Ordinanza n. 126 del 2004

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ORDINANZA N.126

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-  Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

-  Valerio ONIDA

-  Carlo MEZZANOTTE 

-  Guido NEPPI MODONA

-  Piero Alberto CAPOTOSTI

-  Annibale MARINI

-  Franco BILE

-  Giovanni Maria FLICK

-  Francesco AMIRANTE

-  Romano VACCARELLA

-  Paolo MADDALENA

-  Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza del 2 ottobre 2002 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile vertente tra Cerasari Domenica Antonella e De Luca Marco, iscritta al n. 578 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2003.

  Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

  Ritenuto che, con ordinanza del 2 ottobre 2002, il Giudice istruttore di un procedimento avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente innanzi al Tribunale di Avezzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in rapporto agli artt. 156, comma 6, del codice civile e 8, comma 3, della legge n. 898 del 1970;

  che il rimettente riferisce che nel corso del giudizio il coniuge avente diritto al mantenimento ha avanzato richiesta di emissione dell'ordine di versamento diretto in suo favore, da parte della società datrice di lavoro, dell'importo dovutogli dall'altro coniuge, obbligato a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in forza di ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di Avezzano;

  che, ad avviso del giudice a quo, l'ordinamento vigente non prevede il potere del giudice istruttore della causa di divorzio di impartire al terzo l'ordine di cui all'art. 156, comma 6, cod. civ., perché il dettato di tale norma, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 23 giugno 1994, non è automaticamente estensibile al procedimento di divorzio, in quanto l'art. 4 della legge n. 898 del 1970, nel disporre che il presidente adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fa chiaro riferimento ai rapporti tra le parti, con esclusione dunque della possibilità di impartire ordini a un terzo, estraneo alla vicenda giudiziale;

  che, ad avviso del rimettente, la richiesta del coniuge affidatario, muovendo da un'esigenza meritevole di tutela, evidenzia una lacuna normativa, non colmabile in via di interpretazione per la peculiarità del potere di impartire ordini ad un terzo estraneo al processo e pertanto è manifestamente non infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, in riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

  Considerato che il tribunale rimettente nulla dice sul presupposto dell'inadempimento del coniuge obbligato, e ciò si risolve in un difetto di motivazione sulla rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Avezzano con l'ordinanza in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2004.