Ordinanza n. 420 del 2004

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ORDINANZA N. 420

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Valerio                        ONIDA                             Presidente

- Carlo                           MEZZANOTTE                 Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                           "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Franco                         BILE                                        "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                        GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Firenze con ordinanze del 16 luglio, del 23 e del 19 settembre (2 ordinanze), del 23 e del 25 settembre (3 ordinanze) del 2003, rispettivamente iscritte ai numeri 36, 37, 51, da 161 a 165 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9 e n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con otto ordinanze di analogo tenore (r.o. numeri 36, 37, 51 e da 161 a 165 del 2004), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti);

che, in particolare, ad avviso del rimettente sarebbero violati l'art. 3 della Costituzione, in quanto la disciplina censurata «consente di formulare la richiesta [di applicazione della pena] oltre il termine fissato dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.», e l'art. 111 Cost. perché,  su richiesta dell'imputato, viene imposta una sospensione del dibattimento non inferiore a quarantacinque giorni, con decorrenza dalla prima udienza utile successiva alla data di pubblicazione della legge;

che, quanto alla violazione dell'art. 3 Cost., il rimettente osserva che mentre l'istituto del patteggiamento persegue, in via generale, uno scopo fondamentalmente deflativo, la disposizione transitoria censurata, consentendo la presentazione della richiesta anche quando il dibattimento è in fase avanzata, frustrerebbe le finalità dell'istituto;

che la sospensione di quarantacinque giorni a fronte della semplice richiesta dell'imputato contrasterebbe con il principio della ragionevole durata del processo, inteso come garanzia non solo per il singolo imputato, ma per tutte le parti processuali e per la collettività in generale;

che inoltre la disposizione censurata, fissando il termine per la proposizione della richiesta dell'imputato a far data dalla prima udienza utile successiva alla pubblicazione della legge, anziché dalla sua entrata in vigore, contrasterebbe con l'art. 3 Cost. e con il principio della ragionevole durata del processo in quanto ogni imputato, proprio perché obbligatoriamente assistito da un difensore, è in grado di valutare l'opportunità di avvalersi della facoltà di chiedere la pena concordata fin dal momento in cui la legge è stata pubblicata;

che l'applicazione della pena nel corso del dibattimento sacrificherebbe anche l'esercizio del diritto di azione della parte civile costituita;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, essendo analoga a quella recante il n. 747 del registro ordinanze del 2003, per la quale era stato a suo tempo depositato atto di intervento, contestualmente allegato.

Considerato che tutte le ordinanze censurano, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), nella parte in cui consente di formulare la richiesta di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 1 della medesima legge, anche nel corso del dibattimento, oltre il termine stabilito dall'art. 446, comma 1, cod. proc. pen., e impone, su richiesta dell'imputato, una sospensione del dibattimento per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità di chiedere l'applicazione della pena;

che, avendo tutte le ordinanze per oggetto la medesima questione, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questioni identiche sono già state dichiarate infondate da questa Corte con sentenza n. 219 del 2004, sulla base del rilievo di ordine generale che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel regolare nei processi in corso gli effetti temporali di nuovi istituti processuali o delle modificazioni introdotte in istituti già esistenti, e che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di illegittimità costituzionale;

che, in particolare, circa il dedotto contrasto con le finalità deflative dell'istituto del patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta è comunque in grado di assicurare una notevole accelerazione e semplificazione rispetto alle cadenze del procedimento ordinario anche nei casi in cui la domanda venga presentata quando l'istruzione dibattimentale è ormai in fase avanzata, sia perché l'accordo tra le parti provoca l'immediata conclusione del procedimento, sia per i limiti all'appellabilità della sentenza;

che, quanto al termine dilatorio di sospensione del dibattimento per consentire all'imputato di valutare l'opportunità di chiedere il patteggiamento, questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sopra menzionata sentenza che il principio della ragionevole durata del processo deve essere contemperato con la tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto di difesa, di cui il termine in questione, «nonostante la sua inusitata ampiezza», è appunto espressione; 

che, in ordine alla censura relativa al sacrificio della posizione della parte civile, nella sentenza n. 219 del 2004 questa Corte, richiamandosi a precedenti decisioni, ha ribadito che l'esclusione della parte civile non incide sul diritto di agire in giudizio, in quanto non ne pregiudica l'esercizio nella sede propria;

che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella sentenza n. 219 del 2004, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2004.

Valerio ONIDA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2004.