ORDINANZA N. 60
ANNO 2004
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni
Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 30-bis del codice di procedura civile
promosso con ordinanza del 24 febbraio 2003 dal Giudice di pace di Prato nel
procedimento civile vertente tra Luigi Provenzano e
la New Valentini Due s.r.l.,
iscritta al n. 367 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n.
25, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il
Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del
24 febbraio 2003, il Giudice di pace di Prato, nel corso di un procedimento
civile iniziato da Luigi Provenzano nei confronti
della s.r.l. New Valentini Due di Prato, per ottenere
la condanna di quest’ultima al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno sofferto dal figlio per il cattivo funzionamento
di un motoveicolo usato acquistato dalla società convenuta, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30-bis del codice di procedura civile, per contrasto con gli articoli
3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione;
che - secondo quanto rileva il rimettente -
la società, dopo avere contestato nel merito la domanda, ha affermato di avere
appreso che l’attore esercitava la funzione di Giudice di pace a Pistoia ed ha
chiesto che ai sensi dell’art. 30-bis
cod. proc. civ. fosse
dichiarata la competenza territoriale del Giudice di pace di Genova, mentre
l’attore ha replicato prospettando la questione di legittimità costituzionale
di tale norma;
che il rimettente - premesso che il giudizio
non può essere definito senza la risoluzione di tale questione - riferisce le
argomentazioni con cui l’attore l’ha prospettata, ossia l’intenzione,
desumibile dai lavori preparatori, di limitare la competenza prevista dall’art.
30-bis cod. proc.
civ. ai soli casi di risarcimento dei danni
conseguenti alle ipotesi considerate dall’art. 11 del codice di procedura
penale; ed il contrasto della norma impugnata, se genericamente interpretata ed
applicata, con gli indicati parametri costituzionali, per l’eccessiva
difficoltà di accesso alla tutela giurisdizionale, specie nelle cause di
<<esiguo valore>>;
che inoltre - premesso che <<l’esame
che la legge impone al giudice di compiere sulla non manifesta infondatezza ha
lo scopo di evitare che abbiano ingresso alla Corte questioni prive di
qualsiasi fondamento ed in ordine alle quali lo stesso giudice del processo
principale può implicitamente affermare la legittimità della norma impugnata
dichiarando e motivando la sua assoluta certezza circa l’insussistenza
dell’avanzato dubbio di costituzionalità>> - il rimettente assume che
<<la norma investita di incostituzionalità e quelle costituzionali che si
assumono violate non sembrano vibrare all’unisono soprattutto per ciò che
riguarda le cause di esiguo valore>>; e, quindi, conclude che,
spettandogli <<non di accertare la
fondatezza della questione ma solo la sua non manifesta infondatezza […]
la dissonanza avvertita […] deve perciò tradursi in una ordinanza di rimessione>>;
che è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite
l’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato memoria, nella quale ha sostenuto
in via preliminare l’inammissibilità ed in subordine l’infondatezza della
questione.
Considerato che
l’ordinanza di rimessione non contiene una precisa
enunciazione dei termini della questione proposta, con riferimento al contenuto
della pronuncia richiesta a questa Corte;
che, infatti,
dal tenore di essa non emerge con chiarezza ed in modo inequivoco
se il rimettente ritiene che il vizio di costituzionalità della norma censurata
concerna l’applicazione del criterio di competenza derogatorio in generale
ovvero in riferimento ad una specifica tipologia di controversie civili ed in
particolare a quelle di “esiguo valore”;
che - alla
stregua della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis l’ordinanza n. 217 del
2003) - la questione di legittimità costituzionale proposta in via
incidentale senza i necessari requisiti di inequivocità
e chiarezza è manifestamente inammissibile;
che, inoltre,
l’ordinanza non contiene una specifica motivazione sulla non manifesta
infondatezza della questione, in quanto il rimettente si è limitato a riferire
le ragioni poste dall’attore nel giudizio a
quo a sostegno dell’eccezione di incostituzionalità della norma, senza
spiegare i motivi della sua adesione ad esse, ed a rilevare una generica
dissonanza della norma stessa dai parametri evocati dalla parte privata;
che - secondo
la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ancora l’ordinanza n. 217
del 2003, nonché le ordinanze n. 231 e n. 255 del 2003)
- ne discende un’ulteriore ragione di inammissibilità.
Visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30-bis del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Prato, con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Franco
BILE, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 30 gennaio 2004.