SENTENZA N. 12
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 52, commi 10 e 39, 64 e 66
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002), promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana,
Campania e Umbria notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in
cancelleria il 28 febbraio, il 1°, il 7 e l’8 marzo successivi ed iscritti ai
numeri 10, 12, 21 e 24 del registro ricorsi 2002.
Visti
gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
uditi
gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la
Regione Toscana, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon
per la Regione Umbria e l’avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
1. ¾
Le Regioni Marche, Toscana, Campania ed Umbria hanno proposto questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 117, 118, 119 della
Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, di numerose
disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002) e, tra queste, delle disposizioni di cui agli artt. 52, commi 10 e 39, 64
e 66.
2. ¾ Le Regioni Marche, Toscana
ed Umbria impugnano l’articolo 52, comma 10, che pone, in tema di quote-latte,
una disciplina delle modalità di versamento del prelievo, deducendo che essa
interverrebbe in un ambito estraneo alla sfera di competenza legislativa dello
Stato. Inoltre, il conferimento al Ministro delle politiche agricole e
forestali del potere di assoggettare le modalità di versamento del prelievo
alla disciplina recata dal decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante
“Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario” (che regola il
beneficio della rateizzazione), qualora si verifichino eventi di particolare
gravità, non troverebbe giustificazione in esigenze di esercizio unitario delle
funzioni amministrative, che dovrebbero costituire, ai sensi dell’art. 118
Cost., il parametro per l’allocazione delle funzioni medesime. Si aggiunge nel
ricorso della Regione Umbria che la disposizione in esame costituirebbe fondi
settoriali a gestione ministeriale in assenza di competenza legislativa, in
violazione dell’articolo 119 della Costituzione.
3.
¾ Le Regioni Marche ed
Umbria censurano l’articolo 52, comma 39, nella parte in cui prevede
incentivazioni a favore degli allevamenti ippici per lo sviluppo
dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei
galoppatori. Se ne deduce il contrasto con l’articolo 117 della Costituzione,
poiché, pur volendo ricondurre la disciplina alla materia della “tutela della
salute”, nelle materie di potestà legislativa concorrente lo Stato dovrebbe
limitarsi alla predisposizione di principî fondamentali o di una normativa a
carattere suppletivo e tale non potrebbe essere considerata la previsione di un
finanziamento per l’ippoterapia. Neppure, prosegue il ricorso della Regione
Marche, la disposizione potrebbe essere ricondotta all’articolo 117, secondo
comma , lettera m), non prendendo
forma, nella disposizione censurata, «alcuna determinazione di un livello
essenziale relativo alla prestazione sanitaria che contempla l’utilizzo dei
cavalli a scopo terapeutico». Nella parte in cui affida a un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina necessaria per la sua
attuazione, l’articolo 52, comma 39, incorrerebbe inoltre nella lesione del
riparto della potestà regolamentare delineato nell’articolo 117, sesto comma,
della Costituzione. Ove poi si ritenesse che la funzione affidata al Ministro
abbia natura non regolamentare, sarebbe comunque violato l’articolo 118 della
Costituzione, e i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione in
esso affermati.
4. ¾ Le Regioni Marche, Toscana,
Campania ed Umbria impugnano l’articolo 64, che, nel disciplinare le sanzioni
amministrative applicabili per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti e i
casi in cui gli stessi debbano intendersi a tutti gli effetti regolarizzati,
invaderebbe un ambito materiale riservato alla competenza residuale della
Regione. Non potrebbe obiettarsi, secondo la difesa della Regione Toscana, che
in relazione ai vigneti abusivamente impiantati venga in rilievo il regolamento
comunitario n. 1493/99, poiché anche l’attuazione della normativa comunitaria,
nelle materie di competenza regionale, spetterebbe alle Regioni.
5.
¾ Le Regioni Marche,
Toscana ed Umbria denunciano l’articolo 66, che pone prescrizioni dirette a
ridurre i fenomeni di influenza catarrale dei ruminanti (cosiddetta blue tongue). Esso costituirebbe un
intervento legislativo in ambito chiaramente affidato alla legislazione regionale
residuale. Inoltre, nella parte in cui prevede la predisposizione di una serie
di interventi e la gestione di un apposito fondo per fronteggiare l’emergenza,
la disposizione impugnata avrebbe violato i principî di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, che devono porsi a fondamento di ogni
allocazione di funzioni amministrative. La lesione non verrebbe meno neanche
qualora si ritenesse che lo Stato abbia semplicemente introdotto delle
modifiche alla disciplina di funzioni amministrative già ad esso riconosciute
dalla legislazione previgente. Si osserva al riguardo nel ricorso della Regione
Marche che, dopo la revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, lo
Stato potrebbe legittimamente dettare norme per l’organizzazione di una funzione
amministrativa «solo nell’ambito di un intervento che contempli la complessiva
riallocazione delle funzioni amministrative relative ad un determinato ambito
materiale», dovendosi escludere che esso possa procedere ad interventi di
semplice integrazione parziale della disciplina previgente «in assenza di una
simile operazione complessiva».
6.
¾ Si è costituito in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni
sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.
Le
norme denunciate sarebbero, secondo la difesa erariale, finalizzate alla
diretta applicazione di normative comunitarie e, quindi, espressione della
potestà legislativa esclusiva statale di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera a). Inoltre si osserva che il
Consiglio di Stato, con parere dell’Adunanza generale del 25 febbraio 2002, n.
2/02 ha ritenuto legittime le disposizioni in oggetto, pur riconoscendone il
carattere cedevole nei confronti della successiva eventuale normativa
regionale. Le funzioni conferite con le norme impugnate, inoltre, devono essere
esercitate d’intesa con la Regione, ciò che varrebbe ad escludere che possa
determinarsi una lesione delle competenze regionali in materia.
Con specifico riguardo all’articolo 52, comma 10,
relativo al versamento delle quote-latte, esso atterrebbe a materia
disciplinata dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 1° marzo 1999, n. 43, recante disposizioni urgenti per
il settore lattiero-caseario), che sarebbe norma statale emanata in diretta
applicazione di obblighi comunitari. Il primo e secondo comma dell’articolo 64
costituirebbero invece manifestazione dell’attività sanzionatoria in tema di illeciti
amministrativi, che sarebbe di esclusiva spettanza statale.
7. ¾ In prossimità dell’udienza
pubblica del 17 giugno 2003 tutte le ricorrenti hanno depositato memorie,
argomentando ulteriormente a sostegno delle proprie ragioni.
In merito all’art. 52, comma 10, la difesa della
Regione Marche sostiene che in tema di quote-latte i principî fondamentali
sarebbero direttamente ricavabili dalla disciplina comunitaria e quindi, in una
materia di potestà residuale della Regione, la normativa statale non potrebbe
dettare principî inderogabili. Rammenta ancora la ricorrente come l’art. 1,
primo comma, della legge 30 maggio 2003, n. 119 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa
in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei
prodotti lattiero-caseari) abbia riconosciuto la competenza delle Regioni nel
settore.
In replica all’Avvocatura dello Stato, la quale
sostiene che gli artt. 52, commi 10 e 39, si collocherebbero «nell’ambito dei
rapporti senza intermediazione dello Stato con l’Unione europea», con la
conseguenza di radicare una competenza esclusiva statale, la Regione Umbria
osserva che non vi sono indicate dalla difesa erariale le norme di cui le
disposizioni impugnate sarebbero attuative e comunque rileva che le Regioni
sono competenti a dare diretta attuazione alle norme comunitarie, mentre lo
Stato conserverebbe solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva per
evitare inadempimenti. La difesa della Regione Marche soggiunge, in riferimento
all’art. 52, comma 39, che la previsione di un finanziamento per la promozione
dell’ippoterapia, in materia di competenza regionale, non costituirebbe una
disposizione di principio, né una disciplina suppletiva derogabile dal
legislatore regionale e tanto meno potrebbe essere espressione della competenza
esclusiva statale in tema di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma,
lettera m).
Quanto all’impugnazione dell’art. 64, la Regione
Marche deduce che la legge statale che pone un regime sanzionatorio per
l’impianto abusivo di vigneti atterrebbe alla materia dell’agricoltura,
affidata alla competenza legislativa residuale della Regione e ricorda come
diverse Regioni, ormai da tempo, abbiano disciplinato la materia.
7.1. ¾ Ulteriori memorie ha
depositato pure l’Avvocatura generale dello Stato, la quale premette che la
legge finanziaria oggetto di impugnazione «rappresenta lo strumento di
decisione unitaria per il coordinamento della finanza pubblica anche – e oggi
soprattutto – in relazione alla necessità di rispettare i vincoli concordati a
livello europeo con il patto di stabilità».
Nel merito, la difesa erariale rileva, in riferimento
all’art. 52, comma 10, che l’intervento legislativo si sarebbe reso necessario
per evitare una procedura di infrazione preannunciata dal parere motivato
complementare della Commissione europea del 20 dicembre 2001, che aveva
chiaramente negato che il pagamento in forma rateale, ai sensi della legge n.
118 del 1999, fosse giustificabile per campagne successive a quella 1998-1999.
L’Avvocatura aggiunge che la disposizione impugnata non sarebbe idonea a recare
alcuna lesione attuale e concreta al potere legislativo regionale, limitandosi
a prevedere una possibilità di intervento, peraltro rigorosamente circoscritta
a ipotesi di carattere eccezionale, e prosegue rilevando come la stessa
risulterebbe posta nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva
statale in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea (art. 117,
secondo comma, lettera a).
Un’applicazione non omogenea sul territorio della facoltà di rateizzazione,
secondo la difesa erariale, darebbe luogo inoltre a disparità di trattamento,
con lesione dell’art. 3 della Costituzione.
Quanto all’art. 64, che ad avviso dell’Avvocatura
sarebbe espressione della potestà legislativa concorrente in materia di
«rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni», esso non
lederebbe le attribuzioni regionali, in quanto porrebbe solo alcuni “principi
fondamentali” della materia.
Infine, con riguardo all’impugnazione dell’art. 66,
l’Avvocatura ritiene che la disposizione intervenga in materia di legislazione
esclusiva statale e, precisamente, di “profilassi internazionale” (art. 117,
secondo comma, lettera q) e di tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema (117, secondo comma, lettera s). Le iniziative previste per il
contenimento della influenza catarrale dei ruminanti riguardano infatti gli
allevamenti situati in territori che comprendono l’intera Comunità europea. In
ordine alla censura relativa alla violazione dell’art. 118 Cost., si sostiene
poi che l’attribuzione a livello centrale di funzioni amministrative, quali la
predisposizione di interventi per la protezione dalla influenza catarrale e la
gestione di un apposito “fondo per l’emergenza blue tongue”, troverebbe giustificazione in esigenze di carattere
unitario. Il coordinamento degli interventi economici e sanitari sarebbe
infatti necessario tenendo conto della diffusività della malattia, che
travalica i confini territoriali delle singole Regioni.
Considerato in diritto
1.
¾ Le Regioni Marche,
Toscana, Campania e Umbria hanno proposto questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
nonché al principio di leale collaborazione, di numerose disposizioni della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).
Le
impugnazioni relative agli artt. 52, commi 10 e 39, 64 e 66 vengono qui
trattate separatamente rispetto alle altre questioni proposte negli stessi
ricorsi e, per omogeneità di materia, possono essere decise con la medesima
sentenza.
2. ¾ Le Regioni Marche, Toscana e
Umbria hanno impugnato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119
della Costituzione, l’art. 52, comma 10, nella parte in cui dispone che il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, «può consentire eccezionalmente, per
periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare
gravità», che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste
dall’art. 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43; commi,
questi ultimi, che disciplinano, rispettivamente, le modalità di versamento del
prelievo presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e la
possibilità di rateizzazione dello stesso.
Tutte le
ricorrenti lamentano che la legge disciplini un ambito estraneo alla sfera di
competenza statale, in quanto riconducibile alla potestà legislativa residuale
delle Regioni e inoltre che il conferimento al Ministro delle politiche
agricole e forestali del potere di assoggettare le modalità di versamento del
prelievo alla disciplina recata dal d.l. n. 43 del 1999 non troverebbe
giustificazione in esigenze di esercizio unitario delle funzioni amministrative
da parte dello Stato, e quindi non sarebbe espressione di istanze di
sussidiarietà. Infine, secondo la Regione Umbria, la disposizione impugnata
costituirebbe fondi settoriali a gestione ministeriale in assenza di una
competenza legislativa statale.
Nelle more del
presente giudizio di costituzionalità l’intero d.l. n. 43 del 1999, convertito
nella legge 27 aprile 1999, n. 118, è stato abrogato dall’art. 10, comma 47,
del d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito nella legge 30 maggio 2003, n. 119,
che ha fatto decorrere l’abrogazione «dal primo periodo di commercializzazione successivo
alla data di entrata in vigore del decreto». Ebbene, se si considera che tale
decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 31 marzo 2003, e
che l’anno agricolo (ossia il “periodo di commercializzazione” cui si fa
riferimento nel disciplinare l’effetto abrogativo), in base alla normativa
comunitaria, inizia il primo aprile, si può concludere che l’abrogazione del
decreto-legge n. 43 del 1999 decorre dal primo aprile 2003. Risulta pertanto
abrogata la disposizione (art. 1 d.l. n. 43 del 1999) che disciplinava le
modalità di versamento del prelievo che il Ministro, in base alla disposizione
impugnata, poteva eccezionalmente consentire. In tal modo l’art. 52, comma 10,
è restato privo di oggetto.
Deve pertanto
dichiararsi cessata la materia del contendere giacché il potere ministeriale
che le ricorrenti contestano alla data del 1° aprile 2003 non era stato
esercitato.
3. ¾ Le Regioni Marche e Umbria hanno impugnato, in
riferimento agli artt. 117, commi terzo, quarto e sesto, nonché all’art. 118
della Costituzione, l’art. 52, comma 39, che dispone incentivazioni nella
misura di circa 2.500.000 euro complessivi a favore degli allevamenti ippici
«per lo sviluppo dell’ippoterapia e per il miglioramento genetico dei
trottatori e dei galoppatori» e prevede che «con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l’attuazione
del presente comma e per l’erogazione degli incentivi da parte dell’Unione
nazionale per l’incremento delle razze equine (UNIRE)».
La disciplina,
si osserva nei ricorsi, atterrebbe ad un ambito di potestà legislativa
residuale della Regione. In ogni caso, argomenta la Regione Marche, pur
concedendo che l’oggetto della regolazione ricada nella materia della “tutela
della salute”, di potestà concorrente, non verrebbero meno le ragioni di
incostituzionalità della disposizione denunciata, ove si consideri, da un lato,
che lo Stato, anziché limitarsi alla predisposizione dei principî della
materia, avrebbe posto disposizioni di minuto dettaglio; dall’altro, che il
conferimento di potestà regolamentare al Ministro dell’economia e delle finanze
derogherebbe alla regola di riparto fissata nell’art. 117, sesto comma, della
Costituzione. Infine, rilevano entrambe le ricorrenti, risulterebbe violato
anche l’art. 118 della Costituzione, giacché la funzione amministrativa
affidata al Ministro non troverebbe giustificazione nei principî di
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
La questione è
fondata.
Devono innanzitutto
essere distinti i due diversi oggetti della disposizione impugnata:
l’incentivazione della ippoterapia, da una parte; il miglioramento genetico dei
trottatori e dei galoppatori, dall’altra.
L’ippoterapia
consiste in un trattamento medico che prevede l’impiego dei cavalli ai fini
della cura di forme di patologie quali l’autismo. Si tratta dunque,
all’evidenza, di un oggetto estraneo alla materia “agricoltura” e piuttosto
riconducibile alla “tutela della salute”, che il terzo comma dell’art. 117 Cost.
enumera fra le materie di potestà concorrente.
Quanto al
miglioramento genetico, esso è invece ascrivibile alla materia agricoltura,
come si evince sia dalla lettura dell’art. 75 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, il quale trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative concernenti
«l’ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l’ordinamento
del servizio di monta e per la gestione del deposito di cavalli stalloni,
nonché gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine»;
sia dall’art. 66 del medesimo d.P.R. n. 616, il quale, a sua volta, elenca, tra
le funzioni amministrative nella materia agricoltura e foreste, il
«miglioramento e incremento zootecnico».
La disposizione
impugnata, in breve, non risulta espressione di una potestà legislativa
esclusiva dello Stato, ma disciplina oggetti ricadenti, al più, in materie di
potestà legislativa concorrente.
Il legislatore
statale avrebbe dunque dovuto limitarsi alla predisposizione di un principio di
disciplina, che la Regione potesse svolgere nell’esercizio delle competenze
legislative ad essa spettanti. Ma la puntuale previsione secondo la quale «a
favore degli allevamenti ippici sono previste per l’anno 2002 nella misura
massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell’ippoterapia (…)»
certamente non è qualificabile come norma di principio, e pertanto esorbita dai
limiti posti nell’art. 117, terzo comma, ultima frase, della Costituzione.
E’ pure da
accogliere la questione relativa alla seconda parte del comma 39. In una
materia che, come si è detto, non è comunque qualificabile, in relazione ad
alcuno degli oggetti che disciplina, come di potestà esclusiva statale, è
infatti conferito al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di dare
attuazione alla disposizione impugnata, con ciò violando la chiara previsione
dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, che attribuisce la potestà
regolamentare allo Stato nelle sole materie di competenza legislativa
esclusiva.
4. ¾ Le Regioni Marche, Toscana, Campania e Umbria
censurano, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione,
l’art. 64, che pone una disciplina
sanzionatoria per l’ipotesi di impianto abusivo di vigneti, con ciò invadendo,
secondo le ricorrenti, l’ambito materiale dell’agricoltura, riservato alla
competenza residuale della Regione.
La questione è
fondata.
E’ orientamento
saldo nella giurisprudenza di questa Corte che la competenza sanzionatoria
amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sé, ma accede
alle materie sostanziali (cfr. sentenze n. 361 del
2003; n. 28 del
1996; n. 85
del 1996; n.
187 del 1996; n.
115 del 1995; n.
60 del 1993). Ebbene, l’impianto di vigneti attiene a quello che potrebbe
essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare
con la produzione di vegetali ed animali destinati all’alimentazione. Si
tratta, dunque, di competenza legislativa affidata in via residuale alle
Regioni e sottratta alla competenza legislativa statale. Non varrebbe neppure
rilevare in contrario che la
disposizione impugnata è direttamente attuativa del regolamento CE n.
1493/99, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Ai sensi
dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione, l’attuazione ed esecuzione
della normativa comunitaria spettano infatti, nelle materie di loro competenza,
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. ¾ Le Regioni Marche, Toscana e Umbria denunciano, in
riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 della Costituzione, l’art.
66, che estende gli interventi previsti per fronteggiare l’emergenza derivante
dalla encefalopatia spongiforme bovina (la “mucca pazza”) “alle aziende
zootecniche e alle cooperative di allevamento bovini ubicate nelle Regioni e
Province sottoposte a sorveglianza dall’influenza catarrale dei ruminanti” di
cui all’allegato 1 della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9
novembre 2001.
La questione non
è fondata.
Le iniziative
previste per il contenimento della influenza catarrale dei ruminanti in
relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni
comunitarie (decisioni della Commissione 2001/783/CE e 2003/218 CE) in diversi
Stati membri della Comunità europea (Italia, Francia, Grecia) sono
riconducibili alla materia di legislazione esclusiva statale “profilassi
internazionale” (art. 117, secondo comma, lettera q), e toccano profili incidenti sulla tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s), anch’essa riservata alla legislazione statale.
Anche la
denuncia relativa alla violazione dei principî di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, per non avere la legge impugnata allocato le
relative funzioni amministrative alle Regioni, non merita accoglimento.
L’attribuzione a livello centrale di funzioni amministrative, quali la
predisposizione di interventi per la protezione dall’influenza e la gestione di
un apposito “fondo per l’emergenza blue
tongue”, trova giustificazione in esigenze di carattere unitario e,
specificamente, nel principio di adeguatezza. Il coordinamento degli interventi
economici e sanitari si rende infatti necessario proprio tenendo conto della
diffusività della malattia, che travalica i confini territoriali delle Regioni
e addirittura degli Stati. Le stesse Regioni, del resto, come ha
incontestatamente ricordato l’Avvocatura dello Stato nei suoi scritti
difensivi, erano tanto consapevoli della impossibilità di fronteggiare a
livello locale l’emergenza di cui si tratta da aver ripetutamente sollecitato
l’intervento statale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservate a
separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sollevate dalle Regioni Marche, Toscana,
Campania e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i
giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 52, comma 39, e dell’articolo 64 della legge 28 dicembre 2001, n.
448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2002);
2) dichiara cessata la materia del
contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo
52, comma 10, della medesima legge n. 448 del 2001, sollevata, in riferimento
agli articoli 117, quarto comma, e 118 della Costituzione, dalle Regioni Marche
e Toscana e, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 118 e 119 della
Costituzione, dalla Regione Umbria, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 66 della predetta legge n. 448 del
2001, sollevata, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, e 118 della
Costituzione, dalle Regioni Marche e Toscana e, in riferimento agli articoli
117, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione Umbria, con i
ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18
dicembre 2003.
Riccardo
CHIEPPA, Presidente
Carlo
MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 13 gennaio 2004.