Ordinanza n. 52 del 2004

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ORDINANZA N. 52

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Gustavo                 ZAGREBELSKY             Presidente

 

- Valerio                   ONIDA                                Giudice

 

- Carlo                      MEZZANOTTE                       "

 

- Guido                     NEPPI MODONA                   "

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI                           "

 

- Annibale                MARINI                                  "

 

- Franco                    BILE                                        "

 

- Giovanni Maria      FLICK                                      "

 

- Francesco               AMIRANTE                            "

 

- Ugo                        DE SIERVO                            "

 

- Romano                 VACCARELLA                      "

 

- Paolo                      MADDALENA                       "

 

- Alfio                      FINOCCHIARO                     "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanze del 13 marzo e del 3 aprile 2002, iscritte al n. 341 e al n. 343 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

 

Ritenuto che con due ordinanze, in data 13 marzo e 3 aprile 2002, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma (parametro così precisato in motivazione), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore dell’imputato «al fine di consentire il deposito di memorie scritte prima della decisione»;

 

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata viola gli artt. 111, secondo comma, e 24 Cost., dal momento che la mancata previsione della facoltà di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero preclude alla difesa dell’imputato ogni possibilità «di "prospettare una ipotesi alternativa" rispetto a quella formulata dall’organo dell’accusa» e non consente che la decisione del giudice per le indagini preliminari sia preceduta da un «momento di "ascolto" delle ragioni dell’imputato sullo specifico "tema" della evidenza probatoria»;

 

che, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che dall’accoglimento della questione deriverebbe la nullità di ordine generale, ex art. 178, comma 1, cod. proc. pen., del decreto di giudizio immediato e la conseguente regressione del procedimento;

 

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

 

Considerato che con due ordinanze di identico tenore il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dubita della legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, in quanto detta norma, non prevedendo che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia notificata al difensore, precluderebbe all’imputato di interloquire su tale richiesta, in violazione degli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione;

 

che, stante l’identità delle questioni sollevate nelle due ordinanze di rimessione, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

 

che con ordinanze n. 256 e n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

 

che la Corte ha rilevato che il previo interrogatorio, svolto con l’osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa, anche in vista di un’eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e che il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, enunciato dal secondo comma dell’art. 111 Cost., non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio, le quali, con particolare riferimento al giudizio immediato, trovano giustificazione nelle esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali;

 

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.

 

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Guido NEPPI MODONA, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2004.