Ordinanza n. 310 del 2004

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ORDINANZA N.310

ANNO 2004

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-  Carlo         MEZZANOTTE                                        Presidente  

-  Fernanda   CONTRI                                                        Giudice

-  Guido        NEPPI MODONA                                             ”

-  Piero Alberto      CAPOTOSTI                                            ”

-  Franco       BILE                                                                  ”

-  Giovanni Maria   FLICK                                                      ”

-  Francesco  AMIRANTE                                                      ”

-  Ugo           DE SIERVO                                                      ”

-  Romano     VACCARELLA                                                ”

-  Paolo         MADDALENA                                                 ”

-  Alfio          FINOCCHIARO                                               ”

-  Alfonso     QUARANTA                                                     ”

-  Franco       GALLO                                                              ”

ha pronunciato la seguente                                                

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con le ordinanze del 1° dicembre 2003 del Giudice di pace di Trebisacce, del 14 novembre 2003 del Giudice di pace di Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, del 3 febbraio 2004 del Giudice di pace di Vigevano, del 27 novembre 2003 del Giudice di Pace di Gragnano, del 23 febbraio 2004 del Giudice di pace di Santadi, del 27 gennaio 2004 del Giudice di pace di Adria, dell’8 e 29 gennaio 2004 del Giudice di pace di Mileto, del 13 gennaio 2004 del Giudice di pace di Gallarate, del 24 e del 18 novembre 2003 del Giudice di pace di Torre Annunziata, del 24 novembre 2003 del Giudice di pace di Pescina, del 19 gennaio, del 2 e del 4 febbraio 2004 del Giudice di pace di Agrigento, del 7, del 20 e del 29 gennaio e del 23 febbraio 2004 del Giudice di pace di Cairo Montenotte, del 22 gennaio 2004 del Giudice di pace di Lanciano, del 30 gennaio 2004 del Giudice di pace di Oderzo, del 2 febbraio 2004 del Giudice di pace di Benevento, del 3 febbraio 2004 del Giudice di pace di Cairo Montenotte, 20 gennaio 2004 del Giudice di pace di Como, del 2 febbraio 2004 del Giudice di pace di Maniago, del 26 febbraio 2004 del Giudice di pace di Lanciano e del 9 febbraio 2004 del Giudice di pace di Catania, rispettivamente iscritte ai numeri 293, 294, da 301 a 304, da 308 a 320, 326, 327, da 423 a 428 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 16, 17 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.

Ritenuto che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno, tutti, sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione – dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che la quasi totalità dei rimettenti – con l’eccezione dei Giudici di pace di Trebisacce (r.o. n. 293 del 2004), Vigevano (r.o. n. 301 del 2004), Adria (r.o. n. 304 del 2004) e Torre Annunziata (r.o. n. 311 del 2004) – censurano specificamente il comma 3 dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, ovvero il medesimo articolo di legge «nella parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso» – proposto avverso il verbale di contestazione della infrazione alle regole della circolazione stradale – «il ricorrente debba versare presso la Cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata»;

che, tuttavia, anche i giudici a quibus sopra meglio individuati, pur investendo con la propria iniziativa un inesistente art. 204-bis della già menzionata legge 1° agosto 2003, n. 214, intendono egualmente censurare, in realtà, sempre il comma 3 dell’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992;

che, quanto ai parametri evocati dai diversi rimettenti, gli stessi concordano nel dubitare della legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta fondamentale;

che, difatti, tutti i Giudici di pace, seppur con diverse argomentazioni, ritengono che la previsione normativa in questione, nel subordinare l’ammissibilità del ricorso giurisdizionale all’adempimento dell’onere economico consistente nel versamento di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore, discrimini i soggetti ricorrenti in relazione alle loro differenti condizioni economiche, in particolare precludendo (o comunque rendendo difficoltoso) l’accesso alla tutela giurisdizionale ai soggetti privi di adeguati mezzi economici;

che i rimettenti, inoltre, espressamente affermano (o comunque lasciano intendere) che l’evenienza da ultimo descritta non è esclusa dalla possibilità per i soggetti non abbienti di presentare il ricorso amministrativo al prefetto (che non prevede il previo versamento della cauzione), giacché, se così fosse, dovrebbe allora concludersi che il ricorso all’autorità giudiziaria sia un mezzo di tutela riservato esclusivamente ai soggetti economicamente agiati;

che in tutte le ordinanze di rimessione è ipotizzata anche la violazione dell’art. 24 della Costituzione, in base al rilievo che la prestazione imposta dalla norma impugnata ostacoli l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale (per di più proprio in un settore caratterizzato, come non mancano di rilevare numerosi tra i giudici a quibus, dal fatto di non addossare alcun onere, né economico né tecnico, al cittadino), eliminando (o comunque comprimendo) la tutela per i non abbienti, e rivelando così come la finalità della riforma posta in essere dal legislatore del 2003 sia esclusivamente quella di creare un forte deterrente alla presentazione dei ricorsi al giudice di pace;

che i Giudici di pace di Trebisacce (r.o. n. 293 del 2004), Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino (r.o. n. 294 del 2004), Gragnano (r.o. n. 302 del 2004), Mileto (r.o. nn. 308 e 309 del 2004), Gallarate (r.o. n. 310 del 2004), Torre Annunziata (r.o. n. 312 del 2004), Agrigento (r.o. n. 316 del 2004) e Lanciano (r.o. n. 326 del 2004) ipotizzano un contrasto anche con l’art. 2 della Costituzione;

che i rimettenti testé menzionati, nel ribadire l’ingiusta (ed irragionevole) discriminazione che la norma impugnata realizzerebbe a carico dei soggetti privi di adeguati mezzi economici, sottolineano la violazione della norma costituzionale suddetta, atteso che tra i diritti inviolabili dell’uomo rientrerebbe pure quello all’eguaglianza, come valore assoluto della persona umana e diritto fondamentale dell’individuo;

che il contrasto, invece, con l’art. 25 della Costituzione è prospettato dai Giudici di pace di Gallarate (r.o. n. 310 del 2004) e Torre Annunziata (r.o. n. 312 del 2004), i quali ritengono che la preclusione all’esperimento del ricorso giurisdizionale, conseguente all’imposizione del previo pagamento di una cauzione quale condizione per la sua ammissibilità, abbia l’effetto di distogliere l’esame dell’impugnazione, proposta avverso il verbale di contestazione dell’infrazione, dal suo giudice naturale precostituito per legge;

che viene dedotta, inoltre, la violazione dell’art. 111 della Costituzione dai Giudici di pace di Torre Annunziata (r.o. n. 312 del 2004) e Pescina (r.o. n. 313 del 2004), secondo i quali l’imposizione di un previo pagamento cauzionale a carico del ricorrente – destinato per di più a convertirsi, in caso di sua soccombenza, in un prelievo (totale o parziale) in favore dell’amministrazione – si tradurrebbe, per un verso, in un “privilegio” per la pubblica autorità, con conseguente violazione del principio della parità delle parti in contraddittorio, di cui all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione (il comma in questione, peraltro, è esplicitamente richiamato – unitamente a quello che lo precede – solamente dal rimettente di Pescina);

che, infine, i Giudici di pace di Santadi (r.o. n. 303 del 2004), Pescina (r.o. n. 313 del 2004), Agrigento (r.o. nn. 314, 315 e 316 del 2004), Como (r.o. n. 425 del 2004), Lanciano (r.o. n. 427 del 2004) e Catania (r.o. n. 428 del 2004) ipotizzano il contrasto con l’art. 113 della Costituzione, evidenziando come la previsione di un onere economico per poter adire le vie giudiziali si risolva in un ingiustificato ostacolo per la tutela in sede giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione, essendo essa, invece, «sempre» (e quindi, almeno tendenzialmente, in via incondizionata) riservata ad ogni cittadino;

che i rimettenti, così variamente motivata la non manifesta infondatezza dei prospettati dubbi di costituzionalità, circa, invece, la loro rilevanza, danno atto del mancato versamento – nei rispettivi giudizi a quibus – della somma prevista dall’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, salvo il Giudice di pace di Benevento (r.o. n. 423 del 2004), che dà conto, invece, dell’avvenuta prestazione della «cauzione» in esame.

Considerato che i Giudici di pace meglio indicati in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – adducendo, complessivamente, la violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione – dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214;

che tutte le questioni sollevate, per la loro evidente connessione, vanno trattate congiuntamente, per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, investita di analoghe questioni, prospettate con riferimento ai medesimi parametri invocati dagli odierni rimettenti, aventi ad oggetto sempre l’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, ha concluso – previa declaratoria d’inammissibilità della censura prospettata da quel giudice a quo che nella propria ordinanza di rimessione aveva dato atto dell’avvenuto versamento della somma di cui alla norma impugnata – nel senso dell’illegittimità costituzionale di tale disposizione (sentenza n. 114 del 2004);

che, pertanto, alla stregua di quanto già affermato in tale decisione, deve ribadirsi – con specifico riferimento alla questione proposta dal Giudice di pace di Benevento (r.o. n. 423 del 2004), atteso che questi, nel sollevarla, ha dato espressamente atto dell’avvenuto versamento della somma di cui all’art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 – la conclusione secondo cui, ricorrendo l’evenienza da ultimo descritta, «il dubbio relativo all’illegittimità costituzionale della norma che contempla detto versamento – sotto il profilo della “grave disparità di trattamento tra i cittadini” – è privo di rilevanza nel giudizio a quo» (sentenza n. 114 del 2004), con conseguente manifesta inammissibilità della questione prospettata;

che in relazione, invece, alle questioni sollevate da tutti gli altri rimettenti, deve darsi atto che questa Corte ha già affermato che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finisce «con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 della Costituzione proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita» (sentenza n. 114 del 2004);

che, pertanto, alla stregua di tale decisione vanno restituiti gli atti ai suddetti giudici a quibus.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Benevento, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti ai Giudici di pace di Trebisacce, Civitavecchia, sezione distaccata di Fiumicino, Vigevano, Gragnano, Santadi, Adria, Mileto, Gallarate, Torre Annunziata, Pescina, Agrigento, Cairo Montenotte, Lanciano, Oderzo, Como, Maniago e Catania.   

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 13 ottobre 2004.

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2004.