ORDINANZA
N. 418
ANNO 2004
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 500, 511,
comma 2, 511-bis, 514, 525 e 526 del
codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali, dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza in data 8 aprile 2003, dal
Tribunale di Orvieto con ordinanza del 9 maggio 2003,
dal Tribunale di Foggia con ordinanza del 28 giugno 2002, dal Tribunale della
Spezia con ordinanza del 14 novembre 2003 e dal Tribunale di Roma con ordinanza
del 6 novembre 2003, rispettivamente iscritte al n. 401, al n. 707 e al n. 900
del registro ordinanze 2003, al n. 117 e al n. 450 del registro ordinanze 2004
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 26, n. 37 e n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2003, al
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2004 e nella edizione straordinaria,
prima serie speciale, del 3 giugno 2004.
Visti l'atto di
costituzione dell'imputato nel procedimento pendente davanti alla Corte
d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003), nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che la Corte
d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003) ha
sollevato, in riferimento all'art. 111 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2,
del codice di procedura penale, nella parte in cui, «in caso di rinnovazione
del dibattimento per mutamento della persona fisica del giudice, fa dipendere
la possibilità di utilizzazione mediante lettura dell'attività istruttoria
dibattimentale già compiuta dal consenso di ciascuna delle parti»;
che il giudice rimettente premette:
- che nel giudizio di primo grado, a seguito del mutamento del
collegio, era stata disposta la rinnovazione del dibattimento;
- che la
difesa si era opposta alla lettura del verbale delle dichiarazioni rese da un
teste davanti al giudice poi sostituito e ne aveva
chiesto il 'nuovo' esame, senza peraltro «specificare su quali nuovi argomenti
o temi di prova o con quali nuove domande si dovesse svolgere»;
- che il Tribunale, pur respingendo la richiesta della difesa,
aveva pronunciato la sentenza utilizzando nella motivazione anche le
dichiarazioni rese dal testimone davanti al precedente giudice;
che l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, prospettata
dalla difesa per violazione dell'art. 525, comma 2, cod. proc.
pen., come interpretato
dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, doveva pertanto ritenersi
fondata;
che ad avviso del rimettente la disposizione censurata
appare in contrasto con l'art. 111 Cost. e, segnatamente, con i principî di
parità delle parti e di ragionevole durata del processo;
che, in particolare, allorché la prova è stata assunta dal
giudice poi sostituito nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, i
principî di oralità, di concentrazione, di immediatezza e di immutabilità del
giudice risultano assicurati anche se la decisione viene poi adottata da
giudici diversi da quelli davanti ai quali le prove sono state raccolte;
che il consenso di ciascuna delle parti, necessario per
evitare un 'nuovo' esame del teste, si atteggerebbe come una mera facoltà, come
«una condizione meramente potestativa», che, proprio in quanto tale, contrasta
con i principî di ragionevole durata del processo e di parità delle parti;
che nel giudizio si è costituito l'imputato nel procedimento
a quo, chiedendo il rigetto della
questione di legittimità costituzionale prospettata dal giudice rimettente, e
argomentando la richiesta con memoria depositata il 27 ottobre 2004;
che il Tribunale di Orvieto (r.o.
n. 707 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 500, 541 (recte: 511), 541-bis (recte: 511-bis), 514 e 525, comma 2, cod. proc.
pen., «nella parte in cui
non prevedono che gli atti formatisi durante la conduzione del dibattimento da
parte di un giudice (o collegio giudicante) in seguito mutato di composizione
possano di nuovo essere acquisiti al dibattimento nei casi in cui questi vengano
reputati irripetibili, sia in senso proprio che improprio», nonché nella parte
in cui non prevedono che gli atti medesimi «possano essere usati per le
contestazioni di cui all'art. 500 cod. proc. pen.»;
che il giudice rimettente premette che «non essendo
intervenuto accordo per l'acquisizione degli atti posti in essere alla presenza
del precedente giudice […] ha ordinato la ripetizione di tutti gli atti
travolti dalla nullità di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc.
pen.»;
che, al riguardo, il giudice a quo rileva che le prove assunte da giudici diversi rispetto a
quelli che concorrono alla deliberazione della sentenza sono in ogni caso
inutilizzabili, anche se, in ipotesi, divenute irripetibili, e che pertanto le
disposizioni censurate, nella parte in cui non consentono in nessun caso di
acquisire e di utilizzare gli atti assunti davanti al diverso giudice, dettano
una disciplina irragionevolmente differente rispetto a quella che regola
l'utilizzabilità degli atti non ripetibili compiuti nella fase delle indagini;
che la questione, prosegue il rimettente, si porrebbe negli
stessi termini anche con riferimento ai casi in cui la prova acquisita nel
dibattimento può essere 'nuovamente' assunta, ma in circostanze, tempi e modi
necessariamente diversi rispetto a quelli della prima assunzione, in quanto «la
perizia dialettica dell'interrogante» e «l'effetto sorpresa» possono indurre le
persone interrogate a fornire risposte più genuine, anche senza considerare il
decorso del tempo che può influire sui ricordi determinando dichiarazioni meno
fedeli;
che le censure vengono argomentate dal rimettente anche con
riferimento alla asserita «inutilizzabilità degli atti de quibus ai fini della contestazione ai
testimoni ex art. 500 cod. proc. pen.»;
che le disposizioni impugnate sarebbero perciò in contrasto
con l'art. 3 Cost., perché disciplinano in modo
diverso situazioni sostanzialmente uguali, con l'art. 24 Cost.,
per la possibile compromissione del diritto di
difesa, e con l'art. 111 Cost., per la violazione dei
principî di parità delle parti e di ragionevole durata del processo;
che il Tribunale di Foggia (r.o.
n. 900 del 2003) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 cod.
proc. pen.;
che il giudice rimettente afferma la non manifesta
infondatezza della questione per l'irragionevole diversità del regime della
ripetizione delle prove orali già assunte nell'ipotesi di rinnovazione del
dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale
rispetto alla disciplina dei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nonché per contrasto con il principio di
ragionevole durata del processo;
che il Tribunale di Roma (r.o. n.
450 del 2004) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 525,
comma 2, cod. proc. pen., «nella parte in cui impone, a pena di nullità,
la partecipazione alla deliberazione della sentenza dello stesso giudice che ha
partecipato all'intero dibattimento, subordinando al consenso delle parti
l'utilizzabilità degli atti assunti in precedenza da giudice diverso»;
che il giudice rimettente premette che, a seguito di una
modifica della composizione del collegio, è stata disposta la rinnovazione del
dibattimento e che le difese degli imputati si sono opposte all'utilizzabilità
mediante lettura degli atti assunti in precedenza, così determinando la
necessità di un nuovo esame dei testimoni relativamente a fatti risalenti agli
anni 1992/1993;
che, ad avviso del rimettente, mentre i principî di
immediatezza e di immutabilità del giudice non assurgono a rango costituzionale,
il principio di ragionevole durata del processo è invece espressamente previsto
dall'art. 111 Cost.;
che, imponendo la Costituzione e la Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (art. 6) di contenere i tempi processuali entro limiti ragionevoli,
deve ritenersi che l'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., interpretato alla luce
dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sia
incompatibile con l'indicato parametro costituzionale;
che, peraltro, il codice di procedura penale conosce
numerose deroghe al principio dell'immutabilità del giudice, volte,
all'evidenza, ad evitare l'inutile svolgimento di attività giurisdizionale;
che, infine, in punto di ragionevolezza, il giudice
rimettente segnala che l'art. 190-bis
cod. proc. pen.,
con riferimento a procedimenti penali per reati di particolare gravità, dispone
che l'esame del testimone o delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen.,
che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento
nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime
sono destinate ad essere utilizzate, è ammesso solo se riguarda fatti o
circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se
il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario in relazione a
specifiche esigenze;
che il Tribunale della Spezia (r.o.
n. 117 del 2004) ha sollevato, in riferimento agli
stessi parametri costituzionali, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen., sulla base di argomentazioni
sostanzialmente identiche a quelle contenute nell'ordinanza del Tribunale di
Roma recante il numero 450 del registro ordinanze del 2004;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che le questioni sollevate con le ordinanze iscritte al n. 707 del
registro ordinanze del 2003 e al n. 450 del registro ordinanze del 2004 siano
dichiarate inammissibili per omessa descrizione delle fattispecie e, in ogni
caso, che tutte le questioni siano dichiarate infondate alla luce dei numerosi
precedenti con i quali la Corte ha deciso questioni analoghe (ordinanze n. 73 del
2003, n. 59 del 2002 e n. 399 del 2001).
Considerato che tutte le
ordinanze sollevano questioni sostanzialmente identiche, che comunque
investono, da soli o congiuntamente, gli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis,
514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto, in caso di
mutamento della persona fisica del giudice monocratico
o della composizione del giudice collegiale, impongono, alla stregua
dell'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, di disporre
la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ove sia richiesta da una delle
parti;
che deve pertanto essere disposta la riunione dei relativi
giudizi;
che, in particolare, quanto alla questione sollevata dalla
Corte d'appello di Roma (r.o. n. 401 del 2003),
questa Corte ha già avuto modo di affermare nell'ordinanza n. 399 del 2001 che
il principio di ragionevole durata del processo, che ad avviso del rimettente
sarebbe violato dalla necessità di rinnovare l'istruzione dibattimentale in
precedenza svolta da un giudice poi sostituito, deve essere contemperato con le
esigenze di tutela
di altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti rilevanti nel
processo penale e che tale contemperamento, ove risulti, come nel caso di
specie, non irragionevolmente realizzato, non si presta a censure sul terreno
costituzionale;
che, circa la lamentata violazione del principio di parità
delle parti, è sufficiente rilevare che la parte che chiede la rinnovazione
della prova esercita il proprio diritto, garantito dai principî di oralità e
immediatezza che connotano il codice di rito, all'assunzione della prova
davanti al giudice chiamato a decidere;
che, circa la questione sollevata dal Tribunale di Orvieto (r.o. n. 707 del 2003), il rimettente muove dall'erroneo
presupposto interpretativo che gli atti assunti dal giudice poi sostituito
siano in ogni caso inutilizzabili, anche se divenuti
irripetibili, senza tenere conto di quanto disposto dall'art. 511 cod. proc. pen.
in tema di utilizzabilità dei verbali di atti contenuti nel fascicolo per il
dibattimento (v. sentenza n. 17 del
1994, nonché ordinanza n. 399 del
2001);
che quanto alla minore genuinità della 'nuova' prova in
considerazione della perdita dell'«effetto sorpresa» che contraddistingue la
prima assunzione, a prescindere da ogni altra considerazione, il rimettente
sembra non considerare che la prova acquisita davanti al giudice poi sostituito
fa legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento (v., ancora, sentenza n. 17 del
1994) ed è quindi
anch'essa utilizzabile ai fini della decisione e, ovviamente, ai fini delle
'contestazioni';
che circa le questioni sollevate dal Tribunale della Spezia
(r.o. n. 117 del 2004) e dal Tribunale di Roma (r.o. n. 450 del 2004), tra loro sostanzialmente identiche, questa Corte - con particolare
riferimento alla censura di irragionevolezza mossa all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
in quanto subordina al consenso delle parti l'utilizzabilità degli atti assunti
davanti ad un giudice poi sostituito, diversamente da quanto previsto dall'art.
190-bis cod. proc.
pen. - ha già avuto
occasione di affermare che la disciplina assunta quale tertium comparationis, derogando ai principî di
oralità e di immediatezza a cui è ispirato l'ordinamento processuale, oltre a
non avere contenuto costituzionalmente vincolato, ha carattere eccezionale e
non potrebbe quindi essere estesa oltre
i casi espressamente previsti (v., da ultimo, ordinanza n. 73 del
2003);
che, infine, quanto alla questione sollevata dal Tribunale
di Foggia (r.o. n. 900 del 2003), la relativa ordinanza
è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza;
che, sulla base delle considerazioni sopra svolte, le questioni
sollevate dalla Corte d'appello di Roma e dai Tribunali di Orvieto, della
Spezia e di Roma devono essere dichiarate manifestamente infondate e la
questione sollevata dal Tribunale di Foggia deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, 525 e 526 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Foggia, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 500, 511, comma 2, 511-bis, 514 e 525, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate,
in riferimento agli artt. 3,
24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma e dai Tribunali di Orvieto, della Spezia e di Roma, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio
ONIDA, Presidente
Guido NEPPI
MODONA, Redattore
Depositata
in Cancelleria il 23 dicembre 2004.