SENTENZA N. 26
ANNO 2004
Commento alla decisione di
Annamaria
Poggi, La Corte
torna sui beni culturali
(per gentile
concessione della Rivista telematica Federalismi.it)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO
“
- Romano VACCARELLA “
- Alfio
FINOCCHIARO “
ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge
finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana,
Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002,
depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l’8 marzo successivi ed
iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi
2002.
Visti gli atti di costituzione
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del
17 giugno 2003 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi gli avvocati Stefano Grassi
per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione
Toscana, Giandomenico Falcon per le Regioni
Emilia-Romagna e Umbria e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. — Le Regioni Marche, Toscana,
Emilia-Romagna ed Umbria, con ricorsi notificati il 22, il 26 ed il 27 febbraio
2002, depositati il 28 febbraio, il 1°, il 6 e l’8 marzo 2002, hanno impugnato
numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria
2002) e, per quanto qui interessa, hanno denunciato l’art. 33, in riferimento
agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 118 della Costituzione [Regione Marche]; all’art. 117 [Regione Toscana]; agli artt. 117, commi
secondo, terzo, quarto e sesto, 118, comma primo, 119 della Costituzione, ai
«principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni» ed al
principio di ragionevolezza» [Regione Emilia-Romagna]; agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione [Regione Umbria].
2. — La norma impugnata ha aggiunto al comma
1 dell’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero
per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59) la lettera b-bis). L’art. 10, cit., –rubricato
«Accordi e forme associative»– al comma 1 dispone che il Ministero, ai fini del
più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, può «a) stipulare accordi con
amministrazioni pubbliche e con soggetti privati; b) costituire o partecipare
ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400».
La lettera b-bis),
introdotta dalla norma impugnata, nel testo censurato, stabilisce che il
Ministero può «dare in concessione a
soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio
artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure
di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata,
con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della
proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di
vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni
relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del
servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri,
le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità
necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al
pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai
princìpi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello
Statuto dell'International Council of Museums.
Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della
durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del
canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita,
da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve
prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione,
i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella
disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti
concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che
includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti
cosiddetti “minori” collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore
a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine
individuale propria del museo minore».
2.1. — Secondo la Regione Marche, la norma
impugnata violerebbe l'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione, nella
parte in cui disciplina con norme di dettaglio una materia –la valorizzazione
dei beni culturali– riconducibile tra quelle elencate nell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa concorrente
delle regioni. Inoltre, la norma si porrebbe in contrasto anche con il sesto
comma della norma costituzionale, in quanto attribuisce al Ministro un potere
regolamentare in una materia di competenza regionale. Infatti, ad avviso della
ricorrente, la norma censurata ha ad oggetto la valorizzazione dei beni
culturali, nonostante che si riferisca ad attività di "gestione",
poiché la "gestione", secondo la definizione offerta dall'art. 148,
comma 1, lettera d), del d. lgs. n. 112 del 1998, consiste in «ogni attività diretta,
mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la
fruizione dei beni culturali [e ambientali], concorrendo al perseguimento delle
finalità di tutela e di valorizzazione» e, quindi, partecipa di entrambi i
profili della "tutela" e della "valorizzazione", essendo
riferibile all'una o all'altra secondo la specifica finalità che, di volta in
volta, si trovi a perseguire.
Nella specie, la
"gestione" sarebbe riferita esclusivamente alle finalità relative
alla "valorizzazione", sia per la chiara lettera della norma, sia per
il riferimento esplicito alle definizioni contenute nell'art. 152, comma 3, del
d. lgs. n. 112 del 1998 che si rivolge alla sola
"valorizzazione" dei beni culturali, cosicché sarebbe irrilevante
che, nel precisare l'oggetto del regolamento ministeriale, siano indicati
profili concernenti la tutela.
La norma,
secondo la Regione, si porrebbe in contrasto con il nuovo assetto di competenze
stabilito con la riforma del Titolo V della Costituzione, anche qualora si
ammetta che lo Stato possa riservare a sé le funzioni amministrative che
richiedano l'esercizio unitario a livello centrale anche nelle materie
attribuite alle regioni, tenuto conto del sistema complessivo delineato dagli
artt. 118, primo comma e 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, nonché del principio generale ricavabile
dall'art. 117, sesto comma, ultimo alinea, secondo cui ad ogni ente
territoriale che risulti titolare di funzioni spetta la potestà regolamentare
concernente la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento di tali
funzioni. Infatti, nel caso in esame, lo Stato, con la norma censurata, ha
disciplinato una particolare modalità di esercizio di funzioni amministrative
ad esso già spettanti in base alla legislazione vigente anteriormente alla
riforma del Titolo V della Costituzione. Tuttavia, a meno di non ammettere che
il nuovo sistema costituzionale delle competenze risulti ad oggi del tutto
irrilevante e che dunque lo Stato possa liberamente disciplinare le funzioni
amministrative che gli erano riconosciute prima della riforma costituzionale,
senza attenersi ai nuovi principi imposti dagli artt. 117 e 118 Cost., occorre
ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001, lo Stato può dettare norme per l'organizzazione e lo svolgimento di una
funzione amministrativa solo nell'ambito di un intervento che contempli la
complessiva riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un
determinato ambito materiale, distinguendo rigorosamente le funzioni da
riservare al livello centrale in attuazione e nel rispetto dei parametri di cui
all'art. 118, primo comma, e solo per tali funzioni provvedendo a dettare la relativa
disciplina. Pertanto, in assenza di una simile operazione complessiva, è da
escludere che lo Stato possa legittimamente procedere ad interventi di semplice
integrazione parziale della disciplina previgente, la cui conformità a
Costituzione deve essere oggi valutata alla luce delle nuove disposizioni degli
artt. 117 e 118 Cost.
2.2. — Ad avviso della Regione Toscana la
norma in esame, disciplinando la gestione dei servizi diretti alla valorizzazione
dei beni culturali, sarebbe costituzionalmente illegittima sotto due profili.
In primo luogo,
l’art. 117 della Costituzione riserva la “tutela dei beni culturali” alla
potestà legislativa esclusiva dello
Stato, mentre la “valorizzazione” sarebbe attribuita alla competenza
legislativa concorrente delle regioni e, conseguentemente, lo Stato potrebbe
soltanto stabilire i principi fondamentali, non le modalità di gestione dei
servizi diretti alla valorizzazione di detti beni.
In secondo
luogo, il rinvio ad un futuro regolamento della disciplina di aspetti inerenti
alla valorizzazione dei beni culturali violerebbe l'art. 117, sesto comma,
della Costituzione, essendo altresì illegittima la previsione della sua
adozione ai sensi dell’art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2.3. — La Regione Emilia-Romagna deduce che
la norma censurata concerne il «miglioramento della fruizione
pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico», quindi la
materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" (e
"promozione e organizzazione delle attività culturali") compresa
nell’elenco del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, cosicché allo
Stato spetterebbe soltanto stabilire i "principi fondamentali". La
disposizione conterrebbe, invece, norme di dettaglio e sarebbe perciò invasiva
delle attribuzioni regionali. Inoltre, la previsione nella materia di un
regolamento ministeriale violerebbe i commi terzo e sesto dell'art. 117 della
Costituzione: il terzo «in quanto viene misconosciuta la potestà legislativa
regionale»; il sesto «in quanto in aggiunta viene istituita una potestà
regolamentare statale (e per di più ministeriale), per la quale manca il
fondamento costituzionale».
2.4. — La Regione Umbria censura la norma
con argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte dalla Regione Emilia- Romagna, deducendo, inoltre, che essa violerebbe
anche l'art. 118 della Costituzione, secondo il quale le funzioni
amministrative spettano in via generale ai
comuni, salvo che esigenze di carattere unitario ne impongano
l'esercizio da parte delle province, delle città metropolitane, delle regioni o
dello Stato, con conseguente lesione del principio di sussidiarietà.
2.5 — Nell’imminenza dell’udienza pubblica
le Regioni hanno depositato memoria insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
In particolare,
la Regione Marche deduce che le modifiche introdotte all’art. 10, lettera b-bis),
del d. lgs. n. 368 del 1998, successivamente
all’impugnazione non inciderebbero sulla fondatezza delle censure.
La Regione
Toscana insiste nelle censure proposte, sostenendo che la sentenza n. 94 del
2003 ha chiarito che allo Stato spetta esclusivamente la materia della
tutela dei beni culturali, mentre nella specie i profili della gestione
sarebbero riferibili soltanto alla valorizzazione dei beni.
Le Regioni
Emilia-Romagna ed Umbria deducono che la modifica sopravvenuta non escluderebbe
la fondatezza delle censure, dato che, a seguito della riforma del Titolo V
della Costituzione, l’interesse nazionale non costituisce più un limite alla
competenza legislativa regionale, cosicché non rileverebbe il riferimento ad
esso inserito successivamente alla proposizione dei ricorsi.
3. — In tutti i giudizi si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, anche nella memoria depositata
in prossimità dell’udienza pubblica, che le questioni siano dichiarate
infondate.
In riferimento
al ricorso della Regione Marche la difesa erariale sostiene che la norma
censurata stabilisce nella materia dei beni culturali principi di gestione e,
perciò, rientra nella tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione).
Inoltre, fissa principi fondamentali per la valorizzazione di detti beni e per
l’organizzazione delle attività culturali (art. 117, terzo comma) e rientra
«nella cd. sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, ultimo comma,
disciplinata anche dallo Stato».
L’Avvocatura dello Stato, in relazione al ricorso della Regione Toscana,
deduce che la competenza attribuita al Ministro è esclusivamente quella
concernente la “gestione dei servizi e, prevedendo che la concessione debba
essere diretta al miglioramento della fruizione pubblica, stabilisce un
obiettivo connesso alla tutela del bene culturale. A suo avviso, la norma
porrebbe due questioni: l’identificazione del concetto di «gestione di beni e
attività culturali» ed il rapporto tra questa attività e le funzioni di tutela
e di valorizzazione; l’identificazione della materia alla quale è riconducibile
la gestione ex art. 33, cit. In
relazione a quest’ultimo profilo, la mancanza della relativa definizione
nell’art. 117 della Costituzione dell’attività di gestione esprimerebbe che
essa non è stata ritenuta una “funzione” così come la “tutela” e la
“valorizzazione”, bensì un «servizio di supporto strumentale ad entrambe»,
comprensivo di una serie di attività strumentali sia all’attività di tutela che
di valorizzazione. L’art. 33, cit., coinvolgendo i privati nella gestione dei
beni culturali, «connette strettamente la stessa gestione alle esigenze di
garanzia e tutela dei beni», esigenze che sarebbero particolarmente avvertite
proprio in quanto occorre affidare la gestione dei beni a soggetti privati con
il massimo delle garanzie. Rientrando la gestione nella “tutela” che è materia
attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, la previsione del potere
regolamentare non violerebbe l’art. 117, sesto comma, della Costituzione.
Considerazioni
sostanzialmente identiche sono svolte dalla difesa erariale per contrastare le
censure svolte dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria.
4. — All’udienza pubblica le
parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate negli
scritti difensivi.
Considerato in diritto
1. — La questione di legittimità
costituzionale proposta, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni
Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria ha ad oggetto l’art. 33 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002), che viene impugnato insieme
con altre disposizioni della medesima legge. Per ragioni di omogeneità di
materia, la trattazione di questa questione di legittimità costituzionale viene
separata dalle altre, sollevate con gli stessi ricorsi, le quali sono oggetto
di distinte decisioni.
2. — Secondo le
ricorrenti, la norma impugnata, introducendo nell’art. 10, comma 1, del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 la lettera b-bis)
che, nella formulazione censurata, stabilisce, tra l’altro, che il Ministero
può “dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di
servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall’articolo 152, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e
garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400”, violerebbe diverse disposizioni
costituzionali. Ed infatti la medesima norma è censurata dalle ricorrenti sotto
molteplici profili inerenti ai parametri costituzionali degli artt. 117, 118 e
119 della Costituzione, nonché in riferimento ai principi costituzionali
attinenti al rapporto tra Stato e regione ed al canone di ragionevolezza.
In particolare,
la Regione Marche denuncia che la norma impugnata disciplina con norme di
dettaglio una materia –la valorizzazione dei beni culturali– riconducibile tra
quelle attribuite, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
alla potestà legislativa concorrente delle regioni, e conferisce al Ministro
dei beni culturali, in contrasto con il sesto comma dell’art. 117 cit., un
potere regolamentare in una materia di competenza regionale. Ed infatti, benché
la lettera b-bis) del comma 1 faccia riferimento alla attività di “gestione”,
tale attività può essere riferita a profili sia di “tutela”, sia di
“valorizzazione”, secondo la specifica finalità, che di volta in volta si trovi
a perseguire. Inoltre, anche ammettendo che lo Stato possa riservare
determinate funzioni al livello centrale, in attuazione dell’art. 118, primo
comma, della Costituzione, solo per tali funzioni deve dettare la relativa
disciplina e non già per semplici integrazioni parziali della previgente
normativa.
Secondo le
Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, infine, essendo la materia della
“valorizzazione” dei beni culturali attribuita alla competenza legislativa
concorrente delle regioni, lo Stato dovrebbe dettare solo i principi
fondamentali, essendo anche illegittima la previsione di un regolamento
ministeriale in materia. La Regione Umbria denuncia altresì la lesione del
principio di sussidiarietà, spettando in via generale ai comuni le funzioni
amministrative.
Per ragioni di
connessione oggettiva e di coincidenza di profili di illegittimità
costituzionale sollevati, i ricorsi in esame vengono riuniti per essere decisi
con un’unica pronuncia.
3. — La
questione non è fondata nei termini di seguito indicati.
Le censure di
legittimità costituzionale prospettate nei ricorsi in esame si incentrano
essenzialmente su due profili: il primo è relativo alla materia oggetto della
disposizione impugnata, la quale, pur riguardando formalmente la “gestione” di
servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio
artistico, in realtà, secondo le ricorrenti, disciplinerebbe con norme di
dettaglio la “valorizzazione dei beni culturali”, materia rientrante tra quelle
che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza
legislativa regionale concorrente. Il secondo profilo, strettamente collegato
al primo, si incentra sulla previsione di un regolamento ministeriale incidente
sul predetto ambito materiale, da ricondurre appunto, secondo quanto sopra
detto, alla sfera di competenza legislativa regionale concorrente.
Al fine di
valutare la pretesa lesione delle attribuzioni legislative regionali, occorre
dunque individuare i caratteri distintivi della “gestione” dei servizi in
oggetto e il settore materiale al quale essa è riconducibile. Al riguardo la
norma impugnata, che appunto prevede la facoltà del Ministero per i beni e le
attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali”
la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e
della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall’art. 152,
comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, non è
chiara. Essa invero si inserisce nell’ambito delle discipline della c.d.
esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di competenza statale,
il cui controverso accoglimento in sede parlamentare -come si ricava dai
relativi lavori preparatori- si è evidentemente riflesso su una certa oscurità
di formulazione della norma in esame e spiega altresì i vari mutamenti che il
testo legislativo in questione ha subito successivamente alla sua entrata in
vigore.
Le indicate
difficoltà interpretative riguardano essenzialmente la distinzione dell’attività
in esame –di “gestione”– rispetto a quelle di “tutela” o di “valorizzazione”
dei beni culturali e quindi l’ambito di applicazione della disposizione
denunciata, non tanto perché è dubbio in che misura la lettera b-bis),
aggiunta dall’art. 33 all’art. 10 del citato d. lgs.
n. 368 del 1998, innovi rispetto ad altre norme dello stesso art. 10, che già
prevedono che per le stesse finalità il Ministero per i beni e le attività
culturali possa “stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti
privati”, ma soprattutto perché non risulta affatto chiaro in che cosa consista
l’oggetto della concessione e quali beni culturali riguardi. Tanto più che
modalità, criteri e garanzie per l’affidamento in concessione dei servizi
finalizzati alla migliore fruizione di tali beni dovrebbero essere fissati,
secondo la medesima disposizione, da un apposito e dettagliato regolamento
ministeriale, che dovrebbe regolare persino aspetti minuti della convenzione concessoria, quali le forme di reclutamento ed i livelli di
professionalità del personale.
La norma
censurata, rinviando all’art. 152 del d. lgs. n. 112
del 1998 il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni
e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che Stato, regioni ed enti
locali esercitano le relative attività, “ciascuno nel proprio ambito”,
presuppone un criterio di ripartizione di competenze, che viene comunemente
interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare
quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui
rispettivamente abbia la titolarità. Tale criterio, pur essendo inserito nel
decreto legislativo n. 112 del 1998, anteriore alla modifica del Titolo V della
Costituzione, conserva tuttora la sua efficacia interpretativa non solo perché
è individuabile una linea di continuità tra la legislazione degli anni 1997-98,
sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, e la legge costituzionale
n. 3 del 2001, ma soprattutto perché è riferibile a materie-attività, come, nel
caso di specie, la tutela, la gestione o anche la valorizzazione di beni
culturali, il cui attuale significato è sostanzialmente corrispondente con
quello assunto al momento della loro originaria definizione legislativa.
Alla stregua di
tale criterio, nella disposizione in esame appare chiaro che il soggetto che ha
la titolarità dei beni culturali in questione è lo Stato, come appunto si
ricava dai riferimenti del previsto regolamento ministeriale sia ai “rispettivi
compiti dello Stato e dei concessionari” relativamente ai restauri ed alla
ordinaria manutenzione dei “beni oggetto del servizio, ferma restando la
riserva statale sulla tutela dei beni”, sia al “canone complessivo” della
concessione “da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita”, sia
alla previsione che “ritornino nella disponibilità” del Ministero i beni
culturali conferiti in gestione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa,
della concessione stessa. Trattandosi dunque di beni “oggetto del servizio”,
per la cui concessione deve essere corrisposto un canone allo Stato e per i
quali, tra l’altro, è previsto il ritorno “nella disponibilità” del Ministero
per i beni culturali alla cessazione della concessione, è evidente che la
convenzione concessoria dei servizi disciplinata
dalla disposizione in esame e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può
che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui appunto allo Stato
sono riservate la titolarità e la gestione, oltre che la tutela.
Tale linea
interpretativa appare logicamente plausibile, cosicché è da escludere che la
disposizione impugnata possa essere lesiva delle pretese delle regioni
ricorrenti, le cui attribuzioni in materia non rientrano, appunto secondo
l’interpretazione prospettata, nell’ambito di previsione del denunciato art.
33. In proposito va altresì osservato che nella legge in esame n. 448 del 2001
l’ipotesi di concessione disciplinata dalla medesima norma è nettamente
distinta da quella regolata dall’art. 35 che, senza stabilire vincoli
procedurali o contenutistici, si limita a facoltizzare
gli enti locali –nel cui ambito vanno considerate anche le regioni, come si
deduce dal comma 15 del suddetto art. 35– a scegliere l’affidamento diretto dei
“servizi culturali” locali ad associazioni e fondazioni dagli stessi enti
costituite o partecipate, oppure a soggetti terzi, sulla base di contratti di
servizio. Il carattere di “principio” che riveste questa normativa
sull’affidamento dei servizi culturali locali, rispetto a quella
sull’affidamento dei servizi inerenti ai beni culturali di cui è titolare lo
Stato, si spiega appunto con le incidenze che la disciplina dell’art. 35 –e non
già quella dell’art. 33– può avere sulle competenze legislative regionali e
sull’autonomia degli enti locali in materia.
Infine, ad
ulteriore conferma dell’interpretazione qui accolta, secondo cui il citato art.
33, si riferisce ai servizi dei soli beni culturali di cui lo Stato ha la
titolarità e la gestione, si possono ricordare, per quanto vale, le modifiche
introdotte al citato art. 10 del d. lgs. n. 368 del
1998 –nel testo risultante dopo l’entrata in vigore dell’art. 33– dall’art. 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali sopprimono ogni riferimento
testuale alle finalità di “valorizzazione del patrimonio artistico” e
specificano anche che la gestione dei servizi in questione deve riguardare i
“beni culturali di interesse nazionale”, di cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c),
del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, e cioè i beni
immobili di “interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura
in genere”, nonché i beni di interesse archeologico.
Pertanto, così
interpretato l’art. 33 della legge n. 448 del 2001, non risultano fondate le
censure prospettate dalle ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a
separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità
costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge finanziaria
2002),
riuniti i
giudizi relativi all’art. 33 della medesima legge,
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –legge
finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna ed Umbria con i
ricorsi in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19
dicembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Piero Alberto
CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 20 gennaio 2004.