ORDINANZA N.66
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE “
- Guido NEPPI MODONA“
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA“
- Paolo MADDALENA“
- Alfio FINOCCHIARO“
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promossi con ordinanze dell’8 aprile e del 7 febbraio 2003 dal Giudice di pace di Osimo sui ricorsi proposti da Recina Assicurazioni s.n.c. contro il Comune di Loreto e da Angelici Roberto contro la Prefettura di Ancona, rispettivamente iscritte ai nn. 439 e 440 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che, nel corso di due distinti giudizi di
opposizione promossi, rispettivamente, da Roberto Angelici, avverso il verbale
di contestazione n. 474/2001 elevato nei suoi confronti per violazione
dell’art. 142, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), dalla Polizia Municipale di Loreto in data 11 luglio
2001, nonché avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di
Ancona in data 3 novembre 2001, e dalla
s.n.c. Recina Assicurazioni, avverso il verbale di contestazione n. 257/2002,
elevato per violazione della stessa norma di cui innanzi, dalla Polizia
Municipale di Loreto in data 14 marzo 2002, il Giudice di pace di Osimo, con
due ordinanze, l’una del 7 febbraio e l’altra dell’8 aprile 2003, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
laddove – in contrasto con l’art. 200, comma 1, dello stesso codice, nonché con
l’art. 24, secondo comma, della Costituzione – tra i casi di materiale
impossibilità della contestazione immediata prevede quello in cui
l’apparecchiatura di rilevazione abbia consentito la determinazione
dell’illecito in tempo successivo al transito del veicolo, ovvero dopo che il
veicolo oggetto del rilievo era già a distanza dal posto di accertamento;
che,
in punto di fatto, riferisce il rimettente che i ricorrenti hanno eccepito la
nullità della contestazione per violazione del disposto dell’art. 200 cod.
strada nonché dell’art. 384, comma 1, lettera e), del relativo regolamento di esecuzione, perché la polizia
municipale non aveva proceduto alla contestazione immediata della violazione,
ma, sul presupposto della sua materiale impossibilità, era ricorsa alla
notifica del verbale di accertamento, e ciò benché le apparecchiature
utilizzate per la rilevazione della velocità (autovelox mod. 104/C2)
consentissero in realtà la lettura e il fermo immediato del veicolo;
che
la Prefettura di Ancona, costituitasi nel giudizio promosso da Roberto
Angelici, ha confutato con articolate argomentazioni la domanda attrice;
che
il rimettente osserva preliminarmente che l’art. 200 cod. strada prevede la
contestazione immediata, salvo il caso in cui per l’impossibilità della stessa
non sia necessario procedere alla notifica della violazione, mentre l’art. 201,
comma 1, dello stesso codice prescrive che i motivi della mancata contestazione
immediata devono essere indicati nel verbale;
che
l’art. 384 del regolamento elenca i casi in cui per legge deve ritenersi
materialmente impossibile la contestazione immediata e che dall’istruttoria
espletata è emersa la ricorrenza, nelle fattispecie dedotte in giudizio, di
circostanze atte a giustificare l’utilizzo della notifica della violazione,
essendosi verificata un’ipotesi tipizzata di impossibilità della contestazione
immediata, ai sensi dell’art. 384, comma 1, lettera e), del regolamento;
che
il ricorso alla notifica dell’accertamento dell’infrazione, pur consentito nei
casi dedotti in giudizio dalla norma regolamentare, costituirebbe, a parere del
rimettente, una violazione del diritto di difesa, garantito dal secondo comma
dell’art. 24 Cost. in ogni stato e grado del procedimento e «favorito»
dall’art. 200 del codice della strada, posto che tale modalità di contestazione
farebbe venir meno ogni possibilità di contraddittorio tra le parti
nell’immediatezza del fatto;
che,
osserva il giudice a quo, il
contrasto tra norma primaria e norma
secondaria può essere eliminato solo attraverso una dichiarazione di
incostituzionalità della seconda e la conseguente rimozione dei limiti
all’applicazione dell’art. 200 cod. strada, che, valorizzando lo strumento
della contestazione immediata, esprime una modalità di esercizio del diritto di
difesa costituzionalmente garantito;
che
il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi a
mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, eccepisce l’inammissibilità della
sollevata questione, in quanto oggetto del dubbio di costituzionalità è una
norma regolamentare, insuscettibile di essere sottoposta allo scrutinio della
Corte in ordine alla sua compatibilità con i principi costituzionali.
Considerato che le ordinanze propongono
le medesime questioni e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere
riuniti;
che il Giudice di pace di Osimo dubita – in riferimento
all’art. 24, secondo comma, Cost. – della legittimità costituzionale dell’art.
384, comma 1, lettera e), del d.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada), in quanto prevede come ipotesi di materiale impossibilità
della contestazione immediata il caso che il veicolo oggetto del rilievo sia
già a distanza dal posto di accertamento dell’illecito o comunque
nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
che
la censura rivolta nei confronti della norma denunciata è inammissibile,
trattandosi di norma regolamentare sottratta al sindacato di legittimità
costituzionale di questa Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge
11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 384, comma 1, lettera e), del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal
Giudice di pace di Osimo con le ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 9 febbraio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 12 febbraio
2004.