SENTENZA N. 233
ANNO 2004
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Metro leggero automatico di Bologna), promosso con ricorso della Regione Emilia–Romagna, notificato il 19 dicembre 2003, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi l’avvocato
Giandomenico Falcon per
Ritenuto in fatto
1. –
2. – In via preliminare
3. –
Ancora, nella già citata decisione della Corte costituzionale sarebbe stato stabilito che l’intesa sul progetto preliminare dell’opera strategica, in effetti contemplata dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, deve essere considerata quale elemento cui è subordinata l’efficacia stessa del progetto preliminare dell’opera contenuta nel menzionato programma.
La ricorrente, in punto di fatto, evidenzia come – per quanto
riguarda
Nel caso in questione, invece, la procedura sarebbe andata avanti con l’approvazione del "progetto preliminare di un’opera attuativa di un programma ancora inefficace". Ciò che non potrebbe non condurre alla illegittimità dell’atto in questione, rappresentando peraltro quest’ultimo una "evidente violazione delle prerogative costituzionali della Regione Emilia-Romagna".
4. – La ricorrente lamenta inoltre la violazione delle proprie prerogative costituzionali anche a causa della tardiva convocazione del Presidente della Regione, in violazione dell’art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 443 del 2001, nonché del principio di leale collaborazione. La disposizione citata, infatti, prescriverebbe la integrazione del CIPE da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate in occasione della approvazione del progetto preliminare e definitivo delle opere.
In punto di fatto, nel ricorso si afferma che, fissata per la data del 1° agosto 2003 la riunione del CIPE, solo il giorno precedente sarebbe stata spedita al Presidente della Regione Emilia-Romagna una nota con l’invito a parteciparvi, prevedendosi inoltre la possibilità della partecipazione di un componente della Giunta regionale, in sostituzione del Presidente e su delega apposita da parte di quest’ultimo.
Tale ultima previsione, secondo
5. – Da ultimo,
La ricorrente, al riguardo, evidenzia come
Viceversa, la delibera oggetto del presente giudizio si
limiterebbe a dare atto del dissenso regionale (pur fraintendendone il senso,
secondo la ricorrente), senza tuttavia trarne le doverose conseguenze, e dunque
approvando il progetto il questione.
In base alle argomentazioni esposte,
6. – Si è costituito, con atto depositato il 7 gennaio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso della Regione sia considerato inammissibile o, comunque, infondato nel merito.
L’inammissibilità del ricorso discenderebbe dalla sua tardività. Ciò in quanto, "avendo
Nel merito, l’Avvocatura dello Stato sostiene che la deliberazione del CIPE possa essere legittimamente adottata anche in mancanza dell’intesa, "ancorché la sua definitiva efficacia sia subordinata al riconoscimento, da parte della Regione, del preminente interesse statale dell’opera". Ciò, in applicazione del principio di sussidiarietà.
La doglianza regionale concernente il "ridotto
preavviso" della riunione del CIPE, inoltre, non assumerebbe
"particolare rilevanza": ciò in quanto, comunque,
Quanto al mancato consenso della Regione, la difesa erariale ritiene puntualmente rispettato il disposto della legge n. 443 del 2001 e del d.lgs. n. 190 del 2002: ciò in quanto il CIPE avrebbe "stralciato dal progetto tutte le parti dell’opera sulle quali era stato manifestato dalla Regione un dissenso riguardo alla localizzazione". Gli "ulteriori motivi di dissenso", invece, sarebbero stati "superati" dalla proposta avanzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla quale "non è stato formalmente rilevato un dissenso regionale".
7. – In data 9 aprile 2004
In data 27 maggio il Presidente del Consiglio ha depositato una memoria con la quale, ribadita l’inammissibilità del ricorso, afferma l’infondatezza della istanza cautelare presentata dalla Regione Emilia Romagna.
Con ordinanza n. 195 del 2004 – pronunciata all’esito della camera di consiglio del 9 giugno 2004, nella quale sono stati sentiti i difensori delle parti – respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, questa Corte ha rigettato l’istanza di sospensione della deliberazione impugnata, proposta dalla Regione Emilia-Romagna, per l’"assenza del periculum in mora", a causa della inidoneità dell’atto impugnato a produrre effetti pregiudizievoli irreversibili, anche "alla luce della già avvenuta fissazione della trattazione del merito del ricorso".
8. –
In particolare, la ricorrente ribadisce di aver manifestato, in numerose occasioni, il proprio dissenso in relazione al progetto dell’opera in questione. Ciò, nella prospettazione della Regione, avrebbe dovuto necessariamente condurre ad attivare le formali procedure concertative previste dalla legge per il superamento del dissenso.
Sempre ad avviso della ricorrente, anche a volersi attenere al verbale della riunione CIPE (la cui completezza peraltro è espressamente contestata dalla ricorrente) – l’asserito silenzio dell’assessore regionale nel corso della predetta riunione non sarebbe stato affatto sufficiente a legittimare gli organi statali a ritenere superato un motivato dissenso espresso dalla Giunta tramite formale delibera; infatti, l’intesa richiesta per l’opera in questione, da raggiungere in base al principio di lealtà, non potrebbe che consistere in una "positiva manifestazione di volontà dell’organo regionale" legittimato, non potendo l’intesa della Regione "formarsi … all’insaputa di essa, in contrasto con le sue palesi determinazioni ed al di fuori di procedure legittime ed ispirate al principio di leale collaborazione".
Considerato in diritto
1. –
2. – In via preliminare, quanto alle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Avvocatura dello Stato, questa Corte – con l’ordinanza n. 195 del 2004, che ha rigettato l’istanza della Regione ricorrente di sospensione della deliberazione impugnata – si è già pronunziata nel senso della infondatezza. Non occorre, quindi, soffermarsi su di esse.
3. – Il ricorso è fondato.
Questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003
ha affermato che l’attrazione al livello statale di funzioni amministrative in
forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui
all’art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di
competenza concorrente, comporta anche che tali funzioni possano essere
organizzate e regolate solo dalla legge statale. La medesima decisione ha
affermato anche che "i principi di sussidiarietà e di adeguatezza",
in forza dei quali si verifica la ascesa della
funzione normativa sulla base del meccanismo appena richiamato, "convivono
con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e
possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico
sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia
proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno
scrutinio stretto di costituzionalità, e sia oggetto di un accordo stipulato
con
Pertanto, "per giudicare se una legge statale che occupi questo spazio sia invasiva delle attribuzioni regionali o non costituisca invece applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, diviene elemento valutativo essenziale la previsione di un’intesa fra lo Stato e le Regioni interessate, alla quale sia subordinata l’operatività della disciplina".
In applicazione di questo principio, questa Corte, nella medesima sentenza, ha anche chiarito che non può essere riconosciuta "efficacia vincolante a quel programma su cui le Regioni interessate non abbiano raggiunto un’intesa per la parte che le riguarda, come nel caso della deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121".
Inoltre, sempre nella sentenza n. 303 del 2003,
nel giudicare sulla legittimità costituzionale dell’art. 3 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare della disposizione di cui
al quinto comma, relativa alla procedura di approvazione da parte del CIPE del
progetto preliminare dell’infrastruttura,
In quest’ultimo caso il maggior interesse della Regione nella realizzazione dell’opera è tutelato al punto che ad essa è consentito di paralizzare l’approvazione del progetto o la localizzazione dell’opera (art. 3, comma 6, lettera b, del d.lgs. n. 190 del 2002).
4. – Rispetto a questi due livelli di necessario consenso
della Regione, nella vicenda concernente la approvazione
del progetto della metropolitana di Bologna, il primo appare conseguito e reso
manifesto attraverso alcuni atti regionali ed in particolare tramite l’atto
bilaterale costituito dalla "Intesa generale quadro con
Invece, la deliberazione del CIPE del 1° agosto
2003, che approva "ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto
legislativo n. 190 del 2002 […] con le prescrizioni proposte dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1
della metropolitana ad automazione integrale di Bologna", è stata adottata
senza che si sia manifestato il necessario consenso
della Regione interessata:
Né può essere condivisa la opinione
espressa dall’Avvocatura dello Stato che il CIPE avrebbe "stralciato dal
progetto tutte le parti dell’opera sulle quali era stato manifestato dalla
Regione un dissenso riguardo alla localizzazione", dal momento che lo
stralcio ha riguardato una sola delle due linee originariamente progettate,
mentre i rilievi regionali riguardavano, tra l’altro, la localizzazione di
entrambe. Del resto, ove lo stralcio avesse consentito ex se di superare
tutte le ragioni di dissenso della Regione, non sarebbero stati necessari i
successivi tentativi ministeriali di riaprire sedi di confronto tecnico con
In realtà, l’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 disciplina analiticamente la procedura di elaborazione ed adozione del progetto preliminare delle infrastrutture strategiche di rilevante interesse nazionale e, in questo ambito, prevede puntualmente il ruolo ed i poteri delle Regioni e delle Province autonome, nonché le eventuali procedure alternative in caso di loro motivato dissenso. La stessa intesa quadro è chiarissima nello stabilire che, in riferimento ad alcune specifiche opere, tra cui la metropolitana di Bologna, "le Parti concordano che, in caso di motivato dissenso sui singoli progetti da parte della Regione, si proceda come previsto all’art. 3, comma 6, lettera b) del d.lgs. n. 190 del 2002, escluso in ogni caso il rinvio alle procedure di cui alla lettera a)".
Il mancato rispetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 190 del 2002 costituisce quindi sicura violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in un ambito come quello di una procedura che integra l’esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale.
Pertanto, va dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica, approvare il progetto in assenza del consenso, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale. Conseguentemente, occorre annullare la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003 (Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Metro leggero automatico di Bologna).
Rimane assorbito ogni altro profilo di censura.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, della Regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall’art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 190 del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica – CIPE del 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche – Legge n. 443/2001 – Metro leggero automatico di Bologna).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.