Sentenza n. 17 del 1994

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SENTENZA N. 17

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Giudici

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, nel procedimento penale a carico di Colabella Giovanni ed altro, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri.

 

Ritenuto in fatto

 

l. Con ordinanza del 16 novembre 1992, il Pretore di Trani - sezione distaccata di Corato - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma dinanzi a giudice- persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione".

 

Il giudice remittente premette che all'udienza dibattimentale del 4 maggio 1992 fu eseguito l'esame di uno dei due imputati e la causa venne rinviata all'udienza del 16 novembre 1992. Nelle more e' mutato il giudice-persona fisica, a causa di normali avvicendamenti nella gestione degli uffici giudiziari; ne e' conseguita la necessità della rinnovazione dell'attività probatoria in conformità al principio di oralità e formazione dibattimentale della prova. Ma tale ripetizione e' risultata impossibile per l'intervenuta morte del detto imputato, con conseguente perdita irreversibile del materiale probatorio utilizzabile per la decisione.

 

Ciò posto, il remittente osserva che nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione gli artt. 512 e 238, terzo comma, del codice di procedura penale.

 

Mentre, infatti, la prima norma fa espressamente riferimento agli atti assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero o, ancora, dal giudice nel corso dell'udienza preliminare "quando per fatti o circostanze imprevedibili ne e' divenuta impossibile la ripetizione", la seconda fa invece riferimento alla possibilità di acquisire la documentazione di atti di altri procedimenti, "che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili".

 

Ne consegue pertanto l'impossibilità della acquisizione di prove assunte nell'ambito dello stesso procedimento ma da giudice differente, mutato nella sua fisicità, ma identico nella rappresentanza dello stesso ufficio giurisdizionale.

 

Non e' d'altra parte possibile, prosegue il remittente, un'interpretazione estensiva o peggio ancora una applicazione analogica delle norme in questione anche al caso di specie, dato che la normativa suindicata, riguardando la formazione della prova e dunque lo status libertatis, va interpretata in modo rigorosamente attinente al tenore letterale.

 

Pertanto, ad avviso del giudice a quo, esiste innanzitutto una disparità di trattamento processuale fra situazioni simili, in quanto nel caso di specie non può utilizzarsi il materiale probatorio già acquisito, a differenza di quanto può invece accadere nell'ipotesi di attività probatoria irripetibile per cause sopravvenute, posta in essere nel corso delle indagini o dell'udienza preliminare o ancora di altro procedimento.

 

Tale disparità di trattamento fra situazioni simili configura una evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di potere legislativo per manifesta illogicità, irragionevolezza ed arbitrarietà degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale.

 

Non va poi trascurato l'aspetto della impossibilità di accertamento della verità storica, unico vero obiettivo del processo penale, anche di quello di rito accusatorio, conformemente allo spirito stesso della Costituzione e al principio di colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta fondamentale.

 

Un processo che non mirasse a tale accertamento, potendosi tradurre anche in una sentenza di condanna ingiusta, finirebbe per irrogare pene contrarie al senso di umanità e non mirate alla rieducazione del condannato.

 

2. E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale osserva in primo luogo che la questione si appalesa inammissibile, in quanto l'inconveniente lamentato dal giudice remittente non deriva direttamente dalla disciplina impugnata.

 

Infatti, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, il giudice, nei casi come quello in esame, non deve fare applicazione di singole norme che riguardano il regime di determinate prove assunte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ma e' tenuto a rispettare il disposto dell'art. 525, che in misura più ampia impone per implicito la rinnovazione dell'intera serie degli atti del dibattimento.

 

E' quindi a questa disposizione che, in ipotesi, può essere mossa la censura avanzata. In tal caso, i parametri invocati (art. 3 e 27 Cost.) non potrebbero tuttavia svolgere alcun ruolo, non ravvisandosi ne' una situazione cui rapportare l'asserita disparità di trattamento ne' una lesione al principio della responsabilità personale.

 

Le considerazioni suesposte non portano tuttavia ad escludere, prosegue l'Avvocatura, che la Corte, in luogo di una declaratoria di inammissibilità, ravvisi una lacuna nell'ambito della disciplina della rinnovazione del dibattimento, che in effetti non trova nel nuovo codice una compiuta regolamentazione. Questa lacuna si registra ed emerge con evidenza proprio nei casi in cui la prova da "rinnovare" insieme alle altre non sia ripetibile per impossibilità.

 

Vi sarebbe quindi la possibilità che la Corte entri nel merito della questione "salvando" la disciplina vigente con una sentenza interpretativa di rigetto, la quale potrebbe portare ad estendere il disposto degli artt. 512 e 513 del codice di procedura penale anche all'ipotesi prospettata dal giudice a quo.

 

Considerato in diritto

 

l. Il Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, dubita della legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevedono la possibilità di acquisire la documentazione di atti, ed in particolare i verbali dell'attività probatoria, realizzata nell'ambito dello stesso procedimento ma dinanzi a giudice-persona fisica differente, nel caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione".

 

Ad avviso del remittente le norme censurate violano innanzitutto l'art. 3 della Costituzione, per illogica disparità di disciplina di situazioni simili, in quanto, mentre consentono di acquisire al fascicolo per il dibattimento - e quindi di utilizzare ai fini della decisione - i verbali di atti, divenuti irripetibili, di altri procedimenti (art. 238), ovvero assunti nelle fasi predibattimentali dello stesso procedimento (art. 512), non prevedono tale possibilità di acquisizione in ordine ai verbali di prove, divenute irripetibili, assunte nell'ambito del medesimo procedimento da giudice diverso nella sua identità fisica.

 

Risulterebbe violato anche l'art. 27 della Costituzione, per l'impossibilità di accertamento della verità storica, con conseguente lesione dei principi di personalità della responsabilità penale e del fine rieducativo della pena.

 

2. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione, sostenendo che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo non deriva direttamente dalle norme impugnate, bensì dall'art. 525 del codice di procedura penale, che impone implicitamente la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice.

 

L'eccezione deve essere respinta. Il remittente ha sollevato la questione nel corso della rinnovazione del dibattimento disposta in ossequio al principio di immutabilità del giudice di cui all'art. 525 del codice, ravvisando, in ordine a tale evenienza, una lacuna nella disciplina relativa alla acquisizione dei verbali di atti non ripetibili dettata dalle norme censurate: tanto basta a far ritenere ammissibile la questione medesima.

 

3. Nel merito la questione non e' fondata poiche' si basa su un erroneo presupposto.

 

Non vi e' dubbio che il rispetto del principio sancito nel richiamato art.525, secondo comma, del codice di procedura penale (secondo cui "alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"), imponga che, in caso di mutamento del giudice, si proceda alla integrale rinnovazione del dibattimento.

 

Ciò premesso, la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali dei mezzi di prova assunti nella precedente fase dibattimentale dal diverso giudice non può che essere rinvenuta nell'art. 511 del codice di procedura penale.

 

Detti verbali, invero, fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento a disposizione del nuovo giudice; tale contenuto, infatti, non e' cristallizzato in quello indicato nell'art. 431 del codice, ma e' soggetto a notevoli variazioni, sia nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia, soprattutto, nel corso del dibattimento medesimo, e certamente si arricchisce del verbale delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale, la quale, pur soggetta a rinnovazione per i motivi anzidetti, conserva comunque il carattere di attività legittimamente compiuta (cfr. sent. n. 101 del 1993).

 

Ne deriva, pertanto, la integrale applicabilità della disciplina dettata dall'art. 511 del codice in tema di lettura degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento: in particolare, quando trattisi di verbali di dichiarazioni, e' previsto che la lettura debba seguire l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo (perche', ad esempio, come avviene nel giudizio a quo, tale mezzo di prova e' irripetibile); ed inoltre che la richiesta di una parte esclude la facoltà del giudice di ricorrere alla indicazione degli atti in luogo della lettura (commi secondo e quinto del menzionato art. 511).

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 238 e 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Corato, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/01/94.

 

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

 

Mauro FERRI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 03/02/94.