ORDINANZA N.322
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall’art.
13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo), promossi, nell’ambito di diversi procedimenti penali,
dal Tribunale di Torino con ordinanza del 16 novembre 2002 (iscritta al n. 19
del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,
dell’anno 2003), con ordinanza del 23 novembre 2002 (iscritta al n. 20 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2003), con
ordinanza del 25 novembre 2002 (iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del
5 dicembre 2002 (iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2003 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con ordinanza del 21
novembre 2002 (iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2003), con due ordinanze del 12 dicembre
2002 (iscritte ai numeri 90 e 91 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2003), con sei ordinanze del 16 gennaio
2003 (iscritte ai numeri da
Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29
settembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che con venti ordinanze il Tribunale di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma
5-quinquies, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede
per il reato di cui al comma 5-ter
della medesima disposizione l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, in
riferimento agli artt. 3, 13 e 97 della Costituzione (r.o.
numeri 20, 38, 39, 42, 148, 149, 178 e 179 del 2003), agli artt. 2, 3, 10, 13 e
97 Cost. (r.o. numeri 90, 91, da
che
il rimettente procede all’udienza di
convalida nei confronti di cittadini stranieri
tratti in arresto nella flagranza del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 286 del
1998, perché sorpresi nel territorio dello Stato dopo la scadenza del termine
entro il quale avrebbero dovuto lasciare il territorio nazionale, come
da provvedimento emesso dal questore a norma dell’art. 14, comma 5-bis,
dello stesso decreto;
che
nei giudizi iscritti ai numeri 19, 20, 38, 39, 42, 90, 91, da
Considerato che, avendo tutte le questioni per oggetto l’art. 14, comma
5-quinquies, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
inserito dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui
prevede l’arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della
contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-ter,
del medesimo decreto, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il
territorio nazionale entro il termine di cinque giorni,
deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che, successivamente alle ordinanze di
rimessione, questa Corte con sentenza n.
223 del 2004
ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma
5-ter del medesimo articolo 14 è
obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto;
che
inoltre il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in
materia di immigrazione), ha sostituito l’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del
che gli atti devono pertanto
essere restituiti al giudice rimettente.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata in
Cancelleria il 5 novembre 2004.