ORDINANZA N.77
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria
FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo
1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della Magistratura), promosso con ordinanza del 16 gennaio
2003 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, iscritta al n. 140 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di
costituzione di Pietro Maria Vaccara;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il
Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con
ordinanza del 16 gennaio 2003, la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 17 e 61 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della
magistratura), e successive modificazioni, nella parte in cui, non prevedendo
l’integrazione del numero complessivo di componenti
della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura,
consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza impugnata,
decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva con la quale
aveva emesso la precedente pronuncia;
che la questione di legittimità costituzionale trae
origine da un giudizio di impugnazione promosso avverso la sentenza della
Sezione disciplinare che, dopo aver dichiarato inammissibile l’istanza di
ricusazione di otto dei suoi nove componenti, aveva confermato la sussistenza
della responsabilità in ordine all’addebito disciplinare già in precedenza
dichiarata, con la decisione annullata, da un collegio giudicante nella
medesima composizione soggettiva;
che il magistrato ricorrente aveva, con il medesimo
ricorso, eccepito l’illegittimità costituzionale delle norme in tema di
astensione e ricusazione dei componenti della Sezione disciplinare del
Consiglio superiore della magistratura;
che la Corte rimettente ha ritenuto pregiudiziale l’esame
della questione relativa all’irregolare costituzione del giudice per la
rilevata incompatibilità dei componenti della Sezione disciplinare, facenti
parte del collegio che aveva emanato la decisione cassata, a giudicare in sede
di rinvio;
che, ad avviso del giudice a quo, la vigente disciplina non conterrebbe alcuno strumento
normativo per integrare il numero complessivo dei componenti la Sezione
disciplinare, preventivamente designati dal Consiglio, e ciò non consentirebbe
il rispetto del principio costituzionale di imparzialità e di terzietà del giudice, nell’ipotesi in cui il numero dei
componenti incompatibili sia superiore a quello dei supplenti, non utilizzati
per la formazione del collegio;
che, rileva la Corte rimettente, anche la recente riforma
dell’organizzazione del Consiglio superiore della magistratura e della sua
Sezione disciplinare, introdotta con la legge 28 marzo 2002, n. 44, prevede un
numero di componenti insufficiente a sostituire l’eventuale più elevato numero
di componenti incompatibili;
che nel giudizio così promosso si è costituito il
magistrato ricorrente nel processo principale, il quale ha fatto proprie le
argomentazioni svolte dal giudice rimettente ed ha chiesto una dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
Considerato che la
questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 17 e 61 della legge
24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura), e successive modificazioni, è stata
sollevata dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con l’ordinanza in
epigrafe, nella parte in cui le predette norme, non prevedendo l’integrazione
del numero complessivo di componenti della Sezione
disciplinare, consentono che la stessa, a seguito di cassazione della sentenza
impugnata, decida, in sede di rinvio, nella medesima composizione soggettiva
con la quale aveva emesso la precedente pronuncia;
che,
successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 262 del
2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge
n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n.
44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione
e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in
cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura,
in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di
ulteriori componenti, in modo da “consentire la costituzione, per numero e
categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che
abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle
Sezioni unite della Cassazione”;
che, pertanto, gli atti debbono essere restituiti al
giudice a quo perché valuti
nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce
della sopravvenuta pronuncia.
ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione,
Sezioni unite civili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 23 febbraio 2004.
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente
Piero
Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2004.