Ordinanza n. 264/98

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ORDINANZA N.264

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'aucupio) promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1996 dal Tar per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto dall'Associazione Italiana World Wildlife Fund Italia contro la Regione Friuli-Venezia Giulia ed altri, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Italiana World Wildlife Fund, dell'Associazione Friulana Migratoristi e della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avv.ti Alessio Petretti per l'Associazione Italiana World Wildlife Fund, Claudio Chiola per l'Associazione Friulana Migratori e Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli- Venezia Giulia, nel giudizio promosso dall’Associazione italiana World Wildlife Fund Italia, per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, recante il regolamento di esecuzione della legge di detta regione 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), con ordinanza dell’8 novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 di tale legge, in riferimento all’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all’art. 4 dello statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n.1);

che i giudici a quibus premettono che l’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento del regolamento impugnato eccependo "una serie articolata" di censure "di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili" ed essi, con sentenza parziale (11 gennaio 1997), hanno "provveduto a rigettare, siccome infondati, tutti i motivi di gravame proposti";

che, osserva il Tar, l’art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993, emanata nell’esercizio della competenza di tipo esclusivo di cui la Regione Friuli-Venezia Giulia é titolare nella materia della caccia ex art. 4 dello statuto di autonomia, consente alle amministrazioni provinciali di affidare la gestione in concessione degli impianti per la cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi a soggetti abilitati all’esito della frequentazione di corsi organizzati d’intesa con l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, ovvero che hanno esercitato la cattura degli uccelli per almeno un biennio in virtù di autorizzazione rilasciata in base alle previgenti leggi regionali;

che, secondo i giudici amministrativi, la materia é disciplinata, altresì, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale, stabilendo che la fauna da essa contemplata é tutelata "nell’interesse della comunità nazionale" (art. 1, comma 1), ed imponendo alle regioni a statuto speciale l’obbligo di adeguare entro un determinato termine "la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge, nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti" (art. 36, comma 7), integra un limite alla competenza del legislatore regionale anche di tipo esclusivo;

che, in particolare, siffatto interesse é tutelato dall’art. 4 (recte: art. 4, comma 3) della legge n. 157 del 1992, il quale riserva la gestione degli impianti di cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi esclusivamente al personale dipendente dalle amministrazioni provinciali, valutato idoneo dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica;

che, dunque, ad avviso del Tribunale, la norma denunziata, disciplinando la concessione degli impianti per la cattura degli uccelli da utilizzare a detto scopo in difformità dall'art. 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992, vulnera il limite del "rispetto degli interessi nazionali" stabilito dall’art. 4 dello statuto di autonomia, in quanto la previsione della gestione pubblicistica degli impianti, e secondo le specifiche modalità dettate dalla norma della legge dello Stato, esprime un principio inderogabile al fine della tutela della fauna selvatica, il quale vincola il legislatore regionale;

che nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti: il Presidente della Giunta regionale, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata; l’Associazione italiana World Wildlife Fund, la quale ha concluso per l’accoglimento della questione, svolgendo argomenti a conforto della propria tesi in una memoria (depositata fuori termine); e infine l’Associazione Friulana Migratoristi, resistente nel processo amministrativo, insistendo, anche in una memoria depositata in prossimità dell’udienza, per l’inammissibilità e comunque per l’infondatezza della questione.

Considerato che vanno preliminarmente verificati i requisiti di ammissibilità della questione e, in particolare, della rilevanza, la cui carenza ha costituito oggetto dell’eccezione di inammissibilità sollevata da una delle parti;

che, secondo i giudici a quibus, la questione di costituzionalità é rilevante in quanto costituisce "l’unica parte del thema decidendum" non ancora definita con la citata sentenza parziale, tanto che il suo accoglimento determinerebbe, "pressochè inevitabilmente", l’annullamento delle norme regolamentari esecutive della "norma legislativa presupposta";

che, inoltre, il Tar puntualizza che l’associazione ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento, l’illegittimità di tutte le disposizioni del regolamento per violazione della legge, cui esso dà esecuzione, precisando che "diverse disposizioni di detto atto normativo (artt. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13) dipendono, in quanto ne sono l'attuazione o ne presuppongono l'esistenza, dalla vigenza del sistema concessorio previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993";

che lo stesso Tribunale, avendo deciso con la suddetta sentenza parziale dell'11 gennaio 1997 su "tutti i motivi di gravame proposti", giudicandoli infondati, ha evidentemente stabilito la conformità di tutte le disposizioni del regolamento di esecuzione alla citata legge regionale n. 29 del 1993, facendo così applicazione, in particolare, della norma dell'art. 3 della stessa legge, da cui appunto le predette disposizioni "dipendono";

che, dunque, la questione é irrilevante per difetto di pregiudizialità, in quanto i giudici, pronunziando nel corso dello stesso giudizio la sentenza parziale il cui oggetto comporta la necessaria applicazione della disposizione censurata, si sono ormai preclusi la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale (sentenze n. 315 del 1992; n.166 del 1992; n. 242 del 1990), sicchè essa va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’aucupio), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all’art. 4 dello statuto speciale di autonomia (legge cost. 31 gennaio 1963, n.1), con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.