ORDINANZA N.331
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art.
13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con ordinanza del
5 dicembre 2002, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Udito nella camera di consiglio del 29
settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,
3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio
2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo),
nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore
del fatto;
che
il rimettente procede all’udienza di
convalida nei confronti di un cittadino straniero tratto in arresto nella
flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, perché sorpreso nel
territorio dello Stato dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbe
dovuto lasciare il territorio nazionale, come da provvedimento emesso dal
questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt.
2, 3, 13, primo comma, 27, secondo comma, e 97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della
contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;
che, successivamente alla ordinanza di
rimessione, questa Corte con sentenza n.
223 del 2004 ha
dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo 14 è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che
inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), ha sostituito l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del
che gli atti devono pertanto
essere restituiti al giudice rimettente.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
Carlo
MEZZANOTTE, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 5 novembre 2004.