ORDINANZA N. 59
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e
525 del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi
procedimenti penali, con ordinanze emesse il 26 aprile 2001 dalla Corte di appello di Venezia, il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di
Palmi, il 22 giugno 2001 dal Tribunale di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 505, 512 e 789 del registro ordinanze 2001 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Palmi (r.o. n. 512 del 2001) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e
111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 238,
511, 511-bis e 525 del codice di procedura penale, nella parte in cui
<<non consente la lettura degli atti dibattimentali assunti nel medesimo
dibattimento ma da giudice diverso o collegio diversamente composto>>;
che la questione era già stata
sollevata nei confronti degli artt. 238, 511 e 511-bis
cod. proc. pen.
nell'ambito dello stesso procedimento dal medesimo Tribunale, in riferimento
agli artt. 3 e 24 Cost.;
che questa Corte, con ordinanza n. 95 del 2000,
aveva disposto la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo
esame della rilevanza della questione a seguito delle modifiche introdotte
nell'art. 111 Cost. dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, e delle
relative norme transitorie;
che il rimettente ripropone la
questione, ora estesa all'art. 525 cod. proc. pen., in riferimento anche agli artt. 97 e 111 Cost., richiamandosi alle argomentazioni esposte nelle
precedenti ordinanze e svolgendo ulteriori considerazioni sulle censure di
illegittimità degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen.;
che nella precedente ordinanza di rimessione il combinato disposto degli artt.
238, 511 e 511-bis cod. proc. pen. era stato sottoposto a
scrutinio di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost. per la
irragionevole diversità della disciplina riservata agli atti assunti da un
collegio diversamente composto rispetto a quella prevista per i verbali di
prove assunte in altro procedimento, nonchè per la
irrazionale "dispersione" di atti legittimamente acquisiti nel
contraddittorio delle parti;
che, sotto il profilo della
violazione dell'art. 24 Cost., il rimettente
lamentava che la disciplina censurata poteva riguardare anche prove favorevoli
all'imputato, che sarebbe così rimasto discriminato <<rispetto ad
imputati con prove favorevoli assunte in altro processo>>;
che ad avviso del giudice a quo
la medesima disciplina, non consentendo <<la utilizzazione di atti
assunti nel contraddittorio da un precedente collegio nel medesimo
dibattimento>>, viola altresì l'art. 111 Cost.,
che proprio nel contraddittorio delle parti ha individuato il principio cardine
della formazione della prova nel processo penale;
che, infine, le norme censurate si
porrebbero in contrasto con l'art. 97 Cost., in
quanto <sterili ripetizioni di prove>> potrebbero determinare
l'impossibilità di definire i processi <<nei brevi tempi di vigenza di un
medesimo collegio>>;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione venga
dichiarata manifestamente infondata e depositando copia dell’atto di intervento
presentato in relazione a identica questione sollevata dallo stesso Tribunale
con ordinanza rubricata al n. 313 del r.o. del 2001;
che
che, in particolare,
che quanto ai profili di non
manifesta infondatezza
che l'art. 3 Cost. risulterebbe
violato, con riferimento alla diversa disciplina prevista dall'art. 190-bis
cod. proc. pen.,
in quanto <<tale riesame obbligato verrebbe escluso per le situazioni di
maggior preoccupazione quanto alla genuina e "terza" acquisizione
delle prove e invece imposto nelle situazioni "fisiologiche" (quale é
l'occasionale mutamento del giudice per ragioni del tutto svincolate dalle
vicende endoprocedimentali)>>;
che la normativa impugnata sarebbe
altresì in contrasto con gli artt. 25, 101 e 111
Cost. in quanto il principio che impone <<l'integrale
riesame di tutte le prove orali già assunte>> nella pienezza del
contraddittorio, da un lato, verrebbe a compromettere l'efficienza del processo
e, dall'altro, ne determinerebbe una dilazione della durata del tutto
irragionevole;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione
ad analoga questione sollevata dal Tribunale di Palmi con ordinanza rubricata
al n. 312 del r.o. del 2001;
che il Tribunale di Tortona (r.o. n. 789 del 2001) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, ultimo
periodo, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2, cod. proc.
pen., secondo
l’interpretazione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, nella parte in
cui prevede che, <<nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del
mutamento della persona del giudice monocratico o
della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo
giudice non é utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza
ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato
richiesto da una delle parti>>;
che il rimettente premette che, dopo
l'esame di numerosi testi, la difesa di alcuni imputati, a seguito del
mutamento della composizione del collegio, aveva chiesto la rinnovazione del
dibattimento in base all'art. 525, comma 2, cod. proc.
pen. e un nuovo esame dei
testi già esaminati dal precedente collegio;
che, pur condividendo il principio
che la immutabilità del giudice <<rappresenti uno dei principi fondanti
del sistema processuale, attraverso il quale si estrinsecano i canoni
dell'oralità, dell'immediatezza e della centralità del dibattimento>>, il
Tribunale rimettente ritiene che tali principi devono essere opportunamente
bilanciati con il <<principio di non dispersione dei mezzi di
prova>>;
che la norma censurata sarebbe in
contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., comportando una irragionevole dilazione dei tempi
processuali e non garantendo un efficace esercizio della giurisdizione penale;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata e depositando copia dell'atto di intervento presentato in relazione
ad analoga questione sollevata dal Tribunale di Palmi con ordinanza rubricata
al n. 313 del r.o. del 2001.
Considerato che le questioni sollevate dal Tribunale
di Palmi, dalla Corte di appello di Venezia e dal
Tribunale di Tortona sono sostanzialmente identiche e che pertanto va disposta
la riunione dei relativi giudizi;
che in sostanza i rimettenti
lamentano che, in caso di rinnovazione del dibattimento per essere il giudice
persona fisica diversa da quella davanti alla quale si era svolta l'istruttoria
dibattimentale, le norme censurate impongono, alla luce dell'interpretazione
delle Sezioni unite della Corte di cassazione, di disporre la rinnovazione
dell'esame dei testimoni quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto
da una delle parti;
che tale disciplina si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 Cost.;
che con ordinanza n. 399 del 2001
questa Corte ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, cod. proc.
pen., sollevate in
riferimento agli stessi parametri (artt. 3, 25, 101 e
111 Cost.) e sulla base di argomentazioni sostanzialmentecensure di illegittimità costituzionale
argomentate sulla base di rilievo non del tutto coincidenti con quelle
prospettate dagli attuali rimettenti;
che successivamente, con ordinanza n. 431 del 2001,
questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata altra questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
238, 511, 511-bis e 525 cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di
Palmi (identica alla r.o. n. 512 del 2001) in riferimento agli artt. 3, 24,
97 e 111 Cost.;
che pertanto, non essendovi motivo
di discostarsi dalle considerazioni svolte e dalle conclusioni raggiunte nelle
ordinanze nn. 399 e 431 del 2001,
le questioni di legittimità costituzionale vanno dichiarate manifestamente
infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e
525 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della
Costituzione, dal Tribunale di Palmi, dalla Corte di appello
di Venezia e dal Tribunale di Tortona, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.