ORDINANZA
N. 420
ANNO 2004
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Valerio ONIDA Presidente
- Carlo MEZZANOTTE Giudice
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1
e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura
penale in materia di applicazione della pena su
richiesta delle parti), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali,
dal Tribunale di Firenze con ordinanze del 16 luglio, del 23 e del 19 settembre
(2 ordinanze), del 23 e del 25 settembre (3 ordinanze) del 2003,
rispettivamente iscritte ai numeri 36, 37, 51, da 161 a 165 del registro
ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
9 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visti gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con otto
ordinanze di analogo tenore (r.o.
numeri 36, 37, 51 e da 161 a 165 del 2004), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1
e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura
penale in materia di applicazione della pena su
richiesta delle parti);
che, in particolare, ad
avviso del rimettente sarebbero violati l'art. 3 della Costituzione, in quanto
la disciplina censurata «consente di formulare la richiesta [di applicazione
della pena] oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.»,
e l'art. 111 Cost. perché, su richiesta
dell'imputato, viene imposta una sospensione del dibattimento non inferiore a
quarantacinque giorni, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla
data di pubblicazione della legge;
che, quanto alla
violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente osserva
che mentre l'istituto del patteggiamento persegue, in via generale, uno scopo
fondamentalmente deflativo, la disposizione transitoria censurata, consentendo
la presentazione della richiesta anche quando il dibattimento è in fase
avanzata, frustrerebbe le finalità dell'istituto;
che la sospensione di
quarantacinque giorni a fronte della semplice richiesta dell'imputato
contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, inteso
come garanzia non solo per il singolo imputato, ma per tutte le parti
processuali e per la collettività in generale;
che inoltre la
disposizione censurata, fissando il termine per la proposizione della richiesta
dell'imputato a far data dalla prima udienza utile successiva alla
pubblicazione della legge, anziché dalla sua entrata in vigore, contrasterebbe
con l'art. 3 Cost. e con il principio della ragionevole durata del processo in
quanto ogni imputato, proprio perché obbligatoriamente assistito da un
difensore, è in grado di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà di
chiedere la pena concordata fin dal momento in cui la legge è stata pubblicata;
che l'applicazione della
pena nel corso del dibattimento sacrificherebbe anche l'esercizio del diritto
di azione della parte civile costituita;
che è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata, essendo analoga a quella recante il n. 747
del registro ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo tempo depositato
atto di intervento, contestualmente allegato.
Considerato che tutte le ordinanze censurano, in riferimento agli artt. 3 e 111
della Costituzione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 5, commi 1 e
2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale
in materia di applicazione della pena su richiesta
delle parti), nella parte in cui consente di formulare la richiesta di
patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento,
oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc.
pen., e impone, su richiesta
dell'imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione
della pena;
che, avendo tutte le
ordinanze per oggetto la medesima questione, deve essere disposta la riunione
dei relativi giudizi;
che questioni identiche
sono già state dichiarate infondate da questa Corte con sentenza n. 219 del
2004, sulla base del
rilievo di ordine generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel
regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti
processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che
le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono
a censure di illegittimità costituzionale;
che, in particolare,
circa il dedotto contrasto con le finalità deflative dell'istituto del
patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta è comunque in grado di
assicurare una notevole accelerazione e semplificazione rispetto alle cadenze
del procedimento ordinario anche nei casi in cui la domanda venga presentata
quando l'istruzione dibattimentale è ormai in fase avanzata, sia perché
l'accordo tra le parti provoca l'immediata conclusione del procedimento, sia
per i limiti all'appellabilità della sentenza;
che, quanto al termine
dilatorio di sospensione del dibattimento per consentire all'imputato di
valutare l'opportunità di chiedere il patteggiamento, questa Corte ha già avuto
occasione di affermare nella sopra menzionata sentenza che il principio della
ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri
diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto di difesa, di cui
il termine in questione, «nonostante la sua inusitata ampiezza», è appunto
espressione;
che, in ordine alla
censura relativa al sacrificio della posizione della parte civile, nella sentenza n. 219 del
2004 questa Corte,
richiamandosi a precedenti decisioni, ha ribadito che l'esclusione della parte
civile non incide sul diritto di agire in giudizio, in quanto non ne pregiudica
l'esercizio nella sede propria;
che, non risultando
profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella sentenza n. 219 del
2004, le questioni devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n.
134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione
della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.
Valerio ONIDA, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.