ORDINANZA N.65
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK"
- Francesco AMIRANTE"
- Ugo DE SIERVO"
- Romano VACCARELLA"
- Paolo MADDALENA"
- Alfio FINOCCHIARO"
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni
riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il
servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza del 3 maggio 2002 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fortunata
Lucille Labi ed altri contro l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ed
altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
27, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 3 maggio 2002 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio proposto da
Fortunata Lucille Labi ed altri contro l’Università degli studi “La Sapienza”
di Roma per l’annullamento del decreto del rettore del 26 aprile 2001 per la
copertura di n. 422 posti di ricercatore universitario nella parte in cui
escludeva i ricorrenti dalla partecipazione a tale concorso riservato - ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999,
n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), nella parte in cui si
stabilisce che il personale dell’università e degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo
svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di
entrata in vigore della legge medesima,
il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca,
possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato
solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici
concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non
anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque
in possesso di tale diploma;
che nell’atto
introduttivo del giudizio i ricorrenti assumevano di essere in possesso dei
requisiti richiesti dall’art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 citata per
l’accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e si
dolevano di essere stati invece esclusi dalle procedure medesime in quanto
assunti originariamente in servizio in una qualifica per la quale non era
richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo essi in
possesso dello stesso alla data di entrata in vigore della legge menzionata;
che
l’impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta all’annullamento del
provvedimento di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la
copertura di posti di ricercatore universitario nonché all’accertamento del
diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge n. 4 del 1999;
che il TAR rimettente sospetta innanzi
tutto la violazione del generale canone di coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento
giuridico (art. 3 Cost.) perché la partecipazione al concorso riservato da
parte del personale delle università è condizionato ad un requisito “meramente
formale e di alcuna rilevanza sostanziale”, quale appunto sarebbe il
presupposto dell’originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici concorsi
che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea;
che ne discenderebbe la violazione del
principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di
situazioni sostanzialmente identiche;
che inoltre il TAR prospetta la violazione
del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)
atteso che - non essendo consentito l’accesso al concorso riservato per il
personale privo di tale requisito formale, ma in possesso di tutti gli altri
requisiti sostanziali - le università si priverebbero ingiustificatamente di
utili apporti di competenze professionali consolidate in ragione delle
pluriennali esperienze acquisite;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto
l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione.
Considerato
che, con ordinanze n. 163 del
2003 e n.
517 del 2002, questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza
dell’identica questione sollevata, in altri giudizi analoghi, dal medesimo
Tribunale regionale amministrativo in riferimento agli stessi parametri;
che nessun
argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli già vagliati da questa Corte, è
stato prospettato nell’ordinanza di rimessione, sicché anche la questione da
questa sollevata è del pari manifestamente infondata.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa
nelle scuole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio
2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.