Ordinanza n. 256/2003

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ORDINANZA N.256

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

- Francesco AMIRANTE        

- Ugo DE SIERVO     

- Romano VACCARELLA    

- Paolo MADDALENA          

- Alfio FINOCCHIARO        

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 455 del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Nola con ordinanza del 2 ottobre 2002, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 2 ottobre 2002 il Tribunale di Nola ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, prima della decisione del giudice, la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero sia comunicata al difensore dell'imputato "al fine di consentirgli di valutare, ed eventualmente controdedurre, circa la sussistenza della condizione dell'evidenza della prova, presupposto indefettibile dell'ammissibilità del giudizio immediato";

che ad avviso del rimettente la mancata previsione della facoltà del difensore di interloquire sulla richiesta del pubblico ministero violerebbe i principi del giusto processo enunciati dall'art. 111, secondo e quarto comma, Cost., in base ai quali "il processo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti ed in condizioni di parità", riferibili non solo "alla fase processuale, nella quale si forma la prova, in relazione alla quale la necessità del contraddittorio è espressamente prevista dal quarto comma dell'art. 111", ma all'intero procedimento penale, e quindi anche alla fase delle indagini preliminari;

che, quanto alla rilevanza, il rimettente osserva che dall'accoglimento della questione "potrebbe derivare la nullità del decreto di giudizio immediato, rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen.".

Considerato che il Tribunale di Nola dubita, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, in quanto tale norma non consente alla difesa di interloquire sulla richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero;

che con ordinanze n. 127 del 2003 e n. 371 del 2002 questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate questioni analoghe sollevate in relazione ai medesimi parametri costituzionali;

che in tali ordinanze la Corte ha in particolare rilevato che "il presupposto del previo interrogatorio svolto con l'osservanza delle garanzie di cui agli artt. 453, comma 1, e 375, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. - cui è condizionata la valida instaurazione del giudizio immediato e la cui ritualità, formale e sostanziale, è sindacabile dal giudice del dibattimento - assicura alla persona sottoposta alle indagini la possibilità di esercitare le più opportune iniziative defensionali e di interloquire per contestare la fondatezza dell'accusa e contrastare, quindi, l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato" (ordinanza n. 127 del 2003);

che nella citata decisione questa Corte ha concluso nel senso che "sotto il profilo della possibilità di esercitare il diritto di difesa al fine di evitare l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato non può pertanto ravvisarsi alcuna violazione dei parametri evocati";

che, infine, "il principio per il quale il processo deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, non è evocabile in relazione alle forme introduttive del giudizio (v., per quanto riguarda il giudizio abbreviato, sentenza n. 115 del 2001), le quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano giustificazione nelle peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito alternativo" (ordinanza n. 127 del 2003);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le pronunce richiamate, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 455 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo e quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Nola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.