ORDINANZA N. 84
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2003 dal Giudice di pace di Ferrara nel procedimento vertente tra Pulga Angelo e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ferrara, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, nel corso di un
procedimento civile, promosso davanti al Giudice di pace di Ferrara da Angelo Pulga nei confronti della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Ferrara, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della
legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti
cambiari) – sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235
(Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari)
–, a seguito della reiezione, da parte del presidente di detto ente camerale,
dell’istanza di cancellazione dal registro informatico
di cui all’art. 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 (Disposizioni urgenti in materia di
finanziamento delle camere di commercio) – convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1995,
n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere
di commercio) –, dell’iscrizione avvenuta per mancato pagamento di due assegni
bancari, il giudice adìto, con ordinanza del 17 febbraio
2003, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, dell’art.
4, comma 1, della citata legge n. 77 del 1955, nella parte in cui – mentre
prevede che il debitore, contro cui sia stato levato
protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario, ha
diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal predetto registro
informatico, qualora, entro il termine di dodici mesi dalla levata del
protesto, provveda al pagamento della cambiale o del vaglia cambiario
protestato, unitamente agli interessi maturati e alle spese per il protesto,
per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso – non
consente, invece, al traente di un assegno bancario protestato, che abbia
pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all’art. 8 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria
degli assegni bancari) – sostituito dall’art. 33 del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1999, n. 205) –, di ottenere anch’egli la cancellazione del proprio nome
dal medesimo registro informatico;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice
rimettente riferisce che l’attore, avendo subito il protesto di due assegni
bancari, il cui pagamento era stato rifiutato dalla banca trattaria per
mancanza di fondi, aveva successivamente provveduto al pagamento a favore del prenditore
delle somme portate dai titoli, oltre agli interessi legali, alle spese di
protesto e alla penale di cui all’art. 3 della legge n. 386 del 1990 nel
termine fissato dall’art. 8 della stessa legge n. 386 del 1990 (sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo);
che l’attore aveva, quindi, presentato istanza al presidente
della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
chiedendo la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti,
ma si era visto respingere l’istanza, con la motivazione che non ricorreva
alcuna delle ipotesi in cui la legge consente la cancellazione del protesto di
un assegno bancario, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 77 del 1955
(illegittima o erronea levata del protesto), non essendo estensibile al
protesto di assegno bancario la disposizione del comma 1 dello stesso art. 4,
il quale prevede la cancellazione del protesto per mancato pagamento soltanto
con riferimento alla cambiale o al vaglia cambiario;
che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione,
il giudice a quo sostiene che la norma dell’art. 4 della legge
n. 77 del 1955, nella parte in cui nega al traente di un assegno bancario,
protestato per mancato pagamento, la possibilità di ottenere la cancellazione
del proprio nome dal registro informatico dei protesti, è in contrasto:
a) con l’art. 3 Cost., poiché determina una ingiustificata disparità di
trattamento fra il debitore che abbia provveduto nel termine “di grazia” al pagamento
di un assegno bancario protestato e il debitore che, a seguito del protesto,
abbia pagato una cambiale o un vaglia cambiario, potendo quest’ultimo,
a differenza del primo, ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico dei protesti;
b) con gli artt.
2, 4 e 41 Cost., poiché al
traente di un assegno bancario protestato è sostanzialmente preclusa la
possibilità di esercitare una qualsiasi attività commerciale o professionale,
essendogli negato l’accesso al credito, in conseguenza del protesto;
c) con l’art. 47 Cost., poiché l’attribuzione allo Stato del potere di coordinare
e controllare l’esercizio del credito non può comportare che norme sanzionatorie pregiudichino l’accesso al credito di
soggetti che con il loro comportamento hanno dimostrato di aver riparato il
danno sociale solo temporaneamente causato, per di più discriminando fra alcuni
debitori (cui l’accesso al credito resta consentito) e altri (cui, invece, è
precluso);
che il rimettente, ricordato che la Corte costituzionale, in
precedenti occasioni, ha già dichiarato infondate analoghe questioni di
legittimità costituzionale della norma impugnata, osserva che la diversità di
regime giuridico e sanzionatorio fra cambiale e
assegno bancario, in considerazione della quale la Corte ha respinto le censure
di incostituzionalità, è, nel frattempo, quasi del tutto venuta meno, in
conseguenza di talune sopravvenute modifiche legislative, per effetto delle
quali:
– è stata abrogata ogni sanzione penale
per l’emissione di assegni senza autorizzazione o
senza provvista, prevedendosi solo sanzioni amministrative e una sanzione civilistica, qual è la penale di cui all’art. 3 della legge
n. 386 del 1990;
– non vi è alcuna differenza qualitativa
nel trattamento sanzionatorio fra l’assegno privo di
copertura al momento dell’emissione e quello privo di copertura al momento
della presentazione per l’incasso;
– il regime del pagamento tardivo
(cosiddetto “ravvedimento operoso”) non tiene conto del fatto che l’assegno fosse o meno scoperto al momento dell’emissione;
– è prevista la cancellazione del
protesto, nel caso in cui esso sia stato levato
illegittimamente o erroneamente, senza distinzione fra cambiale e assegno;
– è prevista la riabilitazione del
debitore protestato, che abbia adempiuto l’obbligazione
per la quale è stato levato il protesto, decorso un anno, sempre senza
distinzione fra cambiale e assegno;
che, in conclusione, ad avviso del rimettente, il regime del
protesto sia della cambiale sia dell’assegno è identico, differendo, ormai
senza più giustificazione, soltanto quanto alla cancellazione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il
quale ha concluso per la declaratoria di non fondatezza della questione, in
quanto – come è stato rilevato dalla Corte costituzionale in precedenti
pronunzie – tuttora diversa è la funzione tipica dei due titoli di credito,
costituendo l’assegno bancario un mezzo di pagamento e la cambiale, invece, uno
strumento di credito, sicché si giustifica ancor oggi una disciplina
differenziata quanto alla cancellazione del protesto.
Considerato che
il Giudice di pace di Ferrara dubita, in riferimento agli artt.
2, 3, 4, 41 e 47 Cost.,
della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio
1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come
sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove
norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari), nella
parte in cui non consente al traente di un assegno bancario, protestato per
mancato pagamento, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro
informatico dei protesti a seguito del pagamento, nel termine di cui all’art.
8, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) – come sostituito
dall’art. 33 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) – di quanto
(sorte, interessi, spese, penale) dalla legge stessa previsto;
che questa Corte ha già esaminato, con la sentenza n. 70 del
2003, la questione – posta come centrale dal rimettente – del rilevante
avvicinamento, sotto più profili, della disciplina dell’assegno a quella della
cambiale, concludendo che, tuttavia, la peculiare natura di mezzo di pagamento
conservata dall’assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle
conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale;
che, essendo palesemente incongrui gli ulteriori parametri
costituzionali indicati dal rimettente – in quanto invocati al fine di denunciare
inconvenienti di fatto e non certamente effetti giuridici contrari a
Costituzione –, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio
1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come
sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove
norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ferrara
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 23 febbraio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 2 marzo
2004.