ORDINANZA N. 395
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 92, comma secondo, del codice
di procedura civile promosso con ordinanza del 22 luglio 2003 dal Tribunale di
Camerino nel procedimento civile vertente tra Piloni Ruggero e Trottini Ada ed altri, iscritta al n. 321 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2004.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, con ordinanza del 22
luglio 2003, il Tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt.
24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
92, comma secondo, del codice di procedura civile, «nella parte in cui consente
al giudice la facoltà di compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte
rimasta vittoriosa, le spese processuali, senza esporre espressa e giustificata
motivazione dei “giusti motivi” di tale decisione»;
che il giudice a quo riferisce di aver deciso il procedimento civile n. 176 del
1996 con sentenza del 24 giugno 2003 di accoglimento della domanda attrice e di
avere, tuttavia, disposto la sospensione del processo limitatamente alla pronuncia
accessoria sulle spese legali, perché, ritenendo di dover fare uso della
facoltà di compensarle, ai sensi dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ.,
dubita della legittimità costituzionale di tale norma, «così come interpretata
dalla giurisprudenza pressoché univoca e costante della Suprema Corte»;
che il principio fissato dall’art. 91
cod. proc. civ. – secondo il quale gli oneri economici del processo vanno a
carico della parte soccombente (principio di cui è applicazione l’ipotesi di
compensazione per soccombenza reciproca) – ha come unica eccezione l’ipotesi
della compensazione «per giusti motivi», perché in questo caso le spese vengono
a gravare sulla parte vittoriosa;
che l’applicazione del canone
ermeneutico sancito dall’art. 12 delle preleggi,
nonché l’esigenza di rendere trasparente l’iter
argomentativo seguito dal decidente, allorché reputa di discostarsi dalla
regola generale di cui all’art. 91 cod. proc. civ., lascerebbero intendere che
il giudice debba esplicitare le ragioni per le quali «dispone, in deroga al
principio legale di soccombenza, la compensazione ai danni della parte
vittoriosa»;
che, tuttavia, la giurisprudenza
pressoché costante e univoca della Cassazione (smentita dalla sola sentenza n.
4455 del 1999) ritiene che non vi sia alcun obbligo di motivare il capo della
sentenza col quale viene disposta la compensazione delle spese “per giusti
motivi”, trattandosi di statuizione discrezionale, assistita da una presunzione
di conformità a diritto;
che necessario corollario di tale
affermazione – per la quale, in definitiva, il giudice è arbitro di ribaltare a
proprio piacimento il principio della soccombenza – è che la parte vittoriosa,
che si sia vista compensare le spese di lite, può impugnare il relativo capo
della pronuncia solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia esposto motivi di
compensazione illogici o erronei, e non già invece quando abbia omesso ogni
motivazione;
che l’art. 92, comma secondo, cod.
proc. civ., nella lettura fattane dal “diritto vivente”, sembra al decidente
palesemente in contrasto con gli articoli 24 e 111 della Costituzione, come
rilevato anche dalla Corte di cassazione nella citata sentenza n. 4455 del
1999, che rappresenta, allo stato, il solo enunciato dissenziente in un
panorama giurisprudenziale di segno contrario sostanzialmente compatto;
che, riportati ampi stralci di tale
pronuncia, il rimettente sottolinea che essa, accolta da un unanime coro di
consensi da parte di tutti gli operatori giuridici, è stata tuttavia smentita
dai successivi arresti del giudice di legittimità, con i quali, dopo aver
negato l’applicazione, in parte qua,
«del principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, secondo cui ogni
provvedimento giurisdizionale deve essere motivato»,
che, in tale contesto, ritiene il
rimettente che la norma impugnata violi gli artt. 24 e 111 della Costituzione,
perché se è incontestabile che la compensazione delle spese di causa per giusti
motivi menoma, sotto il profilo economico, il riconoscimento del diritto
azionato, essa incide, per ciò stesso, sull’effettività della tutela
giurisdizionale, con la conseguenza che il giudice è tenuto ad esporre «in modo
esplicito e coerente» i motivi che, a suo avviso, giustificano, nel caso
dedotto in giudizio, il sacrificio parziale o totale del diritto stesso,
altrimenti incorrendo in una flagrante violazione dell’art. 111 della
Costituzione ed essendo posto in condizioni di perpetrare, sotto l’ombrello
della norma processuale impugnata, comportamenti inquadrabili nella fattispecie
criminosa di cui all’art. 323 cod. pen.;
che, non a caso, la disciplina delle
spese processuali avviene sovente in modo affatto arbitrario, posto che vi sono
«compensazioni routinariamente disposte nei giudizi
in cui è coinvolta una “certa parte” (per lo più enti pubblici)» e
compensazioni negate in giudizi in cui essa dovrebbe invece essere
obbligatoriamente ordinata, come quelli nei quali lo Stato, controparte in
causa, fornisca «nel corso del processo un’interpretazione autentica
diametralmente opposta alle decisioni già prese in casi identici»;
che, in punto di rilevanza della
prospettata questione, il rimettente precisa che, ove la norma impugnata venga
ritenuta conforme agli artt. 24 e 111 della Costituzione, egli si pronuncerà
nel processo a quo, «(come in tutti i
processi a venire) senza esporre alcuna motivazione in merito alla scelta di
compensare, parzialmente o totalmente, le spese processuali a discapito della
parte vittoriosa, così derogando, per motivazioni che resteranno occulte e
insuscettibili di sindacato, al principio legale della soccombenza
processuale»;
che nel giudizio è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o comunque l’infondatezza
della proposta questione;
che, sottolineata la peculiarità della
«cesura» operata dal rimettente tra decisione della causa e regolazione delle
spese e ricordato che è obbligo del giudice interpretare le norme in modo
conforme alla Costituzione, l’interveniente deduce che nulla impediva al decidente
di motivare in merito alla compensazione, così dando all’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ., un’attuazione conforme ai parametri costituzionali asseritamente violati dalla prevalente giurisprudenza.
Considerato
che il Tribunale di Camerino dubita della legittimità costituzionale, in
riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 92, comma
secondo, cod. proc. civ., «nella parte in cui consente al giudice la facoltà di
compensare, in tutto o in parte e ai danni della parte rimasta vittoriosa, le
spese processuali senza esporre espressa e giustificata motivazione dei “giusti
motivi” di tale decisione»;
che la questione è manifestamente
inammissibile in quanto il giudice rimettente – dopo aver interpretato alla
luce dei principî costituzionali (e, in particolare, dell’art. 111, comma
sesto, Cost.), la norma che disciplina la compensazione delle spese di lite, e
pertanto nel senso che essa attribuisce al giudice un potere discrezionale (e
non già arbitrario) di derogare alla regola legale imperniata sul principio
della soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.) – era tenuto a fare applicazione
nel caso di specie della norma come da lui interpretata, e quindi dando conto,
con adeguata motivazione, dei “giusti motivi” che lo inducevano a non porre, in
tutto o in parte, le spese di lite a carico della parte soccombente;
che l’esistenza di un “diritto vivente”
secondo il quale il giudice potrebbe, a suo arbitrio, motivare o non motivare
la compensazione delle spese – sicché l’esercizio di tale potere discrezionale
sarebbe sindacabile in sede di impugnazione solo se il giudice avesse optato,
senza in alcun modo esservi vincolato, per la motivazione della sua decisione –
non consentiva al giudice a quo,
sollevando la questione di legittimità costituzionale di quel “diritto
vivente”, di esimersi dal dovere di disciplinare il riparto delle spese della
lite da lui definita, e di disciplinarlo con provvedimento conforme
all’interpretazione assunta come costituzionalmente corretta dell’art. 92 cod.
proc. civ.;
che il “diritto vivente” in questione,
infatti, si risolve in una regola – insindacabilità della compensazione delle
spese non motivata – della quale è diretto destinatario il giudice
dell’impugnazione, e solo indirettamente il giudice munito del potere
(discrezionale) di disporre la compensazione delle spese del giudizio da lui
definito;
che la questione de qua, pertanto, poteva essere sollevata non già dal giudice
chiamato a provvedere sulle spese della lite da lui decisa – in quanto tale
giudice, per ciò solo che secondo il c.d. “diritto vivente” aveva la facoltà,
ma non l’obbligo, di non motivare il suo provvedimento, era tenuto a dare
dell’art. 92 cod. proc. civ. un’interpretazione, certamente non ostacolata
dalla lettera della norma, conforme a Costituzione –, bensì dal giudice davanti
al quale fosse stata impugnata una decisione che immotivatamente avesse
disposto la compensazione delle spese, perché solo tale giudice sarebbe stato
chiamato a fare applicazione del “diritto vivente” secondo il quale non avrebbe
potuto – per ciò solo che il giudice del precedente grado si era risolto a non
dar conto dei “giusti motivi” posti a fondamento della compensazione delle
spese – esercitare alcun controllo su un provvedimento che, pure, per sua
natura e inevitabilmente, incide su diritti soggettivi;
che l’irrilevanza della questione, e la
sua conseguente manifesta inammissibilità, è confermata dalla circostanza che
il giudice rimettente è stato costretto – per poter sollevare il dubbio di
costituzionalità – a scindere, rinviandola ad un secondo momento, la decisione
sulle spese da quella sul merito, e pertanto ad emettere l’ordinanza di
rimessione a questa Corte dopo che, con la sentenza definitiva del merito,
aveva consumato il suo potere decisorio e dopo che, pertanto, la controversia
potenzialmente già pendeva davanti al giudice dell’impugnazione (anche per
l’omessa pronuncia sulle spese).
Visti gli artt. 26, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 92, comma secondo, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Camerino con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2004.