Ordinanza n. 293 del 2004

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ORDINANZA N.293

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Valerio ONIDA, Presidente

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI     

- Guido NEPPI MODONA      

- Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Annibale MARINI      

- Franco BILE    

- Giovanni Maria FLICK          

- Francesco AMIRANTE          

- Ugo DE SIERVO       

- Romano VACCARELLA      

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Napoli con due ordinanze in data 11 dicembre 2003, iscritte al n. 252 e al n. 296 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 e n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2004;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "nella parte in cui non prescrive i limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza può esercitare il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza della corrispondenza e non prevede la possibilità per il detenuto cui sia stato imposto il visto di censura sulla corrispondenza di tutelare il proprio diritto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale";

che il Tribunale rimettente premette di essere investito di un reclamo proposto da un detenuto avverso il provedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva sottoposto "a visto di censura" la sua corrispondenza epistolare e telegrafica;

che il giudice a quo rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità "il provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza […] dispone la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza di un condannato o internato non è annoverabile tra quelli sulla libertà personale e, pertanto, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo (recte: settimo), della Costituzione";

che il reclamo dovrebbe quindi essere essere dichiarato inammissibile;

che la mancata previsione della possibilità di reclamo sarebbe però in contrasto con l’art. 15 Cost., nella parte in cui prescrive che la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione può avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge;

che la disposizione censurata, infatti, da un lato non specifica in presenza di quali presupposti il magistrato può limitare il bene, costituzionalmente protetto, della libertà e della segretezza della corrispondenza e, dall’altro, non prevede "alcuna forma di controllo da parte del condannato né prima dell’adozione del provvedimento né nella fase successiva";

che la mancata previsione di un reclamo nell’ipotesi considerata sarebbe altresì in contrasto con l’art. 24 Cost., che stabilisce che "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento";

che la normativa censurata violerebbe inoltre l’art. 3 Cost. per la diversità di disciplina rispetto ad altri procedimenti, quali quelli previsti dagli artt. 14-ter, 30-bis, 53-bis e 69 dell’ordinamento penitenziario, che "assicurano la giurisdizionalizzazione del reclamo in materie non sempre incidenti su beni o interessi costituzionalmente protetti";

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la restituzione degli atti al giudice rimettente in quanto la disposizione censurata è stata abrogata dall’art. 3 della legge 8 aprile 2004, n. 95, il cui articolo 1 ha totalmente ridisegnato la disciplina in esame.

Considerato che con due ordinanze di identico contenuto il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 15 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "nella parte in cui non prescrive i limiti entro i quali il magistrato di sorveglianza può esercitare il potere di limitare il diritto alla tutela e segretezza della corrispondenza e non prevede la possibilità per il detenuto cui sia stato imposto il visto di censura sulla corrispondenza di tutelare il proprio diritto nell’ambito di un procedimento giurisdizionale";

che, stante l’identità delle questioni sollevate, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la norma censurata è stata abrogata dall’art. 3, comma 2, della legge 8 aprile 2004, n. 95 (Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti), contestualmente alla introduzione ad opera dell’art. 1 della stessa legge di una nuova disciplina in tema di limitazioni e controlli della corrispondenza dei detenuti, ora contenuta nell’art. 18-ter della legge n. 354 del 1975, il cui comma 6 prevede il reclamo al tribunale di sorveglianza;

che ai sensi dell’art. 2 della legge 95 del 2004 le disposizioni dell’art. 18-ter "si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge";

che gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente perché valuti se, alla luce della modifica legislativa intervenuta, le questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.