Ordinanza n. 147 del 2003

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ORDINANZA N.147

ANNO 2003

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo                                            CHIEPPA                           Presidente

- Gustavo                                             ZAGREBELSKY                 Giudice

- Valerio                                               ONIDA                                               "

- Carlo                                                   MEZZANOTTE                              "

- Fernanda                                           CONTRI                                             "

- Guido                                                 NEPPI MODONA                          "

- Piero Alberto                                    CAPOTOSTI                                    "

- Franco                                                BILE                                                    "

- Giovanni Maria                                FLICK                                                 "

- Ugo                                                    DE SIERVO                                     "

- Romano                                             VACCARELLA                             "

- Alfio                                                   FINOCCHIARO                             "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 8 maggio 2002, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2002.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la possibilità per le parti di ricusare il giudice che, pronunciandosi nel merito della insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 129 cod. proc. pen. e sulla applicabilità di circostanze del reato, abbia emesso sentenza ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato qualora lo stesso giudice sia chiamato a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato»;

che il giudice a quo premette di aver pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di una persona imputata del reato di cui agli artt. 110, 319, 319-ter, 321 cod. pen. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

che, chiamato a celebrare l’udienza preliminare nei confronti di altri soggetti imputati del medesimo fatto, aveva presentato, conformandosi alla sentenza n. 113 del 2000 della Corte costituzionale, dichiarazione di astensione per avere espresso, nel motivare la citata sentenza, valutazioni che potevano ritenersi pregiudicanti in relazione alle posizioni dei concorrenti;

che il Presidente del tribunale non aveva accolto tale dichiarazione, ritenendo che la situazione delineata non rientrasse nelle ipotesi che possono dare luogo ad astensione a norma dell’art. 34 cod. proc. pen., anche in considerazione del fatto che nel caso preso in esame dalla richiamata sentenza n. 113 del 2000 la funzione pregiudicata consisteva nel giudizio e non già, come nella specie, nell’udienza preliminare;

che, ad avviso del rimettente, tale argomentazione non terrebbe conto della nuova fisionomia assunta dall’udienza preliminare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha attribuito al giudice il potere di disporre anche d'ufficio l'integrazione probatoria ed ha ampliato la gamma delle decisioni che il giudice è chiamato ad adottare, sì che il giudizio emesso all'esito dell'udienza implica un vero e proprio «apprezzamento del merito»;

che in ogni caso, prosegue il rimettente, neppure i principi affermati nella sentenza n. 113 del 2000 sarebbero sufficienti a superare la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. ravvisabile nella disciplina censurata, in quanto la tutela accordata mediante il ricorso all’astensione nell’ipotesi di cui alla lettera h) dell’art. 36, comma 1, cod. proc. pen. non è attivabile mediante l’istituto della ricusazione.

Considerato che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà delle parti di ricusare il giudice chiamato a celebrare l’udienza preliminare che abbia in precedenza pronunciato sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di altri soggetti, imputati a titolo di concorso nel medesimo reato;

che nel caso di specie non risulta che alcuna delle parti abbia presentato dichiarazione di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare;

che pertanto la violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialità e di terzietà del giudice, nonché del diritto di difesa, appare meramente ipotetica e astratta;

che peraltro, ove fosse stata avanzata una formale dichiarazione di ricusazione nei confronti del giudice dell’udienza preliminare, questi non avrebbe comunque potuto fare applicazione della norma censurata, in quanto si sarebbe dovuto limitare a trasmettere gli atti alla Corte d’appello, competente a decidere anche sulla ammissibilità della dichiarazione medesima (artt. 40 e 41, comma 1, cod. proc. pen.);

che il giudice non è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità «in ordine all’incidente di ricusazione che lo riguarda, in quanto, diversamente opinando, verrebbe stravolto il sistema che attribuisce esclusivamente al giudice superiore la competenza a giudicare sulla ricusazione» (ordinanza n. 204 del 1999);

che quindi l’unico giudice abilitato a sollevare questione di legittimità costituzionale della disciplina della ricusazione è quello competente a decidere sulla relativa dichiarazione;

che la questione deve essere pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2003.

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2003.