ORDINANZA N. 268
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47, comma 2, del codice
di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248
(Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale), e
dell’art. 1, comma 5, della stessa legge, promossi, nell’ambito di diversi
procedimenti penali, dalla Corte di assise di Cosenza con ordinanza in data 21
novembre 2002, dal Tribunale di Pescara con ordinanza in data 28 gennaio 2003,
dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con ordinanza
in data 11 febbraio 2003 e dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Molfetta, con ordinanza in data 6 maggio 2003, rispettivamente iscritte al n.
4, al n. 334, al n. 444 e al n. 553 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, n. 24, n. 28 e n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 26 maggio 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che la Corte di
assise di Cosenza ha sollevato (r.o. n. 4 del 2003), in riferimento agli artt.
3, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 47, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge
7 novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), «nella parte in cui prevede l’obbligatoria sospensione del
processo prima dello svolgimento della discussione e delle conclusioni e, a fortiori, prima della pronunzia
della sentenza»;
che la Corte di assise
premette che, a seguito della richiesta di rimessione del processo ad altro
giudice ai sensi degli artt. 45 e seguenti cod. proc. pen., presentata da un
imputato lo stesso giorno fissato per l’udienza di discussione, i difensori
degli imputati hanno chiesto la sospensione del processo ex art. 47, comma 2, dello stesso codice;
che il pubblico ministero si
è opposto, sostenendo che la sospensione diviene obbligatoria solo quando la
Corte di cassazione comunica l’assegnazione della richiesta di rimessione alle
Sezioni unite ovvero a sezione diversa da quella di cui all’art. 610, comma 1,
cod. proc. pen.;
che la Corte rimettente
ritiene che l'avverbio «comunque» utilizzato nel comma 2 dell'art. 47 citato
renda evidente che la sospensione è ‘comunque’ obbligatoria prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione, anche perché, diversamente
opinando, la richiesta di rimessione presentata nel corso della discussione non
potrebbe impedire, in contrasto con quella che risulta essere la chiara volontà
del legislatore, di pronunciare sentenza se i provvedimenti della Cassazione
non intervengono prima che la discussione stessa abbia termine;
che ad avviso della
rimettente la sospensione obbligatoria del processo violerebbe gli artt. 3, 111
(sotto il profilo della ragionevole durata del processo) e 112 Cost., alla
stregua delle considerazioni svolte nella sentenza n. 353 del
1996, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 47, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui faceva divieto al
giudice di pronunciare la sentenza fino a che non fosse intervenuta l’ordinanza
che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione;
che nel giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, rilevando che il presupposto
interpretativo della rimettente è errato e chiedendo perciò che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che il Tribunale di Pescara
(r.o. n. 334 del 2003) ha sollevato, in riferimento all’art. 25 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 cod. proc. pen., come
modificato dalla legge n. 248 del 2002, nella parte in cui assume a fondamento
della rimessione le situazioni in cui «gravi situazioni locali, tali da turbare
lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la
libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la
sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto»,
nonché, in riferimento all’art. 111 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell’art. 47 cod. proc. pen., come modificato dalla medesima
legge, nella parte in cui prevede che la richiesta di rimessione determina «la
sospensione - eventuale o
obbligatoria - del processo»;
che il Tribunale rimettente
premette:
- che l’imputato, «dopo aver
avanzato, nel corso dello stesso procedimento, diverse istanze di ricusazione e
di rimessione», tutte dichiarate inammissibili, ha presentato un’ulteriore
richiesta di rimessione a norma dell’art. 45 cod. proc. pen., come modificato
dalla legge n. 248 del 2002, «assumendo la sussistenza di gravi situazioni
locali tali da determinare motivi di legittimo sospetto»;
- che il pubblico ministero
ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e
47 cod. proc. pen., come modificati, in quanto «la nozione ‘di legittimo
sospetto’, non basata su criteri certi ed oggettivi», permettendo il
trasferimento del processo dalla sua sede naturale «sulle base di mere
illazioni e prospettazioni, anche prive di prove idonee a dimostrare un
effettivo pregiudizio per ‘la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo», violerebbe l’art. 25, primo comma, Cost., mentre la
sospensione eventuale o necessaria a norma dell’art. 47 cod. proc. pen. sarebbe
in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo;
che il Tribunale osserva, in
punto di rilevanza, che per la definizione del processo in corso è «prevista
una istruttoria particolarmente ridotta», cui potrebbe far seguito, nella
stessa udienza, la discussione;
che nel merito, quanto alla
prima questione, il rimettente ritiene che l’indeterminatezza della nozione di
legittimo sospetto vulneri l’art. 25 Cost., per il quale non è sufficiente che
sia predeterminato il nuovo giudice territorialmente competente, «ma deve
essere anche analiticamente individuato dalla legge il presupposto della
rimessione»;
che l’art. 47 cod. proc.
pen., nella parte in cui «prevede la sospensione - eventuale o obbligatoria - del processo», violerebbe l’art. 111 Cost., in
quanto, «pur essendo […] il legislatore libero di scandire le diverse fasi
processuali, non può scegliere, tra le diverse soluzioni, quella che comporti,
sia pure in casi estremi, la paralisi dell’attività processuale» mediante la
«riproposizione di istanze di rimessione, formalmente ineccepibili anche se in
concreto prive di ogni fondamento»;
che nel giudizio è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo la manifesta infondatezza
delle questioni;
che, con riferimento all’art.
45 cod. proc. pen., l’Avvocatura rileva che la disciplina della rimessione è
destinata a trovare applicazione solo nei casi in cui una condizione
«qualificata» e per nulla generica, riconducibile al paradigma delle ‘gravi
situazioni locali’, risulti, «in base a dati obiettivi», idonea a turbare lo
svolgimento del processo;
che pertanto la norma
censurata, imponendo una valutazione ancorata a dati oggettivi e verificabili
ed operando un corretto bilanciamento tra garanzia dell’imputato e garanzia
della giurisdizione, non è costituzionalmente illegittima;
che, quanto all’art. 47 cod.
proc. pen., l’Avvocatura osserva che, nei casi in cui è prevista la
sospensione, la protrazione della durata del processo determinata dalla
procedura incidentale è giustificata dalla necessità di accertare la situazione
denunciata, il che esclude il vulnus
al principio del giusto processo e alla tempestività dell’esercizio della
funzione giurisdizionale;
che il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Pescara (r.o. n. 444 del 2003), nel
sollevare questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 45 e 47 cod. proc. pen. affatto analoghe alle
precedenti, premette che l’imputato ha presentato richiesta di rimessione «con
argomentazioni diffuse ed ulteriori rispetto a quelle già svolte con precedente
istanza dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione»;
che ad avviso del giudice a quo la nuova richiesta di rimessione
impedisce, secondo quanto disposto dagli artt. 45 e 47 cod. proc. pen., di «dar
luogo allo svolgimento delle conclusioni» ed impone «la sospensione del
procedimento sino all’ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, fino a che il processo non
perverrà, nel medesimo stato, dinanzi al giudice designato»;
che l’art. 45 cod. proc.
pen., consentendo «il trasferimento del processo dalla sua sede naturale senza
una precisa predeterminazione dei presupposti che lo giustifichino, in forza
della generica previsione di un ‘legittimo sospetto’ non meglio specificato»,
si porrebbe in contrasto con l’art. 25, primo comma, Cost., mentre l’art. 47
cod. proc. pen., prescrivendo la sospensione del processo «reiterabile in
conseguenza di istanze di rimessione facilmente riproponibili ex art. 49 cod. proc. pen.», violerebbe
il principio della ragionevole durata del processo sancito dall’art. 111 Cost.;
che il Tribunale di Trani,
sezione distaccata di Molfetta, (r.o. n. 553 del 2003) ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 45 e 47 cod. proc. pen., come modificati dalla legge
n. 248 del 2002, nonché dell’art. 1, comma 5, della stessa legge;
che il rimettente premette
che l’imputato ha formulato istanza di rimessione ai sensi dell’art. 45 cod.
proc. pen. e che il pubblico ministero ha eccepito l’incostituzionalità di tale
disciplina per contrasto con l’art. 111 Cost.;
che il rimettente sottolinea che al giudice
non è consentita alcuna valutazione in ordine alla ammissibilità dell’istanza,
essendo tenuto unicamente a disporre l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte di cassazione, con l’unica eccezione costituita appunto dalla
proposizione della questione di costituzionalità;
che ciò nonostante la
rilevanza della questione sarebbe «indubbia», atteso che, «ove l’istituto de quo fosse diversamente strutturato e
non contemplasse il presupposto del ‘legittimo sospetto’, tra l’altro con la
norma transitoria che [ne] consente l’applicazione […] ai processi in corso,
l’istanza non potrebbe essere avanzata»;
che nel merito il giudice a quo premette che nel disciplinare la
rimessione il legislatore del 1988 si era attenuto ai principi e alle
indicazioni elaborati dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in
relazione alla disciplina previgente, mentre la legge n. 248 del 2002 ne ha
modificato profondamente i contenuti, così da rendere necessario un nuovo esame
dell’intero istituto in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.;
che i dubbi circa la
compatibilità della rimessione con l’art. 25 Cost. appaiono rafforzati
dall’adozione del rito accusatorio, nel quale la naturalità del giudice si
sostanzia nel diritto del cittadino di essere sottoposto a giudizio davanti
alla collettitività in cui vive e dove è stato commesso il reato;
che, inoltre, l’istituto non
sarebbe che «un mero anacronismo» in un’epoca in cui la collettività è
sottoposta ad un tale flusso di informazioni da escludere che sussistano «fatti
e vicende che […] possano scuotere talmente le parti processuali da far sì che
il giudizio possa esserne alterato e l’esito non sereno», in un sistema tra
l’altro che già offre strumenti (quali l’astensione e la ricusazione) a tutela
della imparzialità del giudice;
che sarebbe violato anche
l’art. 3 Cost., in quanto l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge
«verrebbe vulnerata laddove fosse possibile, attraverso l’uso della rimessione,
tentare di sottrarsi ad un giudice e ad un ufficio sgraditi»;
che in via subordinata il
rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 45 cod.
proc. pen., nella parte in cui prevede fra i presupposti che impongono la
rimessione del processo anche i «motivi di legittimo sospetto»;
che il giudice a quo - richiamata la giurisprudenza di legittimità che
sotto la vigenza dell’art. 55 del codice di rito del 1930 aveva ristretto
l’ambito di operatività dell’istituto, «oggettivizzando al massimo grado i presupposti»
- rileva che nel
formulare l’art. 45 cod. proc. pen. il legislatore del 1988 avrebbe tenuto
presente proprio questa giurisprudenza, mentre con la reintroduzione del
«legittimo sospetto» è stato inserito un «concetto vago, generico,
indeterminato, valido per qualunque uso, tale da non garantire tassatività e
determinatezza», con conseguente violazione dell’art. 25, primo comma, Cost.;
che ulteriori profili di
illegittimità costituzionale sarebbero
ravvisabili nella disposizione transitoria di cui all’art. 1, comma 5,
della legge n. 248 del 2002, in quanto l’applicazione della nuova disciplina ai
processi in corso consente una sostanziale sottrazione del processo alla
giurisdizione e al giudice naturale, fino a «creare una categoria di cittadini
protetti, in contrasto con il principio tempus
criminis regit iudicem»;
che, infine, la «sospensione
obbligatoria del processo», prevista nell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen.,
sarebbe affetta dagli stessi vizi della disciplina, analoga all’attuale,
dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 353 del
1996), in quanto in caso di uso distorto e dilatorio della rimessione
poteva determinare la paralisi del procedimento, e si porrebbe conseguentemente
in contrasto non solo con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di
«efficienza del processo» (art. 97 Cost.), ma oggi anche con il principio della
sua ragionevole durata (art. 111 Cost.);
che è intervenuto in giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, richiamando integralmente l’atto di
intervento depositato in relazione alla ordinanza del Tribunale di Pescara
iscritta al n. 334 del registro ordinanze del 2003.
Considerato che la Corte di
assise di Cosenza, il Tribunale di Pescara, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pescara e il Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Molfetta, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale
della disciplina della rimessione del processo, come modificata dalla legge 7
novembre 2002, n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di
procedura penale), sotto gli aspetti: a) della incompatibilità dei presupposti
dell’istituto descritti dall’art. 45 del codice di procedura penale con gli
artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione (r.o. n. 334, n. 444 e n. 553 del
2003); b) del contrasto della sospensione del processo a norma dell’art. 47
dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 Cost. (r.o.
n. 4, n. 334, n. 444 e n. 553 del 2003); c) della violazione dell’art. 25 Cost.
in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in
corso, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002 (r.o. n. 553
del 2003);
che, avendo tutte le
questioni ad oggetto il medesimo istituto, deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che il primo gruppo di
questioni si riferisce, in particolare, al carattere vago, generico e
indeterminato di nozioni quali quelle di «legittimo sospetto», di turbamento
della «libertà di determinazione delle persone», di pregiudizio della
«sicurezza» o della «incolumità pubblica», qualificabili esse stesse come fonti
di legittimo sospetto, nonché alla stessa compatibilità dell’istituto con i
principi di eguaglianza e di ragionevolezza;
che a norma dell’art. 46,
comma 3, cod. proc. pen. il giudice, dopo che è stata depositata in cancelleria
la richiesta di rimessione, è tenuto a trasmetterla immediatamente alla Corte
di cassazione, alla quale esclusivamente spetta di decidere sulla richiesta,
anche sotto il profilo della ammissibilità (artt. 47, comma 1, e 48, commi 2 e
6, cod. proc. pen.);
che solo la Corte di
cassazione, in quanto competente a giudicare sulla richiesta di rimessione,
risulta pertanto abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale
sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell’istituto, mentre il giudice
di merito non deve fare applicazione delle norme censurate, ad eccezione di
quelle riguardanti la sospensione del processo ex art. 47 cod. proc. pen., ed è quindi privo di legittimazione a
sollevare questioni in tema di rimessione;
che questa Corte è pervenuta
ad analoghe conclusioni in ordine all’istituto della ricusazione, affermando
che, ove il giudice ricusato venisse abilitato a sollevare questione di
legittimità costituzionale in ordine al procedimento incidentale che lo
riguarda, verrebbe stravolto il sistema che attribuisce esclusivamente al
giudice superiore la competenza a giudicare sulla ricusazione (ordinanze n. 147 del
2003 e n. 204
del 1999; v. anche, per la dichiarazione di inammissibilità delle questioni
sollevate dal giudice di merito dopo la presentazione, rispettivamente, del
ricorso per regolamento di giurisdizione e di competenza, ordinanze n. 322
del 2002 e n.
248 del 2000);
che le predette questioni
devono pertanto essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che con il secondo gruppo di
questioni i rimettenti censurano l’art. 47, comma 2, cod. proc. pen., nella
parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e comunque prima della
pronuncia della sentenza, così consentendo, mediante la reiterata
riproposizione di richieste di rimessione, di paralizzare sistematicamente
l’attività processuale, in violazione dei principi di ragionevolezza, della
ragionevole durata e dell’efficienza del processo, alla stregua di
considerazioni che riecheggiano quelle svolte da questa Corte nella sentenza n. 353 del
1996;
che l’art. 47, comma 2, cod.
proc. pen. stabilisce che il giudice deve ‘comunque’ sospendere il processo,
prima dello svolgimento della discussione o prima della pronuncia della
sentenza, dopo che ha avuto notizia dalla Corte di cassazione, ex art. 48, comma 3, dello stesso
codice, che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite o a
sezione diversa dall’apposita sezione alla quale, a norma dell’art. 610, comma
1, cod. proc. pen., sono assegnati i ricorsi quando il Presidente della Corte
rileva una causa di inammissibilità;
che dalla formulazione
dell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen. emerge dunque che il giudice deve
disporre la sospensione del processo solo in presenza della duplice condizione
che il processo stia per entrare in una fase processuale particolarmente
‘qualificata’ (prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione,
prima della pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza) e
che al giudice stesso sia pervenuta la notizia che la richiesta di rimessione è
stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a
decidere nel merito, fermo restando che il giudice non deve disporre la
sospensione se ritiene che la richiesta non sia fondata su elementi nuovi
rispetto ad altra richiesta già rigettata o dichiarata inammissibile;
che tutti i rimettenti hanno
sollevato la questione subito dopo che la richiesta di rimessione è stata
depositata in cancelleria, senza trasmetterla alla Corte di cassazione secondo
quanto disposto dall’art. 46, comma 3, cod. proc. pen., rendendo così
impossibile il verificarsi della seconda condizione a cui è subordinata
l’operatività della sospensione obbligatoria del processo, e cioè la
comunicazione da parte della Corte che la richiesta è stata assegnata ad una
sezione competente a decidere nel merito;
che, ai fini della rilevanza
della questione, non può essere seguita l’interpretazione prospettata dalla
Corte di assise di Cosenza (r.o. n. 4 del 2003), secondo cui l’avverbio
«comunque» che compare nell’art. 47, comma 2, cod. proc. pen. renderebbe in
ogni caso obbligatoria la sospensione del processo prima dello svolgimento
delle conclusioni e della discussione, in quanto contrastante sia con la
sintassi della disposizione censurata, sia con la volontà del legislatore, che
emerge chiaramente dai lavori parlamentari, di limitare l’obbligo di sospendere
il processo ai casi di assegnazione della richiesta di rimessione ad una
sezione competente a deciderla nel merito, al fine di rendere la relativa
disciplina compatibile con la sentenza di questa
Corte n. 353 del 1996 e con le successive precisazioni contenute nell’ordinanza n. 5 del
1997;
che le questioni risultano
pertanto prive di rilevanza, in quanto sollevate in un momento in cui i
rimettenti non erano chiamati a fare applicazione della disciplina censurata, e
debbono conseguentemente essere dichiarate manifestamente inammissibili;
che manifestamente
inammissibili, per difetto di motivazione, sono anche le questioni sollevate
dal Tribunale di Pescara (r.o. n. 334 del 2003) e dal Giudice per le indagini
preliminari del medesimo Tribunale (r.o. n. 444 del 2003), nella parte in cui i
rimettenti censurano la sospensione facoltativa prevista dall’art. 47, comma 1,
cod. proc. pen., posto che da un lato i rimettenti omettono di fornire
qualsiasi elemento sul perché ricorrerebbero gli estremi per disporre la
sospensione, dall’altro rilevano che l’imputato ha già presentato plurime
richieste di rimessione, ma non dicono perché nel caso di specie non sarebbe
applicabile la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 47, comma 2,
cod. proc. pen.;
che, infine, il Tribunale di
Trani dubita anche della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della
legge n. 248 del 2002, in riferimento all’art. 25 Cost., in quanto la norma
censurata, prevedendo l’applicabilità della nuova disciplina della rimessione
anche ai processi in corso, e in particolare alle richieste di rimessione
presentate dopo la data di entrata in
vigore della legge, violerebbe il principio tempus
criminis regit iudicem, secondo cui la competenza del giudice si radica al
momento della commissione del fatto;
che, avendo questa Corte già
rilevato, nell’esaminare il primo gruppo di questioni, che i rimettenti non
sono chiamati a fare applicazione della disciplina censurata, ne consegue che
il giudice a quo non è neppure
abilitato a sindacare la legittimità costituzionale della norma transitoria che
dispone l’immediata applicabilità dei nuovi presupposti di cui all’art. 45 cod.
proc. pen. ai processi in corso;
che, quanto alla nuova
disciplina ‘processuale’ della rimessione, il giudice a quo non è certamente tenuto a fare applicazione delle
disposizioni relative al procedimento incidentale che si svolge davanti alla
Corte di cassazione, mentre potrebbero riguardarlo gli effetti della richiesta
di rimessione in ordine alla sospensione, facoltativa ovvero obbligatoria, del
giudizio a quo;
che peraltro, in relazione
alla sospensione facoltativa, il rimettente omette qualsiasi considerazione
circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio di tale facoltà, mentre in
ordine alla sospensione obbligatoria non è chiamato a fare applicazione della
nuova disciplina di cui all’art. 47, comma 2, cod. proc. pen., posto che - come si è già osservato nell’esaminare il secondo
gruppo di questioni - non avendo trasmesso la richiesta di rimessione alla Corte di cassazione,
non ha sicuramente potuto ricevere la comunicazione della sua assegnazione ad
una sezione competente a deciderla nel merito;
che pertanto anche la
questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002 deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e
47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002,
n. 248 (Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura
penale), e dell’art. 1, comma 5, della predetta legge 7 novembre 2002, n. 248,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 della Costituzione,
dalla Corte di assise di Cosenza, dal Tribunale di Pescara, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Pescara e dal Tribunale di Trani, sezione
distaccata di Molfetta, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY,
Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il
23 luglio 2004.