SENTENZA
N. 340
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Fernanda CONTRI ”
- Guido NEPPI
MODONA ”
- Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Franco BILE ”
- Giovanni Maria FLICK ”
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE
SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), promosso con
ordinanza del 3 luglio 2002 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, sezione staccata di Lecce, sul ricorso proposto da Coppola Giovanni
contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, iscritta
al n. 11 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visti
l’atto di costituzione di Coppola Giovanni, nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza
pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato
Fausto Buccellato per Coppola Giovanni e l’avvocato dello Stato Claudio Linda
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di un giudizio promosso da un docente precario di
conservatorio contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata
di Lecce, con ordinanza emessa il 3 luglio 2002, ha sollevato, in riferimento
agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico), che disciplina le modalità di prima
integrazione delle graduatorie nazionali permanenti, previste all’articolo 270,
comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera a), della medesima legge n.
124 del 1999.
La disposizione suddetta è censurata, in primo luogo, là dove
stabilisce che i docenti dei conservatori e delle accademie hanno titolo
all’inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, istituite dall’art. 270,
comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, come sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera a), della legge n.
124 del 1999, qualora abbiano superato gli esami di una sessione riservata e
abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli artistico-culturali e
professionali, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un
punteggio non inferiore a 24 punti su 40, come richiesto dalla previgente normativa.
È prospettata, in secondo luogo, l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3, comma 2, lettera b),
della legge n. 124 del 1999, nella parte in cui non prevede, quale requisito
per l’ingresso nelle suddette
graduatorie, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di cui all’ordinanza
ministeriale 21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli elenchi aggiuntivi di cui
al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, come richiamato dall’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno
scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge
20 agosto 2001, n. 333.
2.— Ad avviso del giudice a quo
la norma censurata si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione perché
determina una sperequazione:
a) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti della
scuola secondaria, in quanto solo per questi ultimi, secondo quanto previsto
dall’art. 2, commi 1, lettera b),
e 2, della legge n. 124 del 1999, l’inserimento nelle analoghe graduatorie
permanenti prescinde dal requisito del conseguimento del punteggio minimo sopra
richiamato;
b) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di
strumento musicale della scuola media, perché solo questi ultimi, secondo
quanto previsto dall’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 255 del 2001, accedono alla
graduatoria nazionale in ragione dell’abilitazione e dell’inserimento negli
elenchi compilati ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996.
Secondo il rimettente «la differenziazione normativa tra i docenti di
istruzione artistica (conservatorio e accademia) e tutti gli altri docenti
della scuola secondaria, risulta discriminatoria e non giustificata da
particolari ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare più severamente
l’accesso alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia
rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti».
Ad avviso del rimettente, inoltre, la norma censurata si pone in
contrasto anche con l’art. 4 della Costituzione, dal momento che impone
irrazionali limitazioni all’accesso al lavoro da parte dei cittadini, e con
l’art. 97 della Costituzione, poiché i requisiti richiesti per l’inclusione
nelle graduatorie permanenti dei docenti dei conservatori e delle accademie non
risultano idonei ad assicurare una provvista di docenti in grado di garantire
il miglior andamento dell’amministrazione scolastica.
3.— Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte
ricorrente nel giudizio a
quo,
la quale, nel chiedere l’accoglimento della questione, ha sottolineato che il
requisito del conseguimento del punteggio di 24 punti è irragionevole, in
quanto detto punteggio non consegue all’applicazione di parametri omogenei. Ha,
quindi, depositato la circolare n. 1672 del 2002 del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, relativa alle modalità di formazione delle
graduatorie d’istituto per l’anno accademico 2002/2003.
4.— Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato memoria in data 13 agosto 2004.
La difesa erariale ha rilevato come la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente si basi
sull’erroneo presupposto che i docenti della scuola secondaria e i docenti dei
conservatori appartengano a categorie analoghe. Ha quindi osservato che le
accademie e i conservatori di musica sono storicamente destinatari di specifica
disciplina, che ha attribuito loro un particolare status giuridico e li ha distinti da tutti
gli altri tipi di scuole, annoverandoli nel sistema dell’alta formazione e
specializzazione artistica e musicale.
Solo alle accademie ed ai conservatori di musica è
attribuita un’ampia autonomia amministrativa, come già previsto dall’art. 255
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; solo per gli insegnanti di tali
istituzioni sono previste procedure concorsuali particolari e più rigorose
rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle altre
scuole.
La legge n. 124 del 1999 ha, quindi, disciplinato in modo
differente le modalità di accesso ai ruoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d’arte, rispetto a quelle relative al personale docente delle accademie e dei
conservatori. L’esistenza di realtà formative diverse ha reso necessario
emanare due distinte ordinanze ministeriali, per regolamentare l’indizione
delle sessioni riservate di esami (ordinanze ministeriali n. 153 e n. 247 del
1999).
La difesa dello Stato ha ancora osservato come il requisito
del punteggio minimo di 24 punti, nella valutazione dei titoli
artistico-culturali e professionali, risulti motivato dall’esigenza di
garantire una professionalità adeguata all’insegnamento di livello superiore
delle specifiche materie previste nelle istituzioni in questione. Infine, ha
posto in evidenza che per effetto della legge 22 novembre 2002, n. 268
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale) «i diplomi
già conseguiti presso le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale
sono stati equiparati ai diplomi di laurea triennale».
Alla luce delle suddette argomentazioni l’Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata manifestamente infondata.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione
staccata di Lecce, dubita, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui:
a) prevede che i docenti dei conservatori o delle accademie hanno
titolo all’inclusione nelle graduatorie nazionali permanenti, previste
dall’art. 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito
dall’art. 3, comma 1, lettera a),
della legge n. 124 del 1999, qualora abbiano superato gli esami di una sessione
riservata e abbiano conseguito, nella valutazione dei titoli
artistico-culturali e professionali, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie
nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti su 40, richiesto dalla
previgente normativa;
b) non prevede quale requisito per l’ingresso nelle suddette graduatorie l’inserimento negli elenchi aggiuntivi
di cui all’ordinanza ministeriale 21 febbraio 1989, ritenuti analoghi agli
elenchi aggiuntivi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996, come
richiamato dall’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni
urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002),
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 20 agosto 2001, n. 333.
2.— Ad avviso del rimettente la norma censurata si pone in contrasto
con i parametri costituzionali invocati in quanto determinerebbe una
sperequazione:
a) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti
aspiranti ad insegnamenti nella scuola secondaria, per i quali l’inserimento in
analoghe graduatorie prescinde dal requisito del punteggio minimo sopra
richiamato, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, della legge n. 124 del 1999;
b) tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di
strumento musicale della scuola media che accedono alla graduatoria nazionale
in ragione dell’abilitazione e dell’inserimento negli elenchi compilati ai
sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, secondo quanto previsto
dall’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 255 del 2001.
3.— Il giudice a
quo fa
perno sulla violazione del principio di ragionevolezza, sotteso al principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, alla stregua del quale «la
legge deve trattare in maniera uguale categorie analoghe di lavoratori, come i
docenti di istruzione artistica e gli altri docenti della scuola primaria e
secondaria ed i docenti di strumento musicale della scuola media, non
ricavandosi dall’ordinamento giuridico di settore caratteristiche sostanziali
ed ontologiche diverse tra le suddette categorie di docenti, che possano
giustificare un trattamento differenziato nell’accesso alle graduatorie
permanenti».
Secondo il rimettente, infatti, «la differenziazione normativa tra i
docenti di istruzione artistica (conservatorio e accademie) e tutti gli altri
docenti della scuola secondaria, risulta discriminatoria e non giustificata da
particolari ragioni, che inducano il legislatore a disciplinare più severamente
l’accesso alle graduatorie permanenti dei docenti di conservatorio ed accademia
rispetto a quello previsto per tutti gli altri docenti».
Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata si pone in contrasto anche con l’art. 4 della
Costituzione, dal momento che impone irrazionali limitazioni all’accesso al
lavoro da parte dei cittadini, e con l’art. 97 della Costituzione, in quanto i
requisiti richiesti per l’inclusione nelle graduatorie permanenti dei docenti
dei conservatori e delle accademie non risultano idonei ad assicurare una
provvista di docenti in grado di garantire il miglior andamento
dell’amministrazione scolastica.
4.— La questione non è fondata.
Secondo il costante orientamento della Corte, si ha violazione
dell’art. 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche
siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta
tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non
sostanzialmente identiche, essendo insindacabile in tali casi la
discrezionalità del legislatore (sentenze n. 136
e n. 35 del 2004,
n. 208 del 2002,
ordinanza n. 168
del 2001).
5.— Il giudice a
quo
muove dall’erroneo convincimento che le due categorie di docenti (di scuola
superiore, da un lato, e delle accademie e dei conservatori, dall’altro) siano
sottoposte ad una medesima disciplina di stato giuridico, di talché apparirebbe
ingiustificata una diversità di trattamento quanto ai requisiti per accedere
alle graduatorie permanenti, in vista della stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato.
Il presupposto di tale convincimento non corrisponde al dato normativo,
il quale si caratterizza per discipline distinte delle due categorie di docenti,
sicché non può essere affermata l’esistenza di una identità di situazioni
giuridiche, rispetto alle quali la disciplina impugnata determini una disparità
di trattamento normativo rilevante agli effetti dell’art. 3 della Costituzione.
6.— La non identità dei casi disciplinati dalle due norme indicate dal
giudice a quo viene in rilievo
ove si considerino, in primo luogo, le diversità esistenti, in generale, tra le
due realtà scolastiche in oggetto, scuole superiori e accademie e conservatori
(sentenze n. 136
del 2004, n.
232 del 1991 e n. 343 del 1990),
e, corrispondentemente, tra gli stati giuridici dei rispettivi docenti di ruolo
e precari.
Sulla base di quanto disposto dal d.lgs. n. 297 del 1994, che in
distinte parti detta le disposizioni fondamentali per il personale docente
della scuola superiore (parte III – titolo I, articoli 395-541) e per il
personale docente delle accademie e dei conservatori (parte II – titolo VI,
artt. 206-275), e proprio in ragione della diversità di regime giuridico tra le
due categorie di docenti, la legge n. 124 del 1999 ha fissato i requisiti
d’inserimento valevoli per l’una e per l’altra categoria.
7.— Le accademie e i conservatori di musica sono considerati
autonomamente nel d.lgs. n. 297 del 1994, che li definisce «istituti superiori
di istruzione artistica». Ad essi è riservato, ai sensi della legge 21 dicembre
1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale
di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati) e del d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante
criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n.
508), un particolare assetto normativo che li distingue da tutti gli altri
istituti e scuole di istruzione secondaria. Solo per gli insegnanti di tali
istituzioni, a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria
di secondo grado, sono previste procedure concorsuali particolari e più
rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente delle
altre scuole, come si può desumere dal rapporto tra quanto previsto dall’art.
270 del d.lgs. n. 297 del 1994 per il personale delle accademie e dei
conservatori e quanto previsto dagli artt. 399 e 400 del medesimo d.lgs., che
riguardano gli altri docenti. Ed è significativo rilevare, a rimarcare le
differenze tra i due tipi di istituzioni scolastiche, che il decreto-legge 25
settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca
scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato,
ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dai
conservatori di musica alle lauree previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei).
8.— La legge n. 124 del 1999 ha modificato il sistema dell’accesso ai
ruoli del personale docente, previsto dal d.lgs. n. 297 del 1994, nonché il
sistema delle supplenze.
L’art. 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, ha poi dettato, in relazione alla suddetta legge,
alcune norme di interpretazione autentica.
L’unico tratto comune tra le due categorie di docenti è costituito dal
fatto che gli articoli 1, comma 1, e 3, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 1999, sostituendo
rispettivamente l’art. 399 e l’art. 270, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994,
hanno delineato un sistema nel quale i posti assegnabili sono attribuiti, per
il 50 per cento, come già precedentemente previsto, in base a concorso per
titoli ed esami, e per il restante 50 per cento non più in base al concorso per
soli titoli, ma in base a graduatorie permanenti.
Le diversità di disciplina emergono per quanto attiene alla fase
transitoria, valevole per la prima integrazione delle suddette graduatorie
permanenti.
In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera b), primo periodo (relativo al personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d’arte), della legge n. 124 del 1999, stabilisce che
hanno titolo all’inserimento nella graduatoria permanente i docenti che abbiano
superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti
esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto (o, ai sensi dell’art. 2, comma 2, abbiano
superato gli esami della sessione riservata) e siano inseriti alla data di
entrata in vigore della stessa legge in una graduatoria per l’assunzione di
personale non di ruolo. Gli esami della suddetta sessione riservata, preceduti
dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, che non comporta
esonero dal servizio, consistono in una prova scritta e in una prova orale
volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli
insegnamenti da svolgere.
L’art. 3, comma 2, lettera b) della predetta legge (norma della cui legittimità
costituzionale il rimettente dubita e che è relativa al personale docente delle
accademie e dei conservatori) fissa come criterio per l’inserimento nella
graduatoria permanente nazionale: l’aver conseguito, nella valutazione dei
titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle
graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché delle
graduatorie d’istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla
previgente normativa e l’aver superato le prove di un precedente concorso per
titoli ed esami in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo
posto, o il superamento degli esami di una sessione riservata. Gli esami della
suddetta sessione riservata consistono soltanto in una prova orale volta
all’accertamento della preparazione culturale e del possesso delle capacità
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.
Orbene, già il fatto che per i docenti della scuola secondaria sia
stato previsto il superamento di una prova scritta e di una prova orale, mentre
per i docenti delle accademie e dei conservatori sia stata prevista la sola
prova orale, è indice significativo di una diversità di disciplina che rende
non comparabili tra loro le posizioni dei docenti appartenenti all’una o
all’altra categoria. Di talché non appare irragionevole che, ove sia stata
prevista la sola prova orale e non anche quella scritta, sia stato richiesto il
conseguimento di un punteggio minimo di idoneità per i titoli
artistico-culturali e professionali; a ciò va aggiunto che ulteriori diversità
di disciplina si rinvengono in relazione alle supplenze per l’una e per l’altra
categoria di docenti precari. D’altronde la previsione del punteggio minimo di
24 su 40 era già contenuta nella previgente disciplina ed in particolare
nell’art. 272 del d.lgs. n. 297 del 1994, il quale, al comma 12, disponeva che,
per essere inclusi nelle graduatorie nazionali e a carattere permanente da
integrare ogni triennio, occorreva che i docenti delle accademie e dei
conservatori avessero riportato un punteggio non inferiore a 24 punti nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali. E lo stesso
punteggio minimo era in precedenza previsto dall’art. 67 della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato), ai fini dell’inserimento nelle graduatorie d’istituto.
9.— Ora, tenuto conto del richiamato quadro normativo, non può essere
considerata ammissibile l’estrapolazione di uno dei molteplici requisiti
previsti per l’accesso dei docenti delle accademie e dei conservatori alle
graduatorie permanenti ai fini del raffronto con i requisiti, formalmente e
sostanzialmente diversi, previsti per l’accesso alle analoghe graduatorie
nazionali permanenti dei docenti appartenenti alla diversa categoria della
scuola superiore.
10.— Manca, dunque, nella specie, il presupposto essenziale per
instaurare un giudizio di comparazione volto a cogliere una ingiustificata
disparità di trattamento in situazioni identiche, attesa la sostanziale
diversità sussistente tra la normativa di stato giuridico delle categorie in
relazione alle quali dovrebbe essere effettuata la comparazione.
Di qui anche l’infondatezza delle censure di contrasto dell’art. 3,
comma 2, lettera b), della legge n.
124 del 1999 con gli articoli 4 e 97 della Costituzione, in quanto strettamente
connesse con quella di violazione dell’art. 3.
11.— Quanto alla dedotta disparità di trattamento, che sussisterebbe
tra i docenti delle accademie e dei conservatori e i docenti di strumento
musicale della scuola media, la questione non è altresì fondata, dal momento
che le situazioni poste a confronto non possono considerarsi omogenee, in
ragione della diversità delle due realtà scolastiche in questione e dei profili
professionali dei rispettivi docenti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, lettera b), della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12
novembre 2004.