Ordinanza n. 65 del 2004

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ORDINANZA N.65

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

-   Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni  Maria FLICK

-   Francesco AMIRANTE

-   Ugo DE SIERVO

-   Romano VACCARELLA

-   Paolo MADDALENA

-   Alfio FINOCCHIARO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), promosso con ordinanza del 3 maggio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fortunata Lucille Labi ed altri contro l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” ed altri, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 3 maggio 2002 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - nel corso di un giudizio proposto da Fortunata Lucille Labi ed altri contro l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma per l’annullamento del decreto del rettore del 26 aprile 2001 per la copertura di n. 422 posti di ricercatore universitario nella parte in cui escludeva i ricorrenti dalla partecipazione a tale concorso riservato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), nella parte in cui si stabilisce che il personale dell’università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, assunto in ruolo per lo svolgimento di funzioni tecniche o socio-sanitarie ed in servizio alla data di entrata in vigore della  legge medesima, il quale abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca, possa partecipare ai concorsi per posti di ricercatore universitario confermato solo se l’originaria assunzione in servizio sia avvenuta a seguito di pubblici concorsi che prevedessero come requisito di accesso il diploma di laurea e non anche se il dipendente, pur in mancanza di quest’ultimo requisito, sia comunque in possesso di tale diploma;

che nell’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti assumevano di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 10, della legge n. 4 del 1999 citata per l’accesso ai concorsi riservati a posti di ricercatore universitario e si dolevano di essere stati invece esclusi dalle procedure medesime in quanto assunti originariamente in servizio in una qualifica per la quale non era richiesto, tra i vari requisiti, il diploma di laurea, pur essendo essi in possesso dello stesso alla data di entrata in vigore della legge menzionata;

che l’impugnativa proposta dai ricorrenti era quindi diretta all’annullamento del provvedimento di esclusione dalle valutazioni comparative riservate per la copertura di posti di ricercatore universitario nonché all’accertamento del diritto alla inclusione tra i beneficiari della legge n. 4 del 1999;

che il TAR rimettente sospetta innanzi tutto la violazione del generale canone di coerenza e ragionevolezza dell’ordinamento giuridico (art. 3 Cost.) perché la partecipazione al concorso riservato da parte del personale delle università è condizionato ad un requisito “meramente formale e di alcuna rilevanza sostanziale”, quale appunto sarebbe il presupposto dell’originaria assunzione in ruolo a seguito di pubblici concorsi che prevedevano come requisito di accesso il diploma di laurea;

che ne discenderebbe la violazione del principio di eguaglianza per ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche;

che inoltre il TAR prospetta la violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che - non essendo consentito l’accesso al concorso riservato per il personale privo di tale requisito formale, ma in possesso di tutti gli altri requisiti sostanziali - le università si priverebbero ingiustificatamente di utili apporti di competenze professionali consolidate in ragione delle pluriennali esperienze acquisite;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto l’inammissibilità o comunque l’infondatezza della questione.

Considerato che, con ordinanze n. 163 del 2003 e n. 517 del 2002, questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza dell’identica questione sollevata, in altri giudizi analoghi, dal medesimo Tribunale regionale amministrativo in riferimento agli stessi parametri;

che nessun argomento nuovo o diverso, rispetto a quelli già vagliati da questa Corte, è stato prospettato nell’ordinanza di rimessione, sicché anche la questione da questa sollevata è del pari manifestamente infondata.

Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l’ordinanza indicata in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2004.