Ordinanza n. 235 del 2004

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ORDINANZA N. 235

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA          

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA      

- Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Annibale MARINI      

- Franco BILE    

- Giovanni Maria FLICK          

- Francesco AMIRANTE          

- Ugo DE SIERVO       

- Romano VACCARELLA      

- Paolo MADDALENA

- Alfio FINOCCHIARO          

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis del codice civile, promossi con ordinanze del 22 luglio e del 21 novembre 2002, dell’11 marzo e del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente iscritte al n. 486 del registro ordinanze 2002 ed ai numeri 473, 478 e 498 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2002 e numeri 28 e 32, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di costituzione di Luigi Pompeo e di Assitalia s.p.a., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi l’avvocato Giuseppe Abbamonte per Luigi Pompeo, Giovanna Volpe Putzolu per Assitalia s.p.a. e l’avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di tre giudizi civili, promossi da altrettanti dipendenti della s.p.a. Enel, al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo per infortuni rispettivamente subiti durante il periodo di copertura assicurativa, in forza di (così definite) "polizze cumulative contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali", stipulate dalla società datrice di lavoro con la s.p.a. Assitalia, il Tribunale di Napoli, con ordinanze, di identico contenuto, emesse il 22 luglio 2002 (r.o. n. 486 del 2002), l’11 marzo 2003 (r.o. n. 478 del 2003) ed il 29 aprile 2003 (r.o. n. 498 del 2003), ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis del codice civile, "nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro";

     che, nel corso di un analogo giudizio, promosso da un dipendente del Comune di Napoli, al fine di ottenere il pagamento dell’indennizzo per un infortunio subito durante il periodo di copertura assicurativa, in forza di una polizza cumulativa contro gli infortuni, stipulata dall’ente datore di lavoro sempre con la s.p.a. Assitalia, il medesimo Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 21 novembre 2002 (r.o. n. 473 del 2003), ha sollevato, in riferimento allo stesso parametro, identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis cod. civ.;

     che – affermata l’applicabilità ratione temporis della norma impugnata ai rapporti dedotti, e premesso che in tutti i giudizi la convenuta società di assicurazioni ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione giudiziaria di liquidazione del danno, per dedotto temporaneo difetto di competenza del giudice ordinario, avendo le parti contraenti (in clausole delle condizioni generali regolanti i rapporti di assicurazione in esame) demandato a periti medici la soluzione di eventuali divergenze sul grado di invalidità permanente – i rimettenti osservano come tali clausole, qualificabili in termini di perizia contrattuale (r.o. n. 486 del 2002; n. 478 e n. 498 del 2003) ovvero di arbitrato irrituale (r.o. n. 473 del 2003), implicherebbero in ogni caso una temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dai rapporti contrattuali e quindi una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, integrando così un’ipotesi di pattuizione che, nei contratti tra professionista e consumatore, si presume vessatoria, in particolare ai sensi del numero 18 del terzo comma della norma impugnata;

     che peraltro, nei giudizi a quibus, l’inefficacia di tali clausole (prevista dall’art. 1469-quinquies cod. civ.) non può trovare applicazione poiché i contratti sono stati conclusi dal professionista non con il consumatore, bensì con la società datrice di lavoro degli attori; i quali, tuttavia, sono titolari di un autonomo e non derivato diritto ai vantaggi dell’assicurazione, e nel loro rapporto con l’assicuratore si trovano in una posizione identica a quella del soggetto che abbia stipulato direttamente il contratto, di cui subiscono le conseguenze (tanto più in quanto le menzionate clausole sarebbero "imposte" ai beneficiari nell’ambito del rapporto sinallagmatico datore di lavoro-dipendenti, in cui una parte della retribuzione imponibile di questi ultimi viene utilizzata per il pagamento dei relativi premi);

che dunque – secondo i rimettenti – la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo del tutto irragionevole ed immotivata la disparità di trattamento tra il consumatore, che abbia stipulato direttamente il contratto predisposto dal professionista, ed il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni, che in qualità di utente è dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, parificato pienamente al consumatore;

     che, nel giudizio promosso con r.o. n. 486 del 2002, si è costituito l’attore del processo a quo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata;

     che, nei giudizi promossi con r.o. n. 473, n. 478 e n. 498 del 2003, si è costituita la compagnia di assicurazione convenuta nei processi a quibus, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

     che, nei giudizi promossi con r.o. n. 486 del 2002, n. 478 e n. 498 del 2003, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e, nel merito, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

     Considerato che le ordinanze di rimessione – tutte emesse dal Tribunale di Napoli nel corso di processi analoghi – sollevano, con motivazioni sostanzialmente coincidenti, la medesima questione, in riferimento allo stesso parametro, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere congiuntamente decisi;

     che il secondo comma dell’art. 1469-bis del codice civile – nel quale, in relazione al contratto concluso con il professionista ai sensi del primo comma, il consumatore viene definito come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale" – è censurato, "nella parte in cui non include nella nozione di consumatore anche il beneficiario non contraente della polizza cumulativa infortuni stipulata dal datore di lavoro", con riferimento al profilo della irragionevole ed immotivata disparità di trattamento tra il consumatore, che abbia stipulato direttamente il contratto predisposto dal professionista, ed il beneficiario non contraente della menzionata polizza cumulativa infortuni;

     che – nei termini in cui sono stati prospettati, rispetto alle riferite vicende contrattuali, nelle quali (secondo l’assunto degli stessi rimettenti) i beneficiari sarebbero titolari di un autonomo e non derivato diritto ai vantaggi dell’assicurazione, trovandosi nel loro rapporto con l’assicuratore nella stessa posizione del contraente – i palesati dubbi di incostituzionalità si basano essenzialmente su un’apodittica affermazione dell’impossibilità di dare alla norma impugnata una diversa lettura;

che l’assenza di altre argomentazioni al riguardo rivela come i rimettenti – non adempiendo l’onere gravante sul giudice che intenda proporre una questione di legittimità costituzionale – non abbiano previamente neppure tentato un’interpretazione della norma conforme a Costituzione (cfr. da ultimo, sentenza n. 229 del 2003; ordinanza n. 279 del 2003);

che a questo assorbente vizio di inammissibilità si correla la mancata qualificazione, in termini di esatta indicazione dei rischi effettivamente coperti, dei contratti di assicurazione in esame, genericamente definiti come "polizze cumulative contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali" stipulate dai datori di lavoro dei beneficiari;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

     riuniti i giudizi,

     dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1469-bis del codice civile, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con le ordinanze indicate in epigrafe.

     Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004.