ORDINANZA N. 244
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione, sorto a seguito
dell’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del
lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo nell’ambito della programmazione
regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento), promosso
con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 30 luglio 2001,
depositato in cancelleria il 4 agosto 2001 ed iscritto al n. 26 del registro
conflitti 2001.
Visto
l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon
e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto
che la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato in data 30
luglio 2001 e depositato in data 4 agosto 2001, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri, in relazione all’art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente
generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (concernente “Obbligo
formativo nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le
province autonome di Bolzano e Trento”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2001), lamentando la violazione:
degli artt. 8, numeri 23) e 29); 9, numeri 2), 4) e 5), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale del Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione (fra
cui, in particolare, l’art. 9-bis del
d.P.R. 22 marzo 1974, n. 280, recante “Norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia
di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al
lavoro”); dell’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria) nonché del principio
di legalità degli atti di normazione secondaria e dei provvedimenti
amministrativi;
che la ricorrente chiede che sia dichiarato che non spetta allo
Stato di condizionare con decreto dirigenziale l’assegnazione di risorse alla
Provincia autonoma di Trento a precedenti adempimenti, né di prevedere la
revoca parziale di tale assegnazione in difetto di una determinata percentuale
di spesa delle risorse assegnate; e, conseguentemente, che sia annullato l’art.
2, commi 2 e 4, del decreto del Dirigente generale del Ministero del lavoro 4
maggio 2001;
che, ad avviso della ricorrente, i commi 2 e 4 dell’art. 2 del
decreto dirigenziale 4 maggio 2001 sarebbero lesivi delle proprie prerogative
costituzionali, determinando, anzitutto, la lesione dell’autonomia finanziaria,
legislativa ed amministrativa della Provincia;
che, attraverso i commi 2 e 4 dell’art. 2, il decreto impugnato,
anziché limitarsi ad operare la ripartizione annuale dei fondi tra le Regioni
per il finanziamento delle iniziative di cui all’art. 68, comma 1, lettere b) e c),
della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa
che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali)
– riguardanti l’obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento
del diciottesimo anno di età – sulla base dei criteri fissati dall’art. 9,
comma 2, del d.P.R. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell’art. 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età), porrebbe delle “condizioni”
aggiuntive che riguardano da un lato l’effettiva erogazione delle risorse
(richiedendo la effettiva spesa di almeno il 50% di quanto assegnato con altro
decreto), dall’altro la loro “conservazione” alla Provincia autonoma, essendo
prevista, nella originaria formulazione, la possibile revoca delle quote non
utilizzate se non viene speso entro il 31 dicembre 2003 il 70% dei fondi
assegnati;
che tali condizioni sarebbero illegittime in relazione alla
Provincia autonoma di Trento, in quanto l’art. 5, comma 2, della legge n. 386
del 1989 stabilisce che “i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione
di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l’utilizzo a favore delle
Regioni, sono assegnati alle Province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell’ambito del
corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive
Province”, e che il successivo comma 3 precisa che, “per l’assegnazione e
l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque
adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
all’individuazione dei parametri o delle quote di riparto”;
che analoghe considerazioni varrebbero in relazione alla
“conservazione” dei finanziamenti, in quanto le somme, una volta erogate,
entrano a fare parte della finanza della Provincia autonoma e, in base alla già
citata disposizione dell’art. 5 della legge n. 386 del 1989, vengono spese
secondo normative provinciali;
che la Provincia ricorrente ritiene inoltre che il decreto
impugnato violi il principio di legalità, in quanto, invece di limitarsi a
operare la ripartizione delle risorse, avrebbe “creato” delle condizioni limitatrici dell’erogazione delle stesse, senza alcun
fondamento normativo del corrispondente potere;
che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo,
anzitutto, che dal complesso della disciplina risultante dall’art. 9 del d.P.R. n. 257 del 2000 e dall’art. 68, comma 5, della legge
n. 144 del 1999, che non sono stati oggetto di impugnativa,
si desumerebbe che competeva allo Stato la determinazione dei tempi di
attuazione della legge, alla quale hanno provveduto il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e il Ministero della pubblica istruzione con il
provvedimento impugnato;
che comunque la censura relativa alla presunta violazione
dell’art. 5, comma 2, della legge n. 386 del 1989 sarebbe infondata, in quanto
il comma 1 dello stesso art. 5 prevede che “le Province autonome partecipano
alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire i livelli minimi
di prestazione in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i
criteri e le modalità per gli stessi previsti”;
che, nel caso di specie, l’art. 68 della legge n. 144 del 1999,
proprio per garantire un minimo di trattamento uniforme ai giovani interessati,
avrebbe previsto che il regolamento stabilisse anche i tempi per gli interventi
rivolti a potenziare la loro crescita culturale;
che, secondo la difesa erariale, con specifico riferimento al
secondo comma dell’art. 2 del decreto impugnato, comunque si voglia configurare
l’autonomia della Provincia di Trento, certamente non potrebbe essere intesa
nel senso che lo Stato sia tenuto ad erogare risorse ingenti anche quando la
Provincia non sia in grado di svolgere l’attività finanziata, con danno per lo
Stato e senza vantaggi reali per nessuno;
che, con specifico riferimento al quarto comma dell’art. 2 del
decreto impugnato, la difesa erariale fa presente che il finanziamento è
previsto per il 2001 e che, tenuto conto degli obiettivi, non potrebbe
considerarsi irragionevole una norma che dopo due anni richieda che almeno il
70% sia stato speso;
che, quanto alla presunta violazione del principio di legalità,
la difesa erariale osserva che, se si riconosce che allo Stato era consentito
fissare i tempi per la erogazione e per la utilizzazione delle risorse,
eventuali illegittimità che, sotto altri profili, fossero rilevabili nell’atto
di esercizio, andrebbero fatte valere davanti al giudice amministrativo,
nell’ambito della generale giurisdizione di legittimità;
che
in prossimità dell’udienza pubblica ha depositato una memoria l’Avvocatura
generale dello Stato, insistendo, anche con ulteriori argomentazioni, per il
rigetto del ricorso;
che
ha depositato una memoria anche la ricorrente Provincia di Trento, rilevando
che l’art. 2, comma 4, del decreto impugnato è stato sostituito con il decreto del Direttore generale dell’ufficio
centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
dell’11 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003);
che, nella attuale formulazione, l’art. 2, comma 4, del decreto
impugnato stabilisce che, “qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga
dichiarato impegnato l’intero ammontare delle risorse assegnate con atti
amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province
autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca
delle risorse non impegnate”;
che
la ricorrente sottolinea che l’originaria previsione è stata sostituita prima
della data in cui avrebbe dovuto trovare applicazione e che la disposizione
modificatrice non è stata da essa impugnata;
che,
quanto al comma 2 del decreto impugnato, la ricorrente afferma che nel caso di
specie la sua applicazione non ha prodotto effetti lesivi, trovandosi la
Provincia autonoma di Trento nelle condizioni richieste dalla norma in
questione;
che la ricorrente conclude affermando che, in relazione ad
entrambi i profili del conflitto, non esisterebbe, con riferimento alla
specifica vicenda, un interesse concreto alla decisione di merito;
che
con successivo atto, depositato il 28 giugno 2004, l’Avvocatura generale dello
Stato ha dichiarato che anche il Presidente del Consiglio dei ministri non ha
interesse alla prosecuzione del giudizio sino alla decisione di merito;
che,
in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 6 luglio 2004, entrambe
le parti hanno convenuto sulla esigenza di dichiarare la cessazione della
materia del contendere.
Considerato che, successivamente alla
proposizione del presente giudizio, il comma 4 dell’art. 2 del decreto
impugnato è stato modificato con decreto del Direttore generale dell’ufficio
centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori
dell’11 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003);
che,
nell’attuale formulazione, l’art. 2, comma 4, del decreto impugnato stabilisce
che, “qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l’intero
ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente
vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate”;
che,
con riferimento al comma 2 dell’art. 4 del decreto impugnato, la ricorrente ha
affermato, in una memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, che
la sua applicazione non ha prodotto effetti lesivi, trovandosi la Provincia
autonoma di Trento nelle condizioni richieste dalla norma in questione;
che
la ricorrente dichiara, in relazione ad entrambi i profili del conflitto, di
non avere interesse concreto alla decisione di merito e che analoga valutazione
è espressa dal resistente Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite
della Avvocatura generale dello Stato;
che,
in sede di discussione orale nella udienza pubblica del 6 luglio 2004, le parti
hanno convenuto in ordine alla cessazione della materia del contendere;
che,
in questo contesto, la concorde valutazione delle parti circa la cessazione
della materia del contendere può essere condivisa;
che
pertanto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di
attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento avverso l’art. 2,
commi 2 e 4, del decreto del Dirigente
generale del Ministero del lavoro del 4 maggio 2001 (Obbligo formativo
nell’ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome
di Bolzano e Trento), con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 19 luglio 2004.