ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfonso QUARANTA “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 138
del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell’art. 5-bis del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con modificazioni, in
legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini),
promosso dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di G. C. con
ordinanza del 4 febbraio 2003, iscritta al n. 254 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con
ordinanza del 4 febbraio 2003, il Tribunale di Bologna, nel corso di un
procedimento penale per il reato di cui all’art. 20,
lettera b), della legge 28 febbraio
1985, n.
che, secondo il giudice a quo, il d.P.R. n. 380 del
che, ad avviso del rimettente, l’art. 138 del d.P.R. n. 380 del 2001 aveva stabilito l’entrata in vigore
delle norme contenute nel testo unico a decorrere dal 1° gennaio 2002, termine
poi prorogato al 30 giugno 2002 dall’art. 5-bis
del decreto-legge n. 411 del 2001, introdotto dalla legge di conversione n.
463 del 2001;
che, secondo l’ordinanza di rimessione, poiché la legge
di conversione n. 463 del 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2002, avrebbe differito con l’art.
5-bis l’entrata in vigore del d.P.R. n. 380 del
che, ad avviso del Tribunale, la fissazione dell’entrata
in vigore del testo unico al 1° gennaio 2002 e la sua successiva proroga al 30
giugno 2002 violerebbero i principi ed i criteri direttivi stabiliti dalla
legge-delega n. 50 del 1999, la quale non avrebbe attribuito al Governo il
potere di stabilire il differimento dell’entrata in vigore dei testi unici
previsti, cosicché sarebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale
proposta, «in quanto non è dato stabilire con chiarezza (…) la norma
applicabile in concreto anche ai fini di cui all’art. 2 c.p.»;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per l’inammissibilità e, in linea gradata,
per la manifesta infondatezza della questione, poiché la fissazione del termine
di entrata in vigore del decreto delegato rientrerebbe nella discrezionalità
del Governo ed il suo differimento sarebbe stato giustificato dalle numerose
novità introdotte dal testo unico.
Considerato che il
Tribunale di Bologna impugna, in riferimento all’art. 76 della Costituzione,
l’art. 138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nella
parte in cui ha fissato al 1° gennaio 2002 l’entrata in vigore delle norme in
esso contenute, nonché l’art. 5-bis
del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di
termini), convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411,
recante proroghe e differimenti di termini), il quale ha differito detto
termine al 30 giugno
che, secondo un principio più volte affermato da questa
Corte e che va qui ribadito, l'esercizio della funzione legislativa delegata si
esaurisce con l'emanazione del decreto presidenziale entro il termine fissato
dalla legge di delega, mentre la sua pubblicazione, pur indispensabile per
l'entrata in vigore dell'atto legislativo, costituisce un fatto esterno e
successivo all'esercizio della funzione stessa e pertanto non necessariamente
deve avvenire nel termine suddetto (ex plurimis, ordinanza n. 425 del 2002;
sentenza n. 425
del 2000);
che, pertanto, poiché il d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, è stato emanato e anche pubblicato entro il termine -e
cioè il 31 dicembre 2002- stabilito dalla legge n. 50 del 1999 per l’esercizio
della delega ed entro detto termine è stata anche fissata la data di entrata in
vigore del testo unico, la censura riferita all’art. 138 del d. P.R. n. 380 del
2001 è manifestamente infondata;
che la censura avente ad oggetto l’art. 5-bis del decreto-legge n. 411 del 2001,
introdotto dalla legge di conversione n. 463 del 2001, è del pari manifestamente
infondata, in quanto è stata sollevata in riferimento ad un parametro
costituzionale del tutto inconferente, e cioè l’art.
76 della Costituzione, tenuto conto che la norma impugnata non è stata emanata
nell’esercizio della funzione legislativa delegata con la legge n. 50 del 1999
e non essendo detto parametro neppure riferibile al profilo con il quale il
rimettente, prospettando una difficoltà nell’identificazione della norma penale
applicabile ai processi in corso, pone in realtà una questione meramente
interpretativa della disciplina in materia di successione nel tempo delle leggi
penali recata dall’art. 2 c. p.;
che, pertanto, tutte le censure sono manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma
2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
138 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e dell’art.
5-bis del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411 (Proroghe e differimenti di termini), convertito, con
modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e
differimenti di termini), sollevata, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 15 novembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 25 novembre 2004.