvedimento impugnato;

che comunque la censura relativa alla presunta violazione dell’art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 sarebbe infondata, in quanto il comma 1 dello stesso art. 5 prevede che “le Province autonome partecipano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire i livelli minimi di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità per gli stessi previsti”;

che, nel caso di specie, l’art. 68 della legge n. 144 del 1999, proprio per garantire un minimo di trattamento uniforme ai giovani interessati, avrebbe previsto che il regolamento stabilisse anche i tempi per gli interventi rivolti a potenziare la loro crescita culturale;

che, secondo la difesa erariale, con specifico riferimento al secondo comma dell’art. 2 del decreto impugnato, comunque si voglia configurare l’autonomia della Provincia di Trento, certamente non potrebbe essere intesa nel senso che lo Stato sia tenuto ad erogare risorse ingenti anche quando la Provincia non sia in grado di svolgere l’attività finanziata, con danno per lo Stato e senza vantaggi reali per nessuno;

che, con specifico riferimento al quarto comma dell’art. 2 del decreto impugnato, la difesa erariale fa presente che il finanziamento è previsto per il 2001 e che, tenuto conto degli obiettivi, non potrebbe considerarsi irragionevole una norma che dopo due anni richieda che almeno il 70% sia stato speso;

che, quanto alla presunta violazione del principio di legalità, la difesa erariale osserva che, se si riconosce che allo Stato era consentito fissare i tempi per la erogazione e per la utilizzazione delle risorse, eventuali illegittimità che, sotto altri profili, fossero rilevabili nell’atto di esercizio, andrebbero fatte valere davanti al giudice amministrativo, nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità;

che in prossimità dell’udienza pubblica ha depositato una memoria l’Avvocatura generale dello Stato, insistendo, anche con ulteriori argomentazioni, per il rigetto del ricorso;

che ha depositato una memoria anche la ricorrente Provincia di Trento, rilevando che l’art. 2, comma 4, del decreto impugnato è stato sostituito con il  decreto del Direttore generale dell’ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori dell’11 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003);

che, nella attuale formulazione, l’art. 2, comma 4, del decreto impugnato stabilisce che, “qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate”;

che la ricorrente sottolinea che l’originaria previsione è stata sostituita prima della data in cui avrebbe dovuto trovare applicazione e che la disposizione modificatrice non è stata da essa impugnata;

che, quanto al comma 2 del decreto impugnato, la ricorrente afferma che nel caso di specie la sua applicazione non ha prodotto effetti lesivi, trovandosi la Provincia autonoma di Trento nelle condizioni richieste dalla norma in questione;

che la ricorrente conclude affermando che, in relazione ad entrambi i profili del conflitto, non esisterebbe, con riferimento alla specifica vicenda, un interesse concreto alla decisione di merito;

che con successivo atto, depositato il 28 giugno 2004, l’Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato che anche il Presidente del Consiglio dei ministri non ha interesse alla prosecuzione del giudizio sino alla decisione di merito;

che, in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 6 luglio 2004, entrambe le parti hanno convenuto sulla esigenza di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, successivamente alla proposizione del presente giudizio, il comma 4 dell’art. 2 del decreto impugnato è stato modificato con decreto del Direttore generale dell’ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori dell’11 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003);

che, nell’attuale formulazione, l’art. 2, comma 4, del decreto impugnato stabilisce che, “qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate”;

che, con riferimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto impugnato, la ricorrente ha affermato, in una memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, che la sua applicazione non ha prodotto effetti lesivi, trovandosi la Provincia autonoma di Trento nelle condizioni richieste dalla norma in questione;

che la ricorrente dichiara, in relazione ad entrambi i profili del conflitto, di non avere interesse concreto alla decisione di merito e che analoga valutazione è espressa dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite della Avvocatura generale dello Stato;

che, in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 6 luglio 2004, le parti hanno convenuto in ordine alla cessazione della materia del contendere;

che, in questo contesto, la concorde valutazione delle parti circa la cessazione della materia del contendere può essere condivisa;

che pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del  Dirigente generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.