ORDINANZA N.221
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Carlo MEZZANOTTE Presidente
- Fernanda CONTRI Giudice
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE
SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del
conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle ordinanze e della
sentenza pronunciate dalla Corte d’appello di Milano, sezione IV penale,
all’udienza del 10 novembre 2001, che hanno respinto le istanze di rinvio a
nuovo ruolo, motivato da impegni di governo, dell’on. Umberto Bossi, promosso
dal Ministro – protempore – per le
riforme istituzionali e la devoluzione on. Umberto Bossi, con ricorso depositato
il 18 novembre 2003 ed iscritto al n. 255 del registro ammissibilità conflitti.
Udito
nella camera di
consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ricorso dell’11 novembre 2003, depositato il
18 novembre 2003, l’on. Umberto Bossi, nella sua qualità di Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato a seguito delle
ordinanze rese dalla Corte d’appello di Milano, sezione IV penale, all’udienza
dibattimentale del 10 novembre 2001, e della sentenza pronunciata in pari data,
con cui veniva disattesa l’istanza preliminare dei suoi difensori di rinvio a
nuovo ruolo del processo per impedimento consistente nel fatto che, il giorno
10 novembre 2001, l’on. Bossi doveva sovrintendere ad alcune attività connesse
al suo incarico ministeriale e non poteva prendere parte all’udienza fissata;
che, secondo il ricorrente, “spetta al ministro (…) stabilire insindacabilmente l’agenda dei lavori e degli impegni che lo riguardano e che discendono dalla carica ricoperta”, onde costituisce illegittima compressione di tale potere la decisione della Corte d’appello che ha posto il ricorrente nella condizione di dover scegliere tra l’esercizio del diritto inviolabile di difesa nel processo e l’adempimento dei suoi doveri d’ufficio;
che il ricorrente chiede
quindi alla Corte di affermare che “il sindacato giurisdizionale sugli
impedimenti connessi all’esercizio di un potere costituzionale esula dalle
attribuzioni dell’autorità giudiziaria, cui non spetta, pertanto, operare un
giudizio di bilanciamento tra interessi non comparabili, tali essendo le
esigenze del processo ed i poteri connessi alla carica di ministro della
Repubblica”.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e
quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare in camera di
consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, verificando se
ne sussistano i prescritti requisiti oggettivi e soggettivi di cui al primo
comma del medesimo art. 37;
che, quanto all’aspetto
soggettivo, questa Corte ha già più volte affermato che i singoli ministri non
sono legittimati ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, mentre tale legittimazione è stata riconosciuta nelle ipotesi (che
non ricorrono nella specie) delle competenze direttamente ed esclusivamente
conferite al Ministro della giustizia dagli artt. 107, secondo comma, e 110
della Costituzione (sentenza n. 420 del
1995; ordinanze n. 216 del
1995 e n. 38
del 1986) e del voto di sfiducia individuale espresso dal Parlamento nei
confronti di un ministro (ordinanza n. 470 del 1995);
che, al di fuori di queste fattispecie, è il
Governo a prendere parte – in funzione dell’unità dell’indirizzo politico ed
amministrativo, proclamato dal primo comma dell’art. 95 Cost. – ai conflitti
tra poteri dello Stato (sentenza n. 150 del
1981; ordinanza n. 123 del 1979);
che pertanto il Ministro
ricorrente, non esprimendo definitivamente la volontà del potere esecutivo cui
appartiene, non è legittimato a far valere, con ricorso per conflitto tra
poteri dello Stato, l’interferenza in tali attribuzioni, e quindi nell’azione
di governo (art. 95 Cost.), da parte di un altro potere dello Stato;
che, risultando prima facie il difetto del presupposto
soggettivo del sollevato conflitto, può, già in questa sede, essere dichiarata
l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 37 della citata legge n. 87
del 1953, senza necessità di instaurare alcun contraddittorio.
dichiara inammissibile il ricorso per
conflitto di attribuzione indicato in epigrafe proposto dal Ministro per le
riforme istituzionali e la devoluzione nei confronti della Corte d’appello di
Milano.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2004.
Carlo MEZZANOTTE, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in Cancelleria il
9 luglio 2004.