SENTENZA N. 284
Paolo Veronesi
Il
“caso Cito”: la Corte, i conflitti e il giudicato
(per gentile concessione del Forum
di Quaderni costituzionali)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
- Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
- Valerio ONIDA Giudice
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Romano VACCARELLA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, prima sezione penale, che ha rigettato l’istanza presentata dalla difesa dell’on. Giancarlo Cito, di rinvio della udienza dibattimentale in ragione dell’impedimento parlamentare, e della sentenza n. 202/98 dello stesso Tribunale che ha definito il procedimento stesso; nonché delle sentenze n. 85/2000 della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e n. 390/2001 della Corte di cassazione, quinta sezione penale, promosso con ricorso della Camera dei deputati, notificato il 26 aprile 2002, depositato in cancelleria il 2 maggio 2002 ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 2002.
Udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2004 il Giudice relatore Valerio Onida;
udito l’avvocato Sergio Panunzio per
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso
depositato il 25 maggio 2001
a) di dichiarare che non spetta al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, né alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, né alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare che per il deputato Giancarlo Cito costituisca impedimento assoluto alla partecipazione all’udienza dibattimentale del 18 febbraio 1998 dinanzi al Tribunale di Taranto il diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare, partecipando alle votazioni dell’assemblea indette per lo stesso giorno;
b) "in particolare, che non spetta alla Corte di cassazione, Vª sezione penale, il dichiarare riservato al bilanciamento del giudice penale, alla stregua delle risultanze processuali, il giudizio sulla spettanza del carattere di impedimento assoluto a partecipare all’udienza alla situazione dell’imputato parlamentare che sia impegnato in votazioni in assemblea concomitanti con l’udienza penale";
c) di annullare, per l’effetto: l’ordinanza 18 febbraio 1998 del Tribunale di Taranto, sezione Iª penale; la sentenza 18 febbraio-13 marzo 1998, n. 202, del medesimo Tribunale; la sentenza 21 ottobre 1999-10 marzo 2000, n. 85, della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; la sentenza 15 febbraio-19 marzo 2001, n. 390, della Corte di cassazione, sezione Vª penale.
Il ricorso espone i fatti che hanno dato luogo al conflitto, nei termini che seguono.
Nel procedimento penale pendente nei confronti del deputato Giancarlo Cito, il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, respingeva, con ordinanza adottata all’udienza dibattimentale del 18 febbraio 1998, un’istanza, presentata dal difensore del deputato il giorno precedente l’udienza, con la quale si chiedeva di considerare l’assenza dell’imputato dovuta a legittimo impedimento a comparire, in considerazione del suo diritto-dovere di partecipare all’attività parlamentare e in particolare alle votazioni in aula della Camera dei deputati nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1998, come comprovato dal calendario dei lavori parlamentari presentato al Tribunale. Quest’ultimo motivava la propria decisione affermando che l’istanza era tardiva e che, comunque, essendo la seduta per il giorno 18 febbraio fissata a partire dalle ore 16, l’imputato avrebbe potuto comparire nella mattinata e chiedere che il suo processo fosse trattato con precedenza.
L’ordinanza in questione, osserva la ricorrente, non teneva
dunque in considerazione il fatto che il deputato fosse impegnato nelle
votazioni in assemblea già dal giorno precedente l’udienza, cioè dal 17
febbraio, giorno in cui i lavori si erano protratti fino alle ore 23; né,
aggiunge
Con sentenza del medesimo giorno 18 febbraio 1998, depositata il 13 marzo, il Tribunale di Taranto condannava l’imputato per il reato di diffamazione, rinviando espressamente, nella motivazione, alla propria ordinanza con cui era stata respinta l’istanza di rinvio dell’udienza.
In sede di gravame,
La ricorrente Camera dei deputati, affermata la propria legittimazione attiva al ricorso e quella passiva degli organi giurisdizionali, motiva circa l’ammissibilità, sul piano oggettivo, del conflitto: la materia del quale è data, nella specie, dalla esigenza di delimitare le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario (di trattare e concludere i processi innanzi a esso pendenti) a fronte delle esigenze di funzionalità e delle prerogative di autonomia e indipendenza del potere legislativo, incise dalla pretesa del primo di disconoscere al deputato il carattere assoluto dell’impedimento a comparire a una udienza per adempiere alle proprie funzioni di parlamentare.
Quanto alla sussistenza dell’interesse a ricorrere,
coincidente con l’interesse a una pronuncia che ristabilisca
"gli equilibri messi in gioco, al di là del singolo caso, dal
conflitto" (sentenza n. 129 del 1996),
Da ultimo
Nel merito,
La ricorrente rileva che le decisioni dei giudici di merito per le quali è promosso conflitto non prendono posizione circa la questione di principio, del rilievo processuale della posizione dell’imputato che sia impegnato in attività parlamentare, benché comunque esse abbiano per effetto comune quello di negare la natura di impedimento assoluto alla partecipazione del deputato a votazioni in assemblea, ovvero di subordinarne il riconoscimento ad apprezzamenti del giudice, secondo considerazioni del singolo caso concreto; mentre è la pronuncia della Corte di cassazione che enuclea esplicitamente il principio secondo il quale spetta al giudice operare di volta in volta, in base appunto alla concreta situazione processuale, il contemperamento tra le esigenze della funzione giurisdizionale e di quella parlamentare: in questo modo, il riconoscimento o il disconoscimento dell’impedimento funzionale finiscono per derivare da considerazioni del singolo caso, che potrebbero di volta in volta mutare – ad esempio, ammettendo l’impedimento per attività parlamentari diverse dal voto e viceversa negandolo per l’esercizio del voto –, con una considerazione indistinta di equiordinazione, in linea di principio, di tutte le attività nelle quali si realizza la funzione parlamentare.
Ora, afferma
Ma tutto questo non vale per l’attività di votazione, che è indisponibile dal singolo deputato e i cui tempi non sono rinviabili a richiesta, ciò che dà la misura di come il voto sia atto funzionale, che attiene immediatamente alla funzione costituzionalmente assegnata alle Camere e la cui limitazione dunque rappresenta una incisione nel pieno e libero espletamento di quella stessa funzione, garantita nel suo svolgimento autonomo e senza condizionamenti esterni dagli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione.
Sotto un ulteriore profilo, il mancato riconoscimento dell’impedimento comprometterebbe la stessa funzionalità della Camera, mettendo a rischio la formazione del quorum richiesto di volta in volta per la deliberazione parlamentare – ciò che può verificarsi anche per un singolo voto –, in violazione delle norme della Costituzione e di altre leggi costituzionali (artt. 64, primo e terzo comma; 73, secondo comma; 79, primo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 138, primo e terzo comma, della Costituzione; art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; artt. 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) che richiedono per talune delibere o votazioni particolari maggioranze, assolute o qualificate, come ad esempio in tema di approvazione dei regolamenti, di dichiarazione di urgenza di una legge, di approvazione di amnistia e indulto, di elezione del Presidente della Repubblica, di elezione dei giudici costituzionali, di messa in stato d’accusa del Capo dello Stato, di autorizzazione a procedere per i reati dei ministri, di approvazione di leggi costituzionali.
Pertanto, ogni impedimento alla partecipazione anche di un solo parlamentare ai lavori della Camera si traduce in un impedimento alla funzionalità di essa, e così nella potenziale compromissione della funzione parlamentare: il deputato è posto nella condizione di dover scegliere tra partecipare all’udienza esercitando il proprio diritto fondamentale di difesa e partecipare alla votazione, e a subordinare la partecipazione ai lavori parlamentari a valutazioni imposte da un potere esterno.
Ancora,
Anche a riconoscere il fondamento costituzionale
dell’esigenza di efficienza e celerità del processo, prosegue
Ad avviso della Camera, il criterio dovrebbe essere rovesciato rispetto a quello fatto proprio dai giudici: proprio considerando la partecipazione ai lavori parlamentari e in particolare le votazioni in assemblea come impedimento assoluto a comparire in udienza, non si sacrificherebbe la funzione giurisdizionale ma si perverrebbe a un equilibrato contemperamento, attraverso il semplice rinvio dell’udienza, che proporrà invariata la medesima situazione processuale anteriore, senza menomazione delle attribuzioni del potere giudiziario, laddove, argomentando nel modo dei giudici del caso di specie, il sacrificio delle attribuzioni parlamentari è il riflesso del carattere essenzialmente non riproducibile della seduta parlamentare, che riveste per definizione natura di evento politico nel quale entrano in gioco il momento storico e gli equilibri e i rapporti propri di quel momento.
Riconoscere come impedimento quello parlamentare, precisa
Infine,
Le affermazioni che pervengono a rigettare l’istanza
difensiva di rinvio sarebbero infatti incongrue: il
Tribunale fa riferimento a una istanza presentata dal difensore il giorno prima
dell’udienza, dunque non qualificabile come tardiva;
Quanto sopra esposto è il sintomo di un approccio non corretto e non equilibrato a fronte del delicato problema del bilanciamento che è richiesto in simili casi, e realizza, secondo la ricorrente, la violazione del principio di leale collaborazione, attraverso una arbitraria mancanza di considerazione per la posizione costituzionale del Parlamento, il sacrificio della cui funzionalità viene a essere realizzato senza alcun fondamento né ragionevole necessità.
2.– Questa Corte, con ordinanza n. 126 del 2002, ha dichiarato ammissibile il conflitto proposto dalla Camera.
Il ricorso è stato notificato e depositato con la prova delle avvenute notifiche.
3.– In prossimità dell’udienza
La ricorrente anzitutto prende atto che con le sentenze n. 225 del 2001 e n. 263 del 2003 questa Corte ha accolto due conflitti analoghi, pur non facendo propria la tesi sostenuta, allora e nel presente giudizio, da essa Camera, e cioè che la necessità dell’imputato di partecipare a votazioni parlamentari, specie in Assemblea, costituirebbe sempre e comunque un "impedimento assoluto".
Osserva dunque che, sulla base di tali due sentenze, il giudice, allorquando debba valutare la fondatezza della giustificazione dell’assenza dal procedimento giudiziario del parlamentare a causa della concomitanza con lo svolgimento dei lavori parlamentari, è tenuto ad operare un bilanciamento, in base al principio di leale cooperazione fra i poteri dello Stato, fra due esigenze costituzionali, quella della speditezza del processo e quella dell’integrità funzionale del Parlamento, spettando poi alla Corte costituzionale, in caso di conflitto, valutare la correttezza, la congruità e la ragionevolezza del bilanciamento. Alla luce di tali principi, nel caso in esame, in tutti e tre i provvedimenti impugnati il bilanciamento sarebbe stato incongruo e inadeguato.
Quanto all’ordinanza del Tribunale di Taranto, infatti, essa
avrebbe ritenuto tardiva l’istanza del parlamentare pervenuta il giorno prima
dell’udienza del 18 febbraio 1998 – laddove nel conflitto definito con la sentenza
n. 263 del 2003
viene ritenuta tempestiva una analoga istanza
presentata dai difensori del parlamentare il giorno stesso dell’udienza – ed
avrebbe ritenuto che l’on. Cito, impegnato dalle ore
16 del giorno
In ordine alla sentenza della Corte d’appello, essa, facendo palesemente confusione, considera presentata l’istanza dell’on. Cito solo in data 18, e non 17 febbraio, e conferma la decisione del Tribunale compiendo un errore in fatto, ritenendo l’insussistenza di impegni parlamentari nell’intera giornata del 18 febbraio.
Quanto alla sentenza della Corte di cassazione, la violazione
dei principi che debbono reggere il bilanciamento sarebbe più grave, avendo
essa ritenuto corretta e legittima la decisione dei giudici di merito, ed in
particolare del Tribunale di Taranto, in ordine alla ritenuta "tardività" dell’istanza dell’on.
Cito, considerando "ineccepibile" la motivazione di quella scelta. Il
riferimento, poi, alla "indiscriminata valenza" dell’impedimento di
natura parlamentare, ed il riferimento all’ipotesi secondo cui la richiesta
dell’imputato parlamentare di farlo valere possa avere
"fini dilatori" dimostrano che neppure
Ma quel che, ad avviso della ricorrente, appare più grave, è che il giudice di legittimità escluda "in via di principio che un impedimento parlamentare possa costituire un legittimo impedimento a comparire in udienza, perché questo – a suo avviso – potrebbe ostacolare la conclusione del processo in tempi ragionevoli ed aprire la strada al pericolo della prescrizione del reato": in altri termini, secondo la sentenza, l’interesse alla speditezza del procedimento giudiziario farebbe sempre premio sull’interesse delle Camere al regolare svolgimento delle attività parlamentari.
Considerato in diritto
1.– Ricorre per conflitto di attribuzioni, con atto
depositato il 25 maggio 2001,
Precisamente, la ricorrente impugna, in primo luogo, l’ordinanza in data 18 febbraio 1998 con la quale il Tribunale di Taranto, decidendo sull’istanza presentata il giorno prima dal difensore dell’imputato, e volta al riconoscimento dell’impedimento legittimo a comparire di quest’ultimo in relazione ai lavori della Camera dei deputati previsti per i giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio, respingeva l’istanza, rilevando che "la stessa è stata presentata in data 17.2.98 benché l’ordine del giorno della seduta della Camera dei deputati per i giorni 17, 18 e 19 c.m. fosse stato trasmesso a mezzo fax il 02.02.98 (per come risulta dalla stampigliatura apposta sulla copia prodotta) e che pertanto l’istanza è stata presentata tardivamente"; considerando che "la seduta parlamentare della data odierna è fissata per le ore 16.00 per cui l’imputato poteva comparire nella mattinata, eventualmente chiedendo che il suo processo fosse trattato con precedenza"; rilevando infine "che il processo viene da rinvio del 22.12.1997, udienza in cui era presente l’imputato che nulla ha osservato in ordine alla data del rinvio": e ritenendo "che pertanto l’impedimento addotto non è assoluto".
Nel seguito dell’udienza il Tribunale dava atto che era pervenuto un fax dell’imputato in cui questi segnalava di essere impedito a presenziare al processo dalla concomitanza della seduta della Camera e segnalava altresì la circostanza che egli si era recato a Roma sin dal giorno precedente; il Tribunale non riteneva però che il contenuto del fax potesse rimettere in discussione il contenuto dell’ordinanza già emessa, alla quale rimandava, disponendo che si procedesse alla discussione.
In secondo luogo,
Ancora, è impugnata la sentenza della Corte
d’appello di Lecce 21 ottobre 1999-10 marzo 2000, nella quale
Infine è impugnata la sentenza della Corte di cassazione 15 febbraio-19 marzo 2001, nella quale si rigettava il ricorso dell’imputato, disattendendo fra l’altro il motivo incentrato sulla nullità del primo giudizio a seguito del mancato riconoscimento dell’impedimento in questione, con una motivazione in cui si osserva, in via generale, che "il delicato equilibrio tra la funzione giurisdizionale e quella parlamentare trova contemperamento nel bilanciamento degli interessi confliggenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta della concreta situazione processuale", che "l’indiscriminata valenza dell’impedimento di natura parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento, comportando la prescrizione del reato", e che "la definizione del procedimento in tempi ragionevoli soddisfa non solo l’interesse (punitivo, ma non solo) dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa, ma anche l’interesse dello stesso imputato, ove questi non si proponga fini dilatori"; e si afferma, quanto alla specie, che la pronuncia del giudice territoriale si sottrae al sindacato della stessa Corte di cassazione, "argomentando circa la tardività dell’impedimento dedotto con proposizioni logicamente e giuridicamente ineccepibili".
Nel ricorso – proposto, è opportuno ricordare, prima della
sentenza n. 225
del 2001, in cui per la prima volta questa Corte si è pronunciata su un
conflitto di attribuzioni fra
Il ricorso deduce la lesione delle attribuzioni costituzionali della Camera con particolare riferimento alla circostanza che il deputato, nella specie, era stato chiamato ad esercitare il suo diritto-dovere di votare in assemblea, pur non escludendo che analoga lesione possa aversi anche quando non si tratti di votazione in assemblea. Secondo la ricorrente, la pretesa dell’autorità giudiziaria di rimettere al solo giudice, alla stregua della valutazione delle circostanze processuali, il giudizio sul carattere di impedimento assoluto di tutte le attività dei parlamentari, considerate fra loro "fungibili", violerebbe gli articoli 64, 68 e 72 della Costituzione, che garantiscono il funzionamento interno dell’assemblea nei confronti delle interferenze di qualsiasi potere, e non realizzerebbe un contemperamento equilibrato tra le esigenze della giurisdizione e quelle della funzione parlamentare, in contrasto anche con il principio di leale cooperazione: l’impedimento derivante dalla concomitanza di lavori parlamentari comportanti votazioni in assemblea dovrebbe comunque essere riconosciuto come assoluto.
Il diniego del carattere assoluto di detto impedimento lederebbe altresì la libertà del mandato parlamentare garantita dall’art. 67 della Costituzione, e perciò l’autonomia e l’indipendenza della Camera.
Ancora, le decisioni impugnate comporterebbero il completo sacrificio delle esigenze della funzione parlamentare, operando un bilanciamento irragionevole, mentre solo il riconoscimento del carattere assoluto dell’impedimento nel caso di concomitanti votazioni in assemblea permetterebbe alle due funzioni di convivere in modo soddisfacente e di ovviare al problema delle pratiche dilatorie.
Un ultimo motivo del ricorso – su cui la ricorrente ha in
particolare insistito nella memoria, prendendo atto degli indirizzi nel
frattempo enunciati da questa Corte nelle sentenze n. 225 del 2001
e n. 263 del
2003 – lamenta la violazione del principio di leale collaborazione e del
dovere di lealtà e correttezza del giudice, che obbliga il potere giudiziario
al rispetto effettivo delle prerogative degli altri organi costituzionali. Infatti i giudici avrebbero invocato una inesistente tardività della richiesta di rinvio, che invece era stata
presentata tempestivamente, il giorno prima dell’udienza, con istanza che
2.– Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, in sede di preliminare delibazione, con l’ordinanza n. 126 del 2002.
3.– Si deve rilevare preliminarmente che il ricorso della Camera dei deputati è stato proposto, a oltre tre anni di distanza dalla pronuncia che disconosceva l’impedimento parlamentare allegato dal deputato Cito, solo dopo che si è esaurito per intero l’iter processuale, con la definitiva conferma, da parte della Corte di cassazione, della condanna inflitta, previa reiezione delle eccezioni di nullità proposte dall’imputato in relazione al mancato riconoscimento dell’impedimento in questione.
In assenza di un termine per sollevare il conflitto di attribuzioni, tale circostanza non può però, di per sé, incidere sulla proponibilità del ricorso, che fa leva sulla lesione delle attribuzioni dell’organo parlamentare, indipendentemente dalle sorti della singola vicenda processuale, che riguarda invece il solo imputato-deputato. Né di per sé, indipendentemente da quanto più oltre si dirà circa la non accoglibilità della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, ciò comporta il venir meno dell’interesse a ricorrere, che nella specie riposa esclusivamente sull’interesse dell’organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo di questa Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all’udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare e a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale.
4.– Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
I principi di ordine costituzionale che caratterizzano la materia in questione sono stati individuati nella sentenza n. 225 del 2001, e ribaditi nella sentenza n. 263 del 2003.
La posizione dell’imputato membro del Parlamento di fronte alla giurisdizione penale "non è assistita da speciali garanzie costituzionali diverse da quelle stabilite" dall’art. 68, primo e secondo comma, della Costituzione. Al di fuori delle ipotesi ivi disciplinate "trovano applicazione, nei confronti dell’imputato parlamentare, le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali". E’ compito delle competenti autorità giurisdizionali, e non della Corte costituzionale, interpretare e applicare le regole processuali, anche stabilendo "se e in che limiti gli impedimenti legittimi derivanti […] dalla sussistenza di doveri funzionali relativi ad attività di cui sia titolare l’imputato, rivestano tale carattere di assolutezza da dover essere equiparati, secondo il dettato dell’art. 486 del codice di procedura penale, a cause di forza maggiore". Non vi è luogo, in questo campo, ad individuare "regole speciali, derogatorie del diritto comune", e nemmeno dunque la regola per cui costituirebbe in ogni caso impedimento assoluto quello (e solo quello) derivante dalla necessità per l’imputato di prendere parte a votazioni in assemblea: il che significherebbe introdurre una distinzione "fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili egualmente ai suoi diritti e doveri funzionali", non potendosi inoltre "escludere che l’esigenza di indire votazioni insorga in ogni momento nel corso delle attività delle assemblee parlamentari, indipendentemente dalla preventiva programmazione dei lavori". Tuttavia l’autorità giudiziaria, "allorquando agisce nel campo suo proprio e nell’esercizio delle sue competenze", deve tener conto "non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell’applicazione delle regole comuni", e così "ai fini dell’apprezzamento degli impedimenti invocati per chiedere il rinvio dell’udienza" (in questi termini la sentenza n. 225 del 2001, testualmente richiamata dalla sentenza n. 263 del 2003). Pertanto "il giudice non può, al di fuori di un ragionevole bilanciamento fra le due esigenze, entrambe di valore costituzionale, della speditezza del processo e della integrità funzionale del Parlamento, far prevalere solo la prima, ignorando totalmente la seconda" (sentenza n. 263 del 2003).
5.– Nella specie, il Tribunale di Taranto non ha rispettato tali principi, non operando una valutazione in concreto atta a bilanciare l’interesse allo svolgimento del processo con l’interesse della Camera alla partecipazione del suo componente ai lavori programmati, secondo l’ordine del giorno prodotto allo stesso Tribunale, o a rendere compatibili le due esigenze. Esso si è trincerato dietro un rilievo di pretesa "tardività" dell’istanza (presentata peraltro già il giorno prima dell’udienza fissata), pur in assenza di qualsiasi termine prescritto per l’allegazione dell’impedimento, e dietro l’improbabile rilievo della possibilità di conciliare le due presenze in città diverse e lontane nel giorno in questione, senza tenere conto che dalla documentazione prodotta dal difensore risultava l’impegno parlamentare già nel pomeriggio e nella sera del giorno precedente; lamentando inoltre che l’impedimento non fosse stato fatto valere in occasione del rinvio disposto nella precedente udienza, anteriore peraltro di quasi due mesi (il che attiene semmai alla condotta processuale dell’imputato, non all’oggettività dell’impedimento).
A sua volta
Tanto basta per riconoscere che, nella specie, l’autorità giudiziaria competente non ha operato il bilanciamento in concreto che le era demandato, valutando, in correlazione con l’interesse del processo, quello a non privare l’assemblea parlamentare della partecipazione del suo componente. In tal modo ha leso le attribuzioni della Camera ricorrente.
6.– Non può invece essere accolta la domanda della ricorrente di annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’avvenuto esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce che, nella specie, questa Corte possa dare alla propria pronuncia, concernente uno specifico episodio interno al processo, un contenuto tale da riaprire quella vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche (concernenti non solo l’imputato, ma anche la parte civile) consolidatisi per effetto appunto del giudicato: riapertura dalla quale nessuna conseguenza potrebbe discendere per la tutela della posizione costituzionale della ricorrente.
per questi motivi
dichiara, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe, che non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, negare la validità dell’impedimento addotto dall’imputato componente della Camera medesima senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell’interesse del processo, dell’interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2004.
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 luglio 2004.