Ordinanza n. 309 del 2004

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ORDINANZA N.309

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Carlo              MEZZANOTTE       Presidente

- Fernanda         CONTRI                   Giudice

- Piero Alberto   CAPOTOSTI                "

- Annibale         MARINI                      "

- Franco            BILE                            "

- Giovanni Maria FLICK                        "

- Francesco        AMIRANTE                 "

- Ugo                DE SIERVO                 "

- Romano          VACCARELLA            "

- Paolo              MADDALENA             "

- Alfio               FINOCCHIARO           "

- Alfonso           QUARANTA                "

- Franco            GALLO                        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), promossi con due ordinanze del 7 dicembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sui ricorsi proposti da Botto Vincenzo e da Polise Renato contro l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Napoli 1, iscritte ai nn. 8 e 9 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Napoli, con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, depositate il 7 dicembre 2000 (ma pervenute a questa Corte il 12 gennaio 2004), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che individua il presupposto dell’IRAP nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi;

che, ad avviso del rimettente, l’IRAP penalizzerebbe in maniera ingiustificata i lavoratori autonomi, ad essa assoggettati indiscriminatamente, tanto più in quanto si tratterebbe di imposta introdotta in sostituzione dell’ILOR, che sarebbe stata dichiarata incostituzionale «nella misura in cui postulava la produzione di reddito d’impresa anche in assenza di un’organizzazione di fattori produttivi, come ricorrentemente si avvera nell’esercizio dell’attività libero professionale»;

che l’imposta stessa, per essere applicata in ugual misura nei confronti tanto dei liberi professionisti quanto degli imprenditori, prescinderebbe, almeno in parte, dalla capacità contributiva ed inoltre, essendo la sua ratio economica rappresentata – secondo la amministrazione finanziaria convenuta nel giudizio a quo – dalla remunerazione di servizi non vendibili da parte dell’amministrazione centrale e locale, non terrebbe conto dell’insoddisfacente livello di tali servizi riscontrabile nel Mezzogiorno d’Italia rispetto alle regioni settentrionali;

che la norma impugnata sarebbe in definitiva irragionevole nella parte in cui «non consente di pervenire alla disamina delle concrete modalità di svolgimento dell’attività svolta dal lavoratore autonomo per stabilire la ricorrenza o meno del presupposto impositivo del tributo de quo»;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con la sentenza n. 156 del 2001.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che il rimettente in buona sostanza lamenta come irragionevole l’indiscriminata applicazione dell’imposta nei confronti dei liberi professionisti, anche in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui;

che – a prescindere da ogni considerazione in ordine alla individuazione della norma cui tale dubbio di legittimità costituzionale sarebbe eventualmente riferibile – va preliminarmente rilevato che manca, nelle ordinanze di rimessione, una compiuta descrizione delle fattispecie dedotte nei giudizi a quibus sulla natura dell’attività svolta dai ricorrenti, tale da consentire il necessario controllo riguardo alla rilevanza della questione;

che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: ordinanze n. 291 del 2004, n. 231 e n. 141 del 2003), entrambe le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.