Ordinanza n. 442 del 2004

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ORDINANZA N.442

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                                 ONIDA                                    Presidente

- Carlo                                    MEZZANOTTE                         Giudice

- Guido                                   NEPPI MODONA                           "

- Piero Alberto                        CAPOTOSTI                                    "

- Annibale                               MARINI                                           "

- Franco                                  BILE                                                 "

- Giovanni Maria                    FLICK                                              "

- Francesco                             AMIRANTE                                     "

- Romano                                VACCARELLA                               "

- Paolo                                    MADDALENA                                "

- Alfio                                     FINOCCHIARO                              "

- Alfonso                                QUARANTA                                   "

- Franco                                  GALLO                                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 513 del codice di procedura penale, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998; dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35; dell’articolo 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione), promossi con ordinanze del 4 marzo 2002 e del 19 novembre 2001 dalla Corte di assise di appello di Napoli nei procedimenti penali a carico di P.F.S. e di N. E. ed altro, iscritte ai nn. 476 e 899 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2003.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con due ordinanze recanti identica motivazione – la prima emessa il 19 novembre 2001, e pervenuta alla Corte l’8 ottobre 2003; la seconda emessa il 4 marzo 2002, e pervenuta alla Corte il 4 giugno 2003 – la Corte di assise di appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, «nel testo anteriore alle modifiche apportate con la legge» n. 63 del 2001,  «così come integrato dalla sentenza 361/98 della Corte Costituzionale»; nonchè, in riferimento agli stessi parametri, dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione), nella parte in cui prevedono che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità;

che il giudice  a quo rammenta di aver già sollevato analoga questione con ordinanza del 7 febbraio 2000, ma che il relativo incidente di costituzionalità non era stato definito con pronuncia di merito, avendo questa Corte, con ordinanza n. 269 del 2001, disposto la restituzione degli atti ai vari giudici rimettenti per nuovo esame in punto di rilevanza: e ciò in quanto, dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione, era entrata in vigore la legge 1° marzo 2001, n. 63, la quale aveva «profondamente inciso sulla disciplina del diritto al silenzio e della formazione della prova in dibattimento, apportando, fra l’altro, sensibili modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa ed a varie norme ad esse direttamente collegate»;

che peraltro, secondo la Corte rimettente, la questione a suo tempo sollevata continua ad essere rilevante, malgrado l’intervento delle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 63 del 2001; infatti, l’art. 26, comma 4, di tale legge, nel dettare la relativa disciplina transitoria, ha espressamente richiamato lo specifico regime previsto dall’art. 1, comma 2 del d.l. n. 2 del 2000 – in base al quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini o della udienza preliminare da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità – per estenderlo ai processi in corso, nei quali le dichiarazioni in questione fossero state acquisite al fascicolo per il dibattimento, come nella specie, anteriormente alla data del 25 febbraio 2000;

che, ad avviso del giudice  a quo, l’indicato quadro normativo si porrebbe in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto da esso verrebbe a scaturire una ingiustificata disparità di trattamento fra imputati in processi diversi, «a seconda che le dichiarazioni accusatorie non confermate siano state o meno acquisite al fascicolo per il dibattimento e che l’acquisizione sia avvenuta prima o dopo il 25 febbraio 2000»;

che risulterebbe altresì violata la «attuale formulazione dell’art. 111 della carta costituzionale», la quale «preclude non l’acquisizione, ma la valutazione», a carico dell’imputato, delle dichiarazioni «rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore»;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in un caso, che la questione sia dichiarata non fondata e, nell’altro – riportandosi ad altro atto di intervento – che gli atti siano restituiti alla autorità rimettente per ius superveniens.

Considerato che le ordinanze sollevano identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi devono essere riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, a proposito della disciplina transitoria dettata dall’art. 26 della legge n. 63 del 2001, questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito a censure del tutto analoghe, ancorché speculari, rispetto a quelle poste a fondamento dell’odierno quesito, ha avuto modo di osservare che la scelta del legislatore – di individuare, nella intervenuta acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dalla persona poi sottrattasi all’esame dibattimentale, il “fatto processuale” che contrassegna il passaggio da un regime all’altro – si presenta come soluzione del tutto ragionevole e non in contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio (v. ordinanza n. 64 del 2003);

che, con ordinanza n. 311 del 2002, questa Corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, Cost, nella parte in cui – nel disciplinare l’applicazione dei principi costituzionali in tema di “giusto processo” ai procedimenti penali in corso – la norma consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell’ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sempre che la loro attendibilità sia “confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità”;

che, a tal proposito, questa Corte – richiamando quanto già affermato nella sentenza n. 381 del 2001 – ha osservato che la norma (allora ed ora) impugnata ha pienamente assolto al compito di regolare transitoriamente l’applicazione dei principi del “giusto processo”: e ciò in conformità agli indirizzi contenuti nella legge costituzionale n. 2 del 1999, a proposito della conservazione, sia pure medio tempore, del pregresso sistema – nella parte in cui questo non fosse risultato incompatibile con i nuovi principi e le nuove regole – e della non totale vanificazione dell’attività probatoria espletata; sicchè, la lamentata, possibile diversità di trattamento processuale finisce per costituire null’altro che «una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria»;

che, di conseguenza, non prospettando le ordinanze di rimessione argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 513 del codice di procedura penale, dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, e dell’art. 26, comma 4, della legge 1° marzo 2001, n. 63  (Modifiche al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2004.