Ordinanza n. 194 del 2004

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ORDINANZA N. 194

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori:

 

-         Valerio                                      ONIDA                                  Presidente

 

-         Fernanda                                  CONTRI                                Giudice

 

-         Guido                                       NEPPI MODONA                    "

 

-         Piero Alberto                            CAPOTOSTI                             "

 

-         Annibale                                   MARINI                                    "

 

-         Giovanni Maria                        FLICK                                       "

 

-         Francesco                                 AMIRANTE                              "

 

-         Ugo                                          DE SIERVO                              "

 

-         Romano                                    VACCARELLA                       "

 

-         Alfio                                         FINOCCHIARO                       "

 

-         Alfonso                                    QUARANTA                            "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),e art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze dell’11 novembre e del 24 dicembre 2002, del 20 e del 30 maggio 2003 dal Giudice di pace di Osimo rispettivamente iscritte ai nn. 438, 512, 868, 869 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 32 e 44, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

 

Ritenuto che nel corso di giudizio, promosso da Paola Sabatino, di opposizione a verbale della Stazione dei Carabinieri di Castelfidardo in data 21 dicembre 2001, avverso la sospensione della patente di guida per la durata di tre mesi, disposta dal Prefetto di Ancona, quale sanzione accessoria prevista per la violazione degli artt. 189, comma 1, dell’art. 145, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del medesimo d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), per violazione degli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente (reg. ord. n .438/2003);

 

che il giudice a quo ha riferito che, secondo il ricorso in opposizione, il decreto prefettizio di sospensione, oltre ad essere affetto da carenza di motivazione si basava su erronea ricostruzione dei fatti, giacché l’opponente, dopo aver edotto il conducente del veicolo antagonista della propria professione di medico, al fine di prestargli soccorso, si sarebbe allontanata a seguito di parole e gesti minacciosi dello stesso, anche considerando che non vi era stata collisione tra i due veicoli;

 

che riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente a comportamento – penalmente rilevante ai sensi dell’art. 189, comma 6, del codice della strada – osservato dall’opponente in occasione di un incidente stradale, il Giudice di pace di Osimo ha argomentato, in primo luogo, sull’ammissibilità della proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta alla ricorrente con provvedimento prefettizio (artt. 205 e 218 del cod. strada), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 31 del 1996);

 

che, d’altro canto, l’art. 20, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede l’irrogabilità della sanzione accessoria anche da parte dell’autorità giudiziaria solo nell’ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato, che, ai sensi dell’art. 24 della stessa legge n. 689 del 1981, deve costituire antecedente logico necessario dell’accertamento oggetto del processo penale (unico caso di correlazione tra violazione e reato), con la conseguente emersione di una situazione giuridica irresolubile, dal momento che, da un lato, alcune disposizioni privilegiano l’opposizione a provvedimenti prefettizi irroganti unicamente la sanzione accessoria della sospensione della patente (artt. 215 e 218 cod. strada) e che, dall’altro, in ordine alla citata sanzione accessoria (prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada), non si rinviene alcuna disposizione che subordini la sua applicazione all’accertamento del reato di omissione di soccorso cui la stessa accede;

 

che, ad avviso del remittente gli artt. 218 cod. strada e 20 della legge n. 689 del 1981, contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni, con rischio di decisioni diverse;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza delle questioni;

 

che nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Stazione della Polizia stradale di Macerata per violazione dell’art. 186, comma 2, cod. strada, per guida in stato di ebbrezza, promosso da Michele Sardella il 23 dicembre 2002, il Giudice di pace di Osimo, sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione (nel dispositivo dell’ordinanza non si rinviene censura all’art. 186 cod. strada, come invece denunciato in motivazione) nella parte in cui non prevede che l’opposizione, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, non può essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente (reg. ord. n. 512/2003);

 

che riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice a quo, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione inflitta al ricorrente con provvedimento prefettizio, si duole che riguardo alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione;

 

che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione), e sull’art. 186, comma 2, cod. strada (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) “non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale”, emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale;

 

che gli artt. 218 e 186 cod. strada contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, con riserva di successiva memoria, chiede la declaratoria d’inammissibilità e, comunque, d’infondatezza della questione;

 

che nel corso di giudizio di opposizione a verbale della Compagnia dei Carabinieri di Osimo promosso il 16 marzo 2003 da Tonino Marinelli, per violazione dell’art. 186, comma 2 e 4 cod. strada, per guida in stato di ebbrezza, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per violazione degli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione (nel dispositivo dell’ordinanza non si rinviene censura all’art. 186, cod. str., come invece denunciato in motivazione), nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente (reg. ord. n. 868/2003);

 

che il giudice a quo, ritenuta l’ammissibilità dell’opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta al ricorrente con provvedimento prefettizio, si duole che riguardo alla sanzione accessoria, in assenza del rapporto di pregiudizialità o connessione con il reato di guida in stato di ebbrezza, non è prevista la sospensione del procedimento di opposizione;

 

che ulteriori possibilità di sospensione fondate sull’art. 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (che prevede l’impossibilità di applicare sanzioni amministrative accessorie finché è pendente il giudizio di opposizione), e sull’art. 186, comma 2, cod. strada (che legittima l’applicazione della sanzione accessoria solo ad avvenuto accertamento del reato) “non sono esenti da possibili dubbi di legittimità costituzionale”, emergendo dall’ordinamento un favor per l’opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente, anche a seguito della sentenza n. 31 del 1996 della Corte costituzionale;

 

che ad avviso del remittente gli artt. 218 e 186 cod. strada contrastano con gli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, che garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, la precostituzione per legge del giudice naturale, e l’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono – neppure sotto il profilo della ragionevolezza – nelle disposizioni legislative citate, che creano irragionevole disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da una delle due autorità giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle due disposizioni;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza delle questioni;

 

che nel corso di giudizio, promosso da Brugnami Stefano il 2 marzo 2002, di opposizione a decreto emesso dal Prefetto di Ancona con cui gli veniva sospesa la patente di guida per la durata di tre mesi, a seguito della violazione dell’art. 189, comma 6 cod. strada, il Giudice di pace di Osimo, che aveva provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 218, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (nel dispositivo dell’ordinanza non si rinviene censura all’art. 186, del codice della strada, come invece denunciato in motivazione) nella parte in cui non prevede che l’opposizione, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida, non può essere autonomamente proposta nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente (reg. ord. 869/2003);

 

che il giudice a quo ha riferito che, secondo il ricorso in opposizione, il provvedimento, irrogante la misura sul presupposto di un coinvolgimento dell’opponente in incidente stradale, era censurabile sotto i profili dell’invalidità, insussistenza delle esigenze di celerità, inesatta applicazione di legge e difetto di motivazione, insussistenza delle esigenze cautelari;

 

che riguardo all’irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente a comportamento – penalmente rilevante ai sensi dell’art. 189, comma 6 cod. strada – osservato dall’opponente in occasione di un incidente stradale, il giudice ha argomentato, in primo luogo, sull’ammissibilità della proposta opposizione alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta al ricorrente con provvedimento prefettizio (artt. 205 e 218 cod. strada), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 31 del 1996);

 

che ad avviso del remittente l’art. 218, comma 5, cod. strada è, in definitiva, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che l’opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida non può essere proposta e decisa in via autonoma nei casi in cui la predetta sanzione sia prevista come accessoria ad un illecito sanzionato penalmente (previsto dall’art. 189, comma 6, dello stesso d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285);

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza delle questioni.

 

Considerato che i quattro ricorsi sollevano questioni di legittimità costituzionale identiche e che i giudizi possono dunque essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

 

che il rimettente si duole che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, nei casi di infrazioni al codice della strada previste come reato (nelle ord. 438/03 e 869/03, quello di omissione di soccorso, nelle ord. 512/03 e 868/03, quello di guida in stato di ebbrezza), non sia irrogata dallo stesso giudice penale, e di conseguenza si duole della proponibilità dell’opposizione a sanzione amministrativa davanti al giudice civile;

 

che le ordinanze di rimessione sono gravemente carenti sotto più profili;

 

che il giudice a quo – in tutte le ordinanze – erra nel denunciare l’art. 218, comma 5, del d. lgs. n. 285 del 1992 (relativo all’opposizione avverso la sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione amministrativa), posto che l’opposizione alla sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria ad una sanzione penale è regolata dall’art. 223, comma 5, dello stesso decreto (v. ordinanze n. 217 del 2003 e n. 230 del 2000;

 

che nell’ordinanza n. 869/03 il rimettente non indica neppure i parametri costituzionali violati, e, conseguentemente, non motiva le ragioni del ritenuto contrasto delle norme denunciate (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 373 del 2001; n. 317 del 1999; n. 365 del 1997);

 

che nelle ordinanze n. 438 e n. 869 del 2003 il rimettente non dà sufficiente conto della fattispecie e non consente quindi un'adeguata valutazione della rilevanza (v. ordinanze n. 231 e n. 141 del 2003; n. 495 e n. 385 del 2000);

 

che per le anzidette ragioni le questioni sono manifestamente inammissibili.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzione.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e 20, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.