Ordinanza n 213 del 2004

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ORDINANZA N.213

 

ANNO 2004

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Valerio ONIDA, Presidente

 

- Fernanda CONTRI                                                                                    

 

- Guido NEPPI MODONA                                                                         

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                                                      

 

- Annibale MARINI                                                                                    

 

- Giovanni Maria FLICK                                                                             

 

- Francesco AMIRANTE                                                                            

 

- Ugo DE SIERVO                                                                                     

 

- Romano VACCARELLA                                                                         

 

- Alfio FINOCCHIARO                                                                             

 

- Alfonso QUARANTA                                                                              

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), promosso con ordinanza del 28 giugno 2003 dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale nel procedimento penale al carico di A. L., iscritta al n. 871 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 28 giugno 2003, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [recte] introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui non prevede la possibilità di rilevare l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti penali nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado allorché sia stato impossibile rilevarla nel termine stabilito per una erronea ed imprecisa indicazione nel capo di imputazione del luogo di commissione del reato a causa della mancanza di accertamenti del pubblico ministero;

 

che la questione ha origine da un procedimento penale a carico di un imputato rinviato a giudizio, con citazione diretta del pubblico ministero, davanti al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, per rispondere dei delitti di ricettazione e truffa;

 

che, secondo il giudice a quo, nel capo di imputazione non era precisato il luogo ove erano stati commessi i due distinti reati di ricettazione e di truffa riportandosi solo la indicazione di Ariccia, quale luogo di residenza dell’imputato, mentre, trattandosi di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e configurandosi una ipotesi di connessione di procedimenti ex art. 12, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale, avrebbe dovuto essere riportato nel capo di imputazione il luogo di commissione di ciascuno dei reati contestati e, in particolare, sarebbe stato necessario precisare il luogo in cui era stato commesso il reato più grave di ricettazione;

 

che il rimettente afferma che, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero non avrebbe svolto alcun accertamento diretto a verificare dove fosse stato commesso l’ipotizzato delitto di ricettazione e tale omissione gli avrebbe impedito di rilevare tempestivamente la inosservanza delle disposizioni sulla distribuzione degli affari prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, mentre, se tale accertamento fosse stato svolto prima dell’esercizio dell’azione penale, sarebbe emerso che altra avrebbe dovuto essere la sezione territorialmente competente del medesimo Tribunale di Velletri;

 

che il giudice a quo precisa che il Presidente del Tribunale, al quale egli aveva trasmesso gli atti del procedimento, ha respinto i rilievi formulati, ritenendoli tardivi ai sensi dell’art. 163-bis delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale;

 

che, quanto al primo profilo, al giudice a quo sembra «irragionevole una disposizione che subordini…» la rilevabilità della inosservanza delle disposizioni de quibus «alla condizione che ciò avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, anche nei casi in cui il rilievo sia impossibile per difetto di qualsivoglia elemento di cognizione atto a consentirlo…»;

 

che, quanto al contrasto col comma primo dell’art. 25 della Costituzione, il rimettente pone l’accento sul rilievo che sarebbe erroneo sostenere la mancanza della violazione del “principio del giudice naturale precostituito” là dove «…il giudice investito “di fatto”…» e quello che avrebbe dovuto essere «…investito “di diritto”…» sono entrambi «il medesimo tribunale», poiché tale argomento mostrerebbe tutti i suoi limiti allorché del medesimo tribunale facciano parte più magistrati che soltanto formalmente sarebbero un unico ufficio giudiziario; in tal caso, le disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione degli affari assumerebbero un accresciuto valore a presidio del “giudice naturale” con riguardo alle attribuzioni delle funzioni in applicazione delle regole “tabellari”;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, in ogni caso, per la manifesta infondatezza della questione;

 

che, ad avviso della difesa erariale, il diritto vivente è nel senso della estraneità alla competenza delle questioni inerenti alla ripartizione dei compiti tra sezioni o fra magistrati dello stesso ufficio giudiziario, in quanto il riparto delle attribuzioni degli affari civili e penali tra le diverse sezioni del tribunale in composizione monocratica è disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e che, pertanto, ciò renderebbe insussistente la prospettata lesione del principio del giudice naturale di cui all’art. 25 della Costituzione;

 

che, secondo l’interveniente, le preclusioni stabilite in ordine ai modi ed ai tempi di rilevabilità dell’inosservanza di regole fondate su criteri territoriali sono ispirate al principio di economia processuale e di migliore concentrazione delle attività e, come tali, possono legittimamente essere stabilite dalla legge: il legislatore avrebbe, pertanto, del tutto ragionevolmente esercitato la propria discrezionalità per soddisfare le esigenze di speditezza del processo;

 

che, sempre ad avviso della difesa erariale, andrebbe considerata l’avvenuta conclusione del subprocedimento previsto per l’accertamento dell’inosservanza delle regole di riparto degli affari, in quanto il giudice a quo ha già investito della questione il Presidente del Tribunale che, a sua volta, vi ha provveduto restituendo gli atti allo stesso rimettente con provvedimento non impugnabile e che, non essendo stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 163-bis disp. att. cod. proc. pen. di cui sarebbe stata già fatta applicazione, sarebbe preclusa la riproposizione della dedotta violazione nel giudizio a quo, tenuto conto della non impugnabilità del provvedimento presidenziale.

 

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), nella parte in cui non prevede che l’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione, tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, possa essere rilevata anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, qualora prima di tale fase sia stato impossibile per la erronea ed imprecisa indicazione, nel capo di imputazione, del luogo di commissione dei reati a causa della mancanza di accertamenti nella fase delle indagini;

 

che, ad avviso del ricorrente, la applicabilità della norma censurata  sarebbe in tal modo, in violazione degli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, limitata soltanto alla ipotesi in cui nel decreto di citazione sia ab origine indicato che il fatto sia stato commesso in un luogo non compreso nella circoscrizione del giudice investito del processo, con esclusione di tutte le ipotesi in cui la erronea indicazione del locus commissi delicti emerga solo nel corso dell’istruttoria dibattimentale;

 

che nell’ordinanza di rimessione si precisa che il Presidente del Tribunale, al quale sono stati trasmessi gli atti in applicazione del secondo comma dell’art. 163-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ha respinto la richiesta, ritenendola tardiva perché formulata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento;

 

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale difetta del carattere della pregiudizialità, in quanto il rimettente, nel trasmettere gli atti del procedimento al Presidente del Tribunale, ha esaurito la fase di sua competenza nel sub-procedimento in esame e si è, quindi, precluso la possibilità di sollevare la eccezione stessa (ordinanze n. 331 del 2002; n. 264 del 1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);

 

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

 

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 163-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall’art. 217 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), sollevata dal Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, in riferimento agli articoli 3 e 25, primo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2004.

 

Valerio ONIDA, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2004.