Ordinanza n. 331 del 2002

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ORDINANZA N.331 ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

- Cesare                    RUPERTO                    Presidente

 

- Riccardo                CHIEPPA                     Giudice

 

- Gustavo                 ZAGREBELSKY        "

 

- Valerio                   ONIDA                         "

 

- Carlo                      MEZZANOTTE           "

 

- Fernanda                CONTRI                       "

 

- Guido                     NEPPI MODONA       "

 

- Piero Alberto         CAPOTOSTI                "

 

- Annibale                MARINI                       "

 

- Giovanni Maria      FLICK                          "

 

- Francesco               AMIRANTE                 "

 

- Ugo                        DE SIERVO                 "

 

- Romano                 VACCARELLA          "

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da L. B. contro l’Università degli Studi di Trieste ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2001.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

 

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso da una funzionaria amministrativa, inquadrata all'VIII livello presso l'Osservatorio Astronomico di Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284 del Rettore dell'Università degli Studi di Trieste, reso in data 19 gennaio 2000, con il quale si subordinava il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca alle dimissioni dal posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio Astronomico, in applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), con ordinanza del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

 

che il rimettente premette di aver giudicato infondato il ricorso sotto diversi profili di legittimità relativi alla disposizione impugnata;

 

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata viola peraltro l’art. 3 della Costituzione “nella parte in cui non distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa”;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma denunciata sarebbe quella di "offrire agli enti di ricerca la possibilità di avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto scientifico di persone estranee all'ambito di detti enti e particolarmente qualificate".

 

Considerato che il Tar, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, premette che la ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento, molteplici censure di legittimità nei confronti del provvedimento rettorale impugnato, proprio in relazione alla disposizione denunziata;

 

che l'ordinanza di rimessione espressamente dichiara che il ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale è stato ritenuto infondato e sono state rigettate le censure sollevate in riferimento alla norma impugnata e cioè l’art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;

 

che, pertanto, la questione è irrilevante per difetto di pregiudizialità, in quanto il rimettente nel giudicare infondato in relazione alla predetta norma il ricorso pendente dinanzi a sé ha così fatto applicazione della disposizione censurata e si è quindi precluso la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 264 del 1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);

 

che, d’altra parte, il profilo della rilevanza della questione sollevata appare privo di motivazione, non consentendo a questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale condizione di proponibilità;

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1°  luglio 2002.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2002.