Ordinanza n. 131 del 2004

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ORDINANZA N.131

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

- Valerio ONIDA          

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI     

- Guido NEPPI MODONA      

- Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Annibale MARINI      

- Franco BILE    

- Giovanni Maria FLICK          

- Francesco AMIRANTE          

- Ugo DE SIERVO       

- Romano VACCARELLA      

- Paolo MADDALENA

- Alfonso QUARANTA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10; 11, comma 5, limitatamente all’inciso "appartenenti alle altre due fasce"; 12, commi 3 e 4; 16, limitatamente alla parola "diretto"; 30, comma 3, limitatamente all’inciso "e da soggetti a costoro collegati a qualunque titolo"; 31; 34; 35, commi 3 e 5; 36, comma 2, ultimo periodo; 38; 39, comma 5, limitatamente all’inciso "e le aziende sanitarie"; 54; 59; 60; 61; 62 e 76, comma 7, del disegno di legge n. 699, approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 21 novembre 2003, depositato in cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2003.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 21 novembre 2003 e depositato il successivo 26 novembre (registro ricorsi n. 84 del 2003), ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 10, 11, comma 5, 12, commi 3 e 4, 16, 30, comma 3, 31, 34, 35, commi 3 e 5, 36, comma 2, 38, 39, comma 5, 54, 59, 60, 61, 62 e 76, comma 7, della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico", in riferimento agli articoli 3, 5, 32, 81, quarto comma, 97, 119, sesto comma, della Costituzione e agli articoli 14 e 17, lettere c) e f), dello statuto regionale in relazione all’art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all’art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2001), e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che secondo il ricorrente:

- l’art. 10 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003, nel prevedere il differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo senza alcuna giustificazione a sostegno del beneficio concesso, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sia perché recherebbe nocumento agli enti erogatori del credito (Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia – IRFIS e Istituto regionale per il credito e la cooperazione – IRCAC, entrambi finanziati dalla Regione), i quali subirebbero una dilazione nella percezione dei predetti finanziamenti senza ottenere la corresponsione di interessi, sia perché la contrazione dei fondi di dotazione dei suddetti enti erogatori comporterebbe una limitazione della capacità di credito degli stessi in favore della rimanente parte di imprenditori;

- l’art. 11, comma 5, limitatamente all’inciso "appartenenti alle due fasce", si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto consentirebbe il conferimento delle funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti della c.d. "terza fascia" (i quali, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento", svolgevano funzioni direttive e non dirigenziali) senza alcuna verifica delle loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico;

- l’art. 12, comma 3, modificando il comma 3 dell’art. 23 della legge regionale n. 10 del 2000 ed estendendo il trattamento economico e giuridico riservato agli assistenti sociali al personale con la qualifica di interprete appartenente al ruolo dei servizi speciali della Presidenza della Regione, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, sia perché tale estensione non sarebbe ragionevole, essendo assimilate funzioni tra loro differenti, sia perché da detta estensione deriverebbe un notevole onere finanziario, senza che siano indicati i mezzi di copertura per farvi fronte;

- l’art. 12, comma 4, modificando il comma 3 dell’art. 36 della legge regionale n. 10 del 2000 e prevedendo, per i Comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti di area, l’obbligo di affidare la gestione degli sportelli unici per le attività produttive a soggetti esterni, pubblici o privati, si porrebbe in contrasto con gli articoli 5 e 97 della Costituzione, in quanto tale obbligatorio affidamento comprimerebbe l’autonomia dei Comuni ed "esproprierebbe" gli enti locali, che abbiano concluso patti territoriali o contratti d’area, delle proprie funzioni autorizzatorie con effetti negativi sul buon andamento della pubblica amministrazione;

- l’art. 16, prevedendo che la Presidenza della Regione possa promuovere interventi in campo civile, economico, sociale e culturale, essendo consentito ad essa l’affidamento "diretto di appositi incarichi a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore connesso all’intervento medesimo", si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto derogherebbe alla disciplina generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di incarichi a soggetti esterni all’amministrazione in modo irragionevole e in deroga al canone costituzionale dell’imparzialità della pubblica amministrazione;

- l’art. 30, comma 3, individuando i soggetti legittimati ad effettuare operazioni di verifica di impianti termici, si porrebbe in contrasto, limitatamente all’inciso "e da soggetti a costoro collegati a qualunque titolo", con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), in quanto legittimerebbe la verifica a campione degli impianti termici anche da parte di soggetti diversi da quelli in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa (nazionale e comunitaria) di settore;

- l’art. 31, prevedendo che la rideterminazione della rendita previdenziale, effettuata dall’INPS in sede di rettifica o dall’autorità giudiziaria, implichi l’adeguamento degli importi a decorrere dalla data di erogazione della rendita stessa, si porrebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto determinerebbe un maggiore e notevole esborso di risorse pubbliche, senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;

- l’art. 34, prevedendo il mantenimento in servizio, sino al raggiungimento dell’età massima per il collocamento a riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici regionali transitato nella RESAIS S.p.a. ed assegnato agli uffici della Presidenza della Regione, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione, sia perché configurerebbe una palese ed irragionevole disparità di trattamento nei confronti del rimanente personale degli enti soppressi (il quale è stato collocato a riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per l’ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianità), sia perché comporterebbe un notevole onere finanziario senza l’indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;

- l’art. 35, commi 3 e 5, nell’autorizzare l’Ente Acquedotti Siciliani (EAS) a contrarre un mutuo decennale di "2.700 migliaia di euro" per il pagamento degli oneri retributivi del personale, per le forniture passive d’acqua e dei reattivi chimici, ponendo a carico del bilancio dell’EAS stesso il rimborso delle quote capitali e a carico del bilancio della Regione il pagamento delle quote interessi, si porrebbe in contrasto con l’art. 119, sesto comma, della Costituzione, in quanto l’accollo da parte della Regione degli oneri passivi del mutuo in questione eluderebbe il divieto di indebitamento dell’ente regionale per spese diverse da quelle di investimento, dovendosi ritenere, per l’effettività del divieto posto dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione, che questo riguardi non solo gli enti espressamente elencati nella norma, ma anche quelli che, in vario modo, siano finanziariamente loro collegati;

- l’art. 36, disciplinando forme di utilizzazione e di mobilità del personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico integrato e prevedendo la facoltà dell’Assessore regionale dei lavori pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per la gestione del servizio in questione, in caso di incapienza degli ambiti territoriali di riferimento, si porrebbe in contrasto con gli articoli 5, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, sia perché, violando l’autonomia degli enti locali, imporrebbe a tali enti di utilizzare personale per finalità istituzionali, sia perché tale previsione opererebbe indipendentemente dalla vacanza dei posti in organico, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sia infine perché la norma comporterebbe un notevole onere finanziario senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;

- l’art. 38, istituendo la "certificazione di qualità edilizia" e demandando ad apposito decreto del Presidente della Regione l’individuazione dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l’attribuzione del predetto riconoscimento, si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con l’art. 12 dello statuto della Regione, in quanto non definirebbe affatto l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della istituita certificazione, bensì rinvierebbe ad una disciplina regolamentare, la cui legittimità sarebbe tuttavia subordinata, in base all’art. 12 dello statuto, alla predeterminazione con legge dei parametri di riferimento, nella specie affatto mancanti;

- l’art. 39, comma 5, nel consentire anche alle "aziende sanitarie" la facoltà di effettuare assunzioni impiegando soggetti destinatari del regime transitorio relativo ai lavori socialmente utili, si porrebbe in contrasto con l’art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000 e con il decreto legislativo n. 502 del 1992, in relazione all’art. 17, lettere c) e f), dello statuto regionale, in quanto estenderebbe alle aziende sanitarie le procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario, previste per gli enti locali dall’art. 78, comma 6, della citata legge n. 388 del 2000, nonostante la Corte costituzionale (ex plurimis, sentenza n. 484 del 1991) abbia escluso la competenza legislativa regionale, diversa da quella di attuazione, in materia di stato giuridico del personale, "e quindi anche delle forme di assunzione";

- l’art. 54, nel prevedere l’ampliamento della convenzione tra la Regione Siciliana e la società, a prevalente capitale pubblico, "Arte Vita", autorizzerebbe l’assunzione di "344 lavoratori provenienti dai bacini già individuati dall’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, di concerto con le organizzazioni sindacali e riferite alla ex Libero Grassi, alla manifattura Miraglia ed alla ex Spatafora", ponendosi in contrasto con gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, sia perché tali lavoratori sarebbero privi della qualificazione professionale necessaria per i servizi in materia di conservazione e fruizione dei beni culturali erogati dalla predetta società "Arte Vita", sia perché la scelta dei 344 beneficiari non avrebbe ragionevole giustificazione e costituirebbe un privilegio nei confronti dei medesimi rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da imprese in crisi, sia perché infine si verificherebbero oneri finanziari destinati a protrarsi nel tempo a fronte di una copertura prevista per il solo esercizio finanziario 2003;

- gli articoli 59, 60, 61 e 62, prevedendo, in deroga alle ordinarie procedure stabilite dalla normativa statale di riferimento, forme speciali di assunzione e progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure professionali e già in servizio, a vario titolo, nel settore sanitario regionale, si porrebbero in contrasto con gli articoli 3, 32, 97, 81, quarto comma, della Costituzione, nonché con il decreto legislativo n. 502 del 1992, in relazione all’art. 17, lettera c), dello statuto regionale, sia perché la Regione, cui competerebbe, per giurisprudenza costante della Corte costituzionale, un mero potere di attuazione in materia di stato giuridico del personale dipendente dalle aziende sanitarie, avrebbe dettato una disciplina contraria ai principi della legislazione statale di riferimento, sia perché consentirebbero forme di reclutamento non selettive in favore di "ben determinate categorie di soggetti", le quali "potrebbero non assicurare il raggiungimento degli standard di professionalità minimi necessari per garantire la tutela del diritto alla salute", sia perché infine determinerebbero un notevole onere finanziario senza che siano indicati i mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte;

- infine, l’art. 76, comma 7, attribuendo alle società miste, istituite dall’art. 43 (recte: art. 44) della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale), allo scopo di gestire la vigilanza sulla applicazione delle norme in materia di caccia nella Regione, la potestà di rilasciare l’abilitazione a svolgere le mansioni di guardia venatoria ed ambientalista, si porrebbe in contrasto con l’art. 97 della Costituzione e con l’art. 27 della legge n. 157 del 1992, in relazione ai limiti posti dall’art. 14 dello statuto della Regione, in quanto, derogando alle disposizioni nazionali e regionali in materia, non sarebbe idoneo a garantire il corretto espletamento delle potestà pubblicistiche in ordine alla verifica delle qualità professionali ed attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste;

che non si è costituita la Regione Siciliana.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

     Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2004.

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 aprile 2004.