Ordinanza n. 344 del 2004

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ORDINANZA N. 344

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Valerio                                 ONIDA                                    Presidente

- Carlo                                    MEZZANOTTE                         Giudice

- Fernanda                              CONTRI                                           "

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Ugo                                      DE SIERVO                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

- Franco                                  GALLO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 7 ottobre 2003 dal Giudice di Pace di Osimo nel procedimento civile vertente tra Bonaiuto Giuseppe e il Prefetto di Ancona, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con ordinanza del 7 ottobre 2003, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5, ultima parte, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che la norma denunciata prevede, al comma 3, che nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente, fino a un massimo di un anno, e stabilisce, al comma 5, che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione può essere proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria;

che, in punto di fatto, il remittente espone che il ricorrente nel giudizio a quo ha proposto opposizione avverso il decreto prefettizio con il quale gli è stata sospesa la patente di guida per la durata di due mesi, perché sorpreso a circolare in stato di ebbrezza alcolica, violazione per la quale l’art. 186 del codice della strada prevede, oltre alla sanzione penale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente;

che lo stesso remittente censura il comma 3 “nella parte in cui prescrive che il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di un anno, in luogo di un ritiro provvisorio del predetto documento da parte del medesimo organo accertatore fino ad un successivo accertamento dal quale risulti un valore alcolemico non superiore a quello stabilito dal regolamento”;

che il remittente censura ancora il comma 5 “nella parte in cui prevede la possibilità di proporre opposizione, ai sensi dell’art. 205 dello stesso codice, avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida”;

che, in diritto, il giudice a quo osserva che sia l’art. 186 che l’art. 223 del codice della strada qualificano la prevista sospensione della patente di guida come “sanzione accessoria”;

che, tuttavia, mentre l’art. 186 espressamente subordina l’applicazione della sanzione accessoria all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 223 dà luogo all’applicazione diretta della sanzione e prevede l’opposizione all’autorità giudiziaria avverso il provvedimento prefettizio di sospensione della patente;

che, in tale maniera, le disposizioni in esame danno luogo a due distinti processi;

che sarebbero pertanto violati il parametro della ragionevolezza ed il principio di uguaglianza;

che sarebbe violato anche il principio della precostituzione per legge del giudice naturale (art. 25 della Costituzione), in quanto sarebbero individuati due giudici entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria;

che sarebbe violato, infine, il principio del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione, in quanto non sarebbe consentito individuare “quale dei due processi sia quello giusto”;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che il remittente, nel sollevare la questione di costituzionalità dell’art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), muove dal presupposto che il provvedimento prefettizio di sospensione della patente, da adottarsi nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, abbia la stessa natura della sanzione accessoria della sospensione della patente, inflitta dal giudice penale in esito all’accertamento del reato;

che, viceversa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall’art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale all’esito dell’accertamento del reato;

che, in particolare, pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (ordinanze n. 170 e n. 167 del 1998);

che il vizio di incostituzionalità risulta conseguentemente denunciato sulla base di una erronea prospettiva ermeneutica;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, commi 3 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2004.